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Decisione

14.2016.12

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili

21 marzo 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 dicembre 2015

l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 14 gennaio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ponendo

a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare alcuna

indennità a favore della parte istante.

D. Contro

il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 gennaio 2016 per ottenere l’assegnazione di fr. 124.–

più IVA a titolo di ripetibili. Debitamente invitato a presentare osservazioni,

CO 1 è di nuovo rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore

dell’RE 1 il 15 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe

erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in

via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo

omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili

contenuta nell’istanza.

3.

Nel

reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL

3.1.1.7

) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che

secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico

le ripetibili possono essere fissate tra fr. 21.25 e fr. 124.–,

tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In

virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel

caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le

particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di

conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”.

Nella

fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore

per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la

catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare

gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta

ad almeno 2.1 ore e di

conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità

per ripetibili di fr. 134.– (compresa l’IVA), tenuto

conto della nota d’onorario e spese annessa all’istanza.

4.

In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con

capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone

un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68

CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 243). E le spese giudiziarie –

comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv.

1.

lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui

l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però,

non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC

commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del

gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della

difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v.

anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del

30.

giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e

14.2015.106

ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre

2015.

consid. 4).

4.1

Nel caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità

per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso

perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è

matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia

processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio

sulla censura.

4.2

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta

l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile

sino a fr. 20'000.– le ripetibili

sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti,

le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue

difficoltà, l’am­piezza del lavoro

e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Nel caso specifico, avuto riguardo ad un valore

litigioso di complessivi fr. 850.–, in linea di massima le ripetibili

possono dunque essere fissate tra fr. 30.– (15% x 20% di fr. 850.–) e

fr. 150.– (25% x 70% di fr. 850.–) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame

abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello

usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile,

né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità

tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti

della tariffa di legge. In prima sede la procedente aveva rivendicato

un’indennità di fr. 462.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se un

mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente

un dispendio di tempo di quel­l’ordine di grandezza. La questione può comunque

essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede la rifusione

di soli fr. 134.– complessivi, che rappresentano circa una mez­z’ora di lavoro

in base alla tariffa di fr. 220.–/ora risultante dalla nota d’onorario esposta

dal patrocinatore della reclamante, oltre alle spese. Ciò appare una

partecipazione finanche esigua al­l’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate

nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA

(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista

dalla tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza

di prima sede riformato in tal senso.

5.

Premesso che il valore litigioso in questa sede è

di fr. 134.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48

OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore

a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 134.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.– già anticipata dalla parte istante è posta

a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 134.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a

rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).