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Decisione

14.2016.117

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Eccezioni di lesione e timore. Eccezione di avvenuto pagamento. Eccessività della pena convenzionale

22 novembre 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. I

lavori di scavo e d’edificazione non essendo neppure iniziati, il 22 giugno 2012 CO 1 ha manifestato l’intenzione

di scio­gliere l’accordo privato per inadempienza se non

si fosse raggiunto un accordo entro il 26 luglio 2012, motivo per cui il 24

ottobre 2012 le parti hanno firmato un atto di modifica del diritto di compera,

prorogando il diritto di compera al 15 dicembre 2015 e riducendo il prezzo dell’appartamento

a fr. 3'000'000.–, da ritenersi integralmente pagato con quanto già

anticipato dal compratore, ossia complessivi fr. 3'250'000.– di cui fr. 250'000.–

da restituire a quest’ultimo. È inoltre stata pattuita una pena convenzionale

di fr. 250'000.–, subito eseguibile e con interessi del 5% dal 1° agosto

2015, in caso di mancata consegna dell’apparta­­mento entro il 31 luglio 2015.

Con “accordo di riservazione” del 28 dicembre 2012 per sette unità immobiliari

del complesso “Villa __________” CO 1 si è poi impegnato a versare un “acconto e caparra”

di fr. 1'042'000.– alla D__________ SA “a titolo di compensazione”

di un credito vantato da quest’ultima nei confronti di PI 1 e di PI 1, i quali

mediante rogito del 16 gennaio 2013 gli hanno concesso i diritti di compera

sulle sette unità immobiliari sopraindicate.

C. Con

convenzione 23 gennaio 2015 le parti hanno annullato tali diritti di

compera e PI 1 e PI 1 si sono impegnati a restituire a CO 1 fr. 1'042'000.–,

a corrispondergli fr. 205'000.– come “controprestazione, penale ed interessi” per la revoca e a cedergli il ricavato netto dalle vendite delle

proprietà per piani “Villa __________” fino a concorrenza degli importi dovuti.

Con riconoscimento di debito del medesimo giorno, i due promotori si sono

dichiarati debitori solidali di fr. 1'375'000.– nei confronti della F__________

Srl di __________ (I), rappresentata in quell’occasione dall’amministratore

unico CO 1, per titolo di commissioni d’intermediazione riferite alle vendite

già rogate nel quadro dell’operazione immobiliare di “Villa __________” (per un

valore complessivo di fr. 45'000'000.–) e di fr. 1'000'000.– per la

promozione dell’operazione e per la ricerca di clientela qualificata. Il 9

febbraio 2015 PI 1 ha incaricato l’avv. PA 2 di far emettere una cartella

ipotecaria al portatore di fr. 590'000.– sulla sua abitazione e di “disporre” un mutuo

ipotecario di fr. 415'000.– su un’altra sua proprietà, chiedendogli di

custodire fiduciariamente detti pegni a garanzia dei debiti di lui (e in solido

del socio PI 1) nei confronti di CO 1 e/o della F__________ Srl. Lo stesso

giorno, PI 1 e PI 1 come rappresentanti della S__________ SA di __________ hanno

fatto trasferire fr. 2'600'000.– sul conto “terzi” del notaio PA 2 a

ulteriore garanzia dei crediti di CO 1 e/o della F__________ Srl.

D. Con

“atto di modifica di diritto di compera” del 25 agosto 2015 RE 1 e PI 1 da una

parte e CO 1 dall’altra, constatato un notevole ritardo nella costruzione, hanno

concordato la consegna dell’appartamento al 30 aprile 2016 e prorogato la

scadenza del diritto di compera al 31 agosto 2016. La pena convenzionale “ormai esigibile” è

stata ridotta da fr. 250'000.– a fr. 200'000.–, da versarsi

entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, le parti hanno previsto che “detto debito (solidale) dei concedenti verso

il beneficiario non potrà essere da essi posto in compensazione con eventuali loro

crediti verso il beneficiario medesimo” e che “eventuali modifiche o supplementi nella PPP

rispetto ai piani convenuti non

potranno essere oggetto di compensazione con il debito di fr. 200'000.–

(duecentomila) per la pena convenzionale sopra pattuita”. Con raccomandata 13 gennaio 2016, RE 1 e PI 1, tramite il loro nuovo

patrocinatore avv. PA 1, hanno comunicato a CO 1 di non intendere mantenere gli

accordi 23 gennaio e 9 febbraio 2015 né il riconoscimento di debito,

ritenendosi vittime di lesione, e fatta riserva dell’art. 20 CO (nullità) d’impugnarli

per timore, rimanendo tuttavia a disposizione per trovare soluzioni amichevoli,

anche in merito al rogito del 25 agosto 2015. Con scritto 19 gennaio 2016 l’avv.

