14.2016.120
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del diritto del mediatore a una mercede per una compravendita immobiliare
19 dicembre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.120
Lugano
19 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.1290 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 18 marzo 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 30 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con scritto del 4 luglio 2008 RE 1 ha
riconosciuto ad CO 1 una commissione d’intermediazione del 3% in caso di vendita
del complesso immobiliare denominato “V__________” a un acquirente presentatole
dal mediatore. Il 19 settembre 2012 la mandante gli ha poi concesso a titolo
gratuito un diritto di compera della durata di 24 mesi sullo stesso complesso
immobiliare, il cui prezzo di esercizio è stato stabilito in fr. 102'000'000.–.
Le parti hanno anche pattuito che se durante i 24 mesi la concedente avesse
trovato un altro acquirente, la stessa avrebbe potuto concludere la vendita pagando
un’indennità forfettaria di fr. 3'000'000.– al beneficiario del diritto di
compera. Il 27 novembre 2014, RE 1 ha venduto la V__________
alla M__________ SA per fr. 87'500'000.–.
Fatti
B. Con
istanza del 27 febbraio 2015 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro di:
– “ogni attivo di qualsiasi specie (in particolare
attivi in conto corrente di qualsiasi valuta fra cui segnatamente CHF, EUR e
USD, ecc., titoli, crediti, cartevalori, diritti, lingotti di metalli preziosi,
ecc., compreso segnatamente tutto quanto depositato in cassette di sicurezza)
esistente presso la sede principale e le succursali in tutta la Svizzera di: P__________
SA, Via __________, __________ e __________, B__________, __________ e A__________,
__________;
– il
credito verso il Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, in restituzione del deposito
prestato ex art. 253aLT dalla debitrice (e per essa dall’avv. G__________, __________),
a fronte di quanto previsto nel rogito n. 8__________ del 27.11.2014 dell’avv.
G__________ (compravendita delle part. n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ RFD __________)”.
Il tutto fino a concorrenza di fr. 2'625'000.–
oltre agli interessi del 5%
dal 14 gennaio 2015. Quale titolo del
credito, CO 1 ha indicato il “mandato di intermediazione immobiliare del 4.7.2008”.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 27 febbraio 2015, eseguito il
2 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con
istanza 18 marzo 2015 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al
medesimo giudice, chiedendo in via principale di accogliere la stessa e in via
subordinata di obbligare il creditore sequestrante a prestare una garanzia di fr. 412'500.–.
All’udienza di discussione dell’8
settembre 2015 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione, mentre la
controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto
di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni.
D. Statuendo
con decisione 19 maggio 2016 il Pretore ha respinto sia l’opposizione,
confermando il sequestro, sia la domanda di garanzia, ponendo a carico della
parte opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 12'000.–
a favore della parte sequestrante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Nelle sue osservazioni
del 24 giugno 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In sede di
replica spontanea e di duplica spontanea le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 maggio 2016 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 il 20 maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278
cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che
dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF
14.1999.82
del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio
degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È
ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639
consid. 4.3). Ciò posto, risultano così di per sé ammissibili i
documenti prodotti dalle parti con il reclamo e con la risposta.
L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere
censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett.
b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile
d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il
giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un
mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove
pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per
analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013,
consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al
fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè
né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore, dopo aver respinto l’eccezione d’incompetenza
territoriale sollevata dall’opponente, ha considerato che non vi fossero dubbi
sulla percentuale pattuita a favore del sequestrante sul mandato d’intermediazione
immobiliare. Ha d’altronde ritenuto che la tesi dell’opponente, secondo cui l’incarico di mediazione ha preso termine al più tardi il 19 settembre
2012.
con la sottoscrizione del diritto di compera sulla V__________, non sia
più verosimile di quella del sequestrante, per il quale il rapporto di mandato
era ancora in essere al momento della vendita alla M