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Decisione

14.2016.118

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Carente motivazione del reclamo

21 ottobre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 febbraio 2016

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni

scritte del 29 febbraio 2016. Con replica spontanea del 9 marzo 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione 17 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le decisioni 9 ottobre 2015 del

Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord e 19 ottobre 2015 del

Pretore del Distretto di Lugano costituiscono titoli idonei per il rigetto dell’opposizione,

circostanza del resto non contestata dall’escusso, che si è limitato a eccepire

la compensazione. Sennonché il primo giudice ha respinto tale eccezione, considerando

che nessuna delle contropretese dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi

dell’art. 81 cpv. 1 LEF, anzi, analoghe pretese a quelle poste in compensazione

sono state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord.

4.

Nel

reclamo RE 1 argomenta ch’egli, quale ex dipendente della procedente, non ha

ricevuto dalla stessa la retribuzione pattuita e negli anni dal 2002 al 2009 il

minor importo ricevuto assomma a fr. 327'686.–, ch’egli ribadisce di porre

parzialmente in compensazione con le ripetibili assegnate alla procedente nelle

due decisioni menzionate.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il reclamante non

contesta – ed è pacifico – che la decisione del Pretore aggiunto della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord del 9 ottobre 2015 (doc. B) e la decisione del Pretore del

Distretto di Lugano del 19 ottobre 2015 (doc. C), siccome esecutive,

costituiscono in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

l’importo complessivo di fr. 9'950.– posto in esecuzione.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

6.2

Nel

caso specifico, il reclamante ripropone l’argomentazione per cui vanta nei

confronti della procedente, quale ex dipendente, un credito di diverse

centinaia di migliaia di franchi, senza però minimamente confrontarsi con la

motivazione della sentenza impugnata, secondo cui nessuna delle contropretese

dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF e analoghe

pretese sono già state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord. Carente

della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta pertanto inammissibile (v. sopra consid. 1.2).

6.3

Ad ogni modo si evidenzia per abbondanza che la

conclusione cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escusso che invoca l’estinzione per

compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non

solo la causa dell’e­­stinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto

per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito

sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso

è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; meno restrittivi: Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,

pag. 238 in basso, secondo il quale la contestazione dovrebbe essere

resa verosimile; Sylvain Marchand, Précis de droit des

poursuites, 2a ed., 2013, pag.

64.

ad 3, che riserva l’ipotesi della contestazione a priori fantasiosa sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto

2014.

consid. 4.1.b).

In

concreto RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente

e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto a comprovare

le proprie asserite pretese, che del resto risultano già essere state

disattese, perlomeno a livello di procedura sommaria, dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nella decisione del 9 ottobre 2015 (doc.

B). A prescindere dalla sua

inammissibilità il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.

7.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'950.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).