PA 2 ha contestato il tutto per conto del cliente CO 1.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo del

credito: “Convenzione.

Debitore solidale conPI 1.”. Nel mese di gennaio del

2016, egli aveva già escusso PI 1 per le stesse somma e causale.

F. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 aprile 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 20 aprile 2016. Con replica 2 maggio 2016 e duplica 9 maggio 2016 le parti le parti

sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

G. Statuendo con decisione del 12 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 2'400.– a favore dell’i­­stante.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento

– previa concessione dell’effetto sospensivo – e la reiezione dell’istanza. Il medesimo giorno il presidente della

Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2016, CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo. Con scritto 13 giugno 2016 il convenuto ha

trasmesso a questa Camera copia del precetto esecutivo emesso nei suoi

confronti il 6 giugno 2016 dalla F__________ Srl per complessivi fr. 1'553'000.–

oltre agli interessi. Nella replica 15 giugno 2016 e nella duplica 24 giugno

2016 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste. Il 29 luglio 2016

CO 1 ha esercitato il suo diritto di compera inerente all’unità n. __________

della particelle n. __________ RFD di __________. In data odierna, la Camera ha

respinto anche il reclamo interposto

da PI 1 contro la sentenza del 10

maggio 2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5 ha rigettato la sua opposizione in via

provvisoria (inc. 14.2016.113).

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 maggio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 17 maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che l’atto di modifica

di diritto di compera prodotto dall’istante costituisce valido riconoscimento

di debito, mentre ha respinto l’ecce­zione di avvenuto pagamento, poiché dagli

atti non risulta che il convenuto abbia corrisposto l’importo posto in

esecuzione. Il primo giudice ha poi ritenuto che la pena convenzionale non può

essere considerata sproporzionata e, relativamente alle eccezioni sulla sua natura

illecita e sulla sua annullabilità per vizio di volontà, egli ha stabilito che

non emerge dal fascicolo processuale l’asserito stato di bisogno di RE 1, non

essendo noti la sua situazione patrimoniale né i costi e le modalità di finanziamento

dell’operazione immobiliare. Non esisterebbe inoltre al­cun documento atto a

dimostrare che il convenuto ha sottoscritto il rogito sotto pressione

psicologica, ciò che in ogni caso non sarebbe atto a invalidare l’atto in

questione. A mente del primo giudice, i diversi accordi conclusi tra le parti

non sono da ritenere sproporzionati “o con redditi da capitale illeciti” e i

contratti con le società “facenti capo a CO 1” non appaiono simulati.

Richiamato il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, il Pretore

aggiunto ha in definitiva respinto tutte le eccezioni fatte valere dal convenuto.

4.

Nel

reclamo e nella replica, RE 1 ripropone l’eccezio­ne di estinzione del credito

posto in esecuzione a fronte dei versamenti finora effettuati a favore dell’istante,

per complessivi fr. 2'409'866.– (sotto consid. 7). Egli censura inoltre l’eccessività della pena convenzionale pattuita

dalle parti secondo gli art. 160 segg. CO (sotto consid. 8). Da ultimo, il reclamante

invoca l’ec­cezione di

nullità per lesione (sotto consid. 9) e timore (sotto con­sid. 10) degli atti giuridici da lui firmati con il socio PI 1 a favore

dell’istante.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto. (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

La

stipulazione di una pena convenzionale rappresenta un riconoscimento di debito

condizionato, che permette di concedere il rigetto dell’opposizione, se

contemporaneamente viene provata la violazione del contratto (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,

2a ed., 2010, n. 110 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2013.154

del 28 ottobre 2013, consid. 3.2).

5.2

Nel caso specifico, nelle premesse dell’“atto di

modifica di diritto di compera” del 25 agosto 2015 le parti si sono date atto

che le condizioni per il pagamento della pena convenzionale di fr. 250'000.–

pattuita nel precedente “atto di modifica di diritto di compera” del 24 ottobre 2012 (doc. 5

fol. 5 n. 8) si sono avverate nel

frattempo e hanno concordato di

ridurla a fr. 200'000.–

da versarsi entro il 31 dicembre 2015 (doc. B, fol. 4, lett. E).

Esse hanno inoltre previsto che il debito (solidale) dei concedenti verso il

beneficiario “non potrà essere

da essi posto in compensazione con eventuali loro crediti verso il beneficiario

medesimo” (doc. B, fol. 6, n. 4).

