14.2016.118
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Carente motivazione del reclamo
21 ottobre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.118
Lugano
21 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.728 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio
2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 gennaio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 9'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2015 e 2) fr. 950.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° dicembre 2015, indicando quali titoli di credito: “1. Ripetibili: sentenza Pretura di Lugano
(inc. SE.2015.__________); sentenza Pretura di Mendrisio-Nord (inc. SO.2015.__________);
2. Vedi sopra”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 febbraio 2016
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 29 febbraio 2016. Con replica spontanea del 9 marzo 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 17 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le decisioni 9 ottobre 2015 del
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord e 19 ottobre 2015 del
Pretore del Distretto di Lugano costituiscono titoli idonei per il rigetto dell’opposizione,
circostanza del resto non contestata dall’escusso, che si è limitato a eccepire
la compensazione. Sennonché il primo giudice ha respinto tale eccezione, considerando
che nessuna delle contropretese dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF, anzi, analoghe pretese a quelle poste in compensazione
sono state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord.
4.
Nel
reclamo RE 1 argomenta ch’egli, quale ex dipendente della procedente, non ha
ricevuto dalla stessa la retribuzione pattuita e negli anni dal 2002 al 2009 il
minor importo ricevuto assomma a fr. 327'686.–, ch’egli ribadisce di porre
parzialmente in compensazione con le ripetibili assegnate alla procedente nelle
due decisioni menzionate.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il reclamante non
contesta – ed è pacifico – che la decisione del Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord del 9 ottobre 2015 (doc. B) e la decisione del Pretore del
Distretto di Lugano del 19 ottobre 2015 (doc. C), siccome esecutive,
costituiscono in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
l’importo complessivo di fr. 9'950.– posto in esecuzione.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
6.2
Nel
caso specifico, il reclamante ripropone l’argomentazione per cui vanta nei
confronti della procedente, quale ex dipendente, un credito di diverse
centinaia di migliaia di franchi, senza però minimamente confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata, secondo cui nessuna delle contropretese
dell’escusso è provata da una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF e analoghe
pretese sono già state respinte dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord. Carente
della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta pertanto inammissibile (v. sopra consid. 1.2).
6.3
Ad ogni modo si evidenzia per abbondanza che la
conclusione cui è giunto il primo giudice è corretta. In effetti, l’escusso che invoca l’estinzione per
compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare con documenti non
solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto
per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito
sottoscritto dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso
è contestato giudizialmente (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; meno restrittivi: Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000,
pag. 238 in basso, secondo il quale la contestazione dovrebbe essere
resa verosimile; Sylvain Marchand, Précis de droit des
poursuites, 2a ed., 2013, pag.
64.
ad 3, che riserva l’ipotesi della contestazione a priori fantasiosa sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto
2014.
consid. 4.1.b).
In
concreto RE 1 non ha prodotto alcun riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente
e neppure alcun altro documento (in particolare una sentenza) atto a comprovare
le proprie asserite pretese, che del resto risultano già essere state
disattese, perlomeno a livello di procedura sommaria, dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nella decisione del 9 ottobre 2015 (doc.
B). A prescindere dalla sua
inammissibilità il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.
7.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'950.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).