14.2016.12
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili
21 marzo 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.12
Lugano
21 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. SO.2015.181 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della
Navegna promossa con istanza 3 dicembre 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 14 gennaio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 708.50
e di fr. 141.50, indicando
quali titoli di credito: “1) Ripresa dell’ACB numero __________ del Kantonales Konkursamt,
__________, __________, data del 17.07.2009. Rechnung nr. 1288058 del
25.11.2008, 2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 dicembre 2015
l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 14 gennaio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ponendo
a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare alcuna
indennità a favore della parte istante.
D. Contro
il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 gennaio 2016 per ottenere l’assegnazione di fr. 124.–
più IVA a titolo di ripetibili. Debitamente invitato a presentare osservazioni,
CO 1 è di nuovo rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
dell’RE 1 il 15 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe
erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo
omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili
contenuta nell’istanza.
3.
Nel
reclamo l’RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL
3.1.1.7
) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che
secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di
esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico
le ripetibili possono essere fissate tra fr. 21.25 e fr. 124.–,
tenendo conto di tutti i fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In
virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le
particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di
conseguenza applicabile solo come “clausola di emergenza”.
Nella
fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore
per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la
catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare
gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta
ad almeno 2.1 ore e di
conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità
per ripetibili di fr. 134.– (compresa l’IVA), tenuto
conto della nota d’onorario e spese annessa all’istanza.
4.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con
capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone
un grado minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68
CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 243). E le spese giudiziarie –
comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv.
1.
lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui
l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però,
non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC
commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del
gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della
difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v.
anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del
30.
giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e
14.2015.106
ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre
2015.
consid. 4).
4.1
Nel caso in esame il Giudice di pace ha omesso di determinarsi sulla domanda d’indennità
per ripetibili formulata dall’istante. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso
perché statuisca sulla questione. Da ciò però si prescinde siccome la causa è
matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché per economia
processuale e celerità è opportuno che la Camera si pronunci senza indugio
sulla censura.
4.2
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile
sino a fr. 20'000.– le ripetibili
sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti,
le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue
difficoltà, l’ampiezza del lavoro
e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Nel caso specifico, avuto riguardo ad un valore
litigioso di complessivi fr. 850.–, in linea di massima le ripetibili
possono dunque essere fissate tra fr. 30.– (15% x 20% di fr. 850.–) e
fr. 150.– (25% x 70% di fr. 850.–) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame
abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello
usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile,
né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità
tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti
della tariffa di legge. In prima sede la procedente aveva rivendicato
un’indennità di fr. 462.– per due ore di lavoro. Si potrebbe discutere se un
mandato esauritosi in un’istanza di poche righe giustificasse ragionevolmente
un dispendio di tempo di quell’ordine di grandezza. La questione può comunque
essere lasciata indecisa visto che la reclamante chiede in questa sede la rifusione
di soli fr. 134.– complessivi, che rappresentano circa una mezz’ora di lavoro
in base alla tariffa di fr. 220.–/ora risultante dalla nota d’onorario esposta
dal patrocinatore della reclamante, oltre alle spese. Ciò appare una
partecipazione finanche esigua all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate
nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA
(cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), e rimane sotto l’indennità massima prevista
dalla tariffa. Il reclamo va quindi accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza
di prima sede riformato in tal senso.
5.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è
di fr. 134.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48
OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore
a quello della tassa, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 134.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.– già anticipata dalla parte istante è posta
a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 134.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a
rifondere fr. 100.– all’RE 1 per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).