Superata l’ultima scadenza pattuita, il secondo atto di modifica

costituisce così, in via di principio, un valido riconoscimento di debito per fr. 200'000.–.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.

Il reclamante fa valere anzitutto l’estinzione del credito posto in

esecuzione, rinviando ai versamenti effettuati a favore dell’istan­­te per

complessivi fr. 2'409'866.–

secondo la lista allestita dal proprio legale (doc. 23). Misconosce però che l’escusso

deve rendere verosimile non solo di avere pagato la somma ma anche il credito

posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2015.62 del 14 luglio 2015 consid.

6.

). Orbene, contrariamente a quanto egli asserisce, la controparte ha

contestato che i suoi versamenti abbiano estinto la penale di fr. 200'000.–

con lo scritto 22 gennaio 2016 prodotto dallo stesso reclamante (doc. 25). Del

resto, tutti i versamenti designati con la causale “penale” sono anteriori alla

convenzione del 25 agosto 2015 (doc. B) in cui le parti hanno dato atto che la

penale di fr. 250'000.–, ridotta a fr. 200'000.– con lo stesso atto,

non era ancora stata pagata, mentre i tre ultimi versamenti non corrispondono

né per causale né per importo al credito posto in esecuzione. Ne

consegue che la decisione impugnata è da confermare per quanto attiene all’eccezione

di pagamento.

8.

Il reclamante biasima il primo giudice anche per non aver tenuto conto

dell’insieme dei fatti inerenti alla validità della pena convenzionale, ch’egli ritiene invalida

poiché frutto di “prevaricazione illecita ed abusiva” e perché

il suo ammontare è in ogni caso eccessivo secondo gli art. 160 segg. CO,

giacché supera il 10% del prezzo di vendita pattuito. Il reclamante censura

inoltre la sproporzione tra la penale e l’interesse del creditore, l’assenza di

gravità della colpa del debitore e quella minima dell’inadempi­mento contrattuale

e l’inesistenza di danni effettivi o probabili.

8.1

Secondo

l’art. 161 cpv. 1 CO la pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato

alcun danno al creditore, e quindi anche a prescindere dall’entità di un

eventuale pregiudizio. La pena convenzionale è infatti oggetto di un obbligo

indipendente, che va differenziato dalla responsabilità per danno (DTF 114 II

264.

consid. 1 b). Tuttavia, se la pena convenzionale è eccessiva, il giudice

deve ridurla secondo il suo prudente criterio (art. 163 cpv. 3 CO). Tale

facoltà dev’essere esercitata con riserbo, ricordato che l’ammontare della pena

convenzionale può essere fissata liberamente dalle parti (art. 163 cpv. 1 CO).

Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice deve ponderare i

criteri di proporzionalità e quelli di eccessività secondo diritto ed equità a

norma dell’art. 4 CC (Ehrat/Widmer

in: Basler Kommentar, Obli­gationenrecht I, 6a

ed. 2015, n. 10 ad art. 163 CO con rinvii).

Una

riduzione della pena si giustifica in particolare quando si è in presenza di

una crassa sproporzione tra l’importo pattuito e l’in­­teresse del creditore a

mantenere la totalità della sua pretesa, il quale va esaminato concretamente al

momento in cui è avvenuta la violazione contrattuale. Per giudicare il carattere

eccessivo della pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo astratto ma,

al contrario, valutare tutte le circostanze concrete della fattispecie. Vanno

inoltre considerate la natura e la durata del contratto, la gravità della colpa

e della violazione contrattuale nonché la situazione economica delle parti con

particolare riguardo a quella del debitore. Non è tuttavia compito del creditore

quello di addurre la prova che la pena stipulata è appropriata. Spetta al

contrario al debitore allegare e stabilire (a livello di verosimiglianza nella

procedura di rigetto) i fatti che ne giustificano una riduzione. In tal caso

però, vista l’evidente difficoltà probatoria del debitore nel sostanziare il

danno subito dalla controparte, si può pretendere che il creditore stesso

quantifichi il proprio danno (DTF 133 III

201.

consid. 5.2; 133 III 43 consid. 3 e 4; DTF 114 II 264 consid. 1/a e 1/b;

sentenza della CEF 14.2013.154 del 28 ottobre 2013 consid. 4.1).

8.2

Nella

fattispecie le parti hanno pattuito inizialmente una pena convenzionale di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015

da pagarsi in caso di mancata consegna dell’appar­­tamento entro il 31 luglio

2015.

o di “mancati sgravi

degli oneri ipotecari” avvenuti al più tardi con la

consegna dell’appartamento (doc. 5). Tale penale è poi stata ridotta

a fr. 200'000.–, da pagarsi entro il 31 dicembre 2015

(doc. B). Ciò rappresenta il 6.66% del prezzo di vendita di fr. 3'000'000.– pattuito nello stesso atto (sotto consid. 9.3),

percentuale inferiore a quella del 10% del prezzo di vendita che la

giurisprudenza ritiene in linea di massima essere il limite superiore

ammissibile (DTF 133 III 212 consid. 5.5). Non è poi pertinente l’argomentazione del reclamante, secondo cui le riduzioni del prezzo di

vendita consentite dai promotori, poiché motivate dall’inosservanza dei termini

di consegna dell’appartamento, equivarrebbero a una penale ammontante almeno a fr. 1'025'000.–,

e quindi al 25% del prezzo di ven­dita effettivo di fr. 4'025'000.–.

Le riduzioni in questione non rivestono infatti alcuna delle caratteristiche

della penale, poiché non sono né condizionali né autonome e accessorie rispetto

all’obbli­­go principale di consegna, e neppure hanno un effetto preventivo (in

merito v. Mooser in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 e 2 ad

art. 160 CO). Infine, la doglianza per cui la penale sarebbe frutto di “prevaricazione

illecita ed abusiva” si confonde con quella fondata

sulla lesione e ne deve condividere l’esito negativo (sotto consid. 9.3).

9.

L’escusso

può liberarsi, se rende verosimile che il suo obbligo è viziato da timore (art.

29.

CO) o da lesione (art. 21 CO) (Staehe­lin, op. cit., n. 97 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, 1980, § 33 III e V pag. 73 segg.; sentenza della

CEF 14.2012.140 del 23 ottobre 2012 consid. 6). Nella fattispecie incombeva

quindi a RE 1 di rendere verosimili tali eccezioni e in questa sede gli incombe

dimostrare che l’apprezza­mento divergente del Pretore aggiunto (secondo cui tali eccezioni appaiono illiquide e

poco verosimili) si fonda su accertamenti manifestamente errati dei fatti rilevanti

(sopra consid. 1.2).

9.1

Nel caso in esame, il reclamante afferma anzitutto che i termini di

consegna dell’opera previsti nel contratto di costituzione del diritto di

compera erano impraticabili, motivo per cui le parti hanno previsto sin da subito

la reciproca disponibilità a prorogare tali termini. Approfittando del fatto

che i due promotori necessitavano di finanziamenti, CO 1 ha ottenuto in cambio

dell’an­­ticipazione del 70% del prezzo concordato uno sconto iniziale di fr. 915'000.–, seguito da un ulteriore “sconto” di fr. 1'025'000.–. RE 1 sostiene così di essere stato

costretto con il socio PI 1 a sottoscrivere qualsiasi vincolo proposto da CO 1 “sotto la spada di Damocle di vedersi negata l’erogazione

dei finanziamenti bancari in caso di contenzioso e di procedura d’esecuzione”.

Quest’ultimo avrebbe abusato della situazione del convenuto di “urgente bisogno, sia economico che personale, dato l’impiego

di fondi privati”. Esisterebbe inoltre una sproporzione manifesta

tra le rispettive obbligazioni delle parti, tenuto conto dello sconto del 40%

accordato dai convenuti sul valore reale ottenuto dall’escutente, e l’accoglienza

dell’istanza di rigetto contribuirebbe a tale sproporzione “ragione per cui il montante escusso va ritenuto invalido”.

9.2

Giusta

l’art. 21 CO verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la

controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu conseguita da una

parte abusando dei bisogni, dell’i­­nesperienza o della leggerezza dell’altra,

la parte lesa può, nel termine di un anno dalla conclusione del contratto,

dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto

avesse già dato. Le condizioni cumulative per l’applicazione della norma sono

perciò tre: l’esistenza di una sproporzione manifesta tra prestazione e

controprestazione; l’esistenza di una situazione di bisogno di una parte,

oppure della sua inesperienza o leggerezza; infine l’esistenza di un abuso

della controparte, che approfitta della situazione per trarne un indebito

vantaggio (Huguenin/Meise

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art.

21.

CO). Tutti e tre i presupposti devono essere dimostrati – e

nella causa di rigetto resi verosimili – dalla parte che invoca l’invalidazione

del proprio impegno per lesione.

9.3

Ora,

il reclamante non ha fornito alcun elemento oggettivo a sostegno dell’allegata

sproporzione tra il prezzo di fr. 3'775'000.–

inizialmente pattuito dalle parti per l’esercizio del diritto di compera e il

valore reale dell’appartamento venduto, ch’egli pretende essere di fr. 4'690'000.– con riferimento alla scheda tecnica allestita dagli stessi

promotori immobiliari (doc. 30, allegato 1). Che poi CO 1 abbia tratto un indebito

vantaggio dalle loro difficoltà finanziarie quando ha ottenuto, con la

conclusione del­l’atto di modifica del 25 agosto 2015 (doc. B), una riduzione

del prezzo a fr. 3'000'000.–, verosimilmente già versati nell’agosto del

2011, e la restituzione dei fr. 250'000.– da lui versati il 7 dicembre

2010.

(v. reclamo, pag. 6 in alto), è tutto da dimostrare. Risulta infatti dalle

stesse allegazioni del reclamante che esisteva allora il rischio di un

fallimento dell’intero progetto per la mancata concessione del credito di

costruzione da parte della banca, per cui anche CO 1 rischiava di perdere una

buona parte di quanto da lui già versato. A prima vista, non pare scioccante ch’egli

abbia cercato almeno di essere liberato dall’obbligo di versare altre somme in

un’operazione che appariva al punto morto da quasi cinque anni. Il suo rischio

non pare d’acchito meno degno di protezione di quello dei promotori.

Ad

ogni modo, l’accertamento del Pretore aggiunto per cui l’ec­cezione di lesione

è da respingere non può dirsi manifestamente errato poiché alla (fioca) luce

degli intricati rapporti tra le parti esposti nei facondi atti processuali e

alla copiosa documentazione agli atti non è possibile giungere a una conclusione

sufficientemente chiara per ritenersi verosimile senza un esame che esulerebbe dai

limiti di una procedura di carattere sommario e spedito. Si può quindi

prescindere dall’esaminare gli altri rapporti contrattuali tra le parti non direttamente

attinenti all’atto di modifica del 25 agosto 2015 sul quale si fonda l’istanza

(come l’accordo di riservazione del 28 dicembre 2012, sopra ad B

e C). A nulla cambia al riguardo la dichiarazione scritta di M__________

(doc. 30) – in sé ammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.61 del 20 giugno 2013, RtiD 2014 I 821 n. 46c [massima]

consid. 4.3) – da una parte perché ella si trova in un rapporto di subordinazione

con il reclamante, di cui è assistente nonché rappresentante in diversi rogiti

versati agli atti, e dall’altro poiché tante delle sue allegazioni sono fondate

unicamente su impressioni. La prima censura si rivela quindi infondata.

10.

Il

reclamante sostiene altresì che l’atto di modifica di diritto di compera del 25

agosto 2015 non sarebbe vincolante, siccome viziato da timore

ragionevole (secondo l’art. 29 cpv. 1 CO) del pericolo grave e

imminente per la sua sostanza che poteva sorgere “dalla decisione unilaterale dell’istante di aprire

contenzioso o esecuzione ed impedire così indirettamente l’attivazione dei

finanziamenti bancari, con successivo collasso economico dei promotori stessi” (reclamo, pag. 30 in alto). Sennonché egli invoca a ben vedere un’altra

qualifica giuridica degli stessi fatti sui quali ha già fondato la lesione. L’esito

della censura di timore ragionevole non può così essere che lo stesso cui si è

appena giunti per la lesione, ovvero la reiezione, poiché il carattere illecito

(art. 29 cpv. 1 CO) o abusivo (art. 21 CO) del comportamento dell’istante non è

stato reso verosimile. Del resto la dottrina considera che il contratto di

salvataggio (“Rettungsvertrag”) concluso da una persona che si trova in una situazione di bisogno per

uscirne non ricade sotto l’art. 29 CO, poiché non è imposto dal partner

contrattuale bensì dalla situazione di bisogno. Può entrare in

considerazione in un tal caso soltanto l’art. 21 CO ove il partner contrattuale

cerchi di estorcere alla controparte vantaggi eccessivi (Schmidlin in: Berner Kommentar, Mängel des Vertragsabschlusses Art.

23-31 OR, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 29 e 30 CO con rinvii).

11.

Infondato

in ogni punto il reclamo vede la sua sorte segnata. Ad ogni modo l’intera

vicenda potrà essere se del caso sottoposta all’esaustivo esame del giudice del

merito, come auspicato dal reclamante nel suo “excipit” (a pag. 31),

mediante un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). L’unica

funzione della causa in esame è invece di stabilire quale parte debba

eventualmente assumere il ruolo di attrice nel merito, ciò che ne giustifica un

esame – sommario – il cui approfondimento è commisurato alla sua modesta

portata pratica.

12.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 2'500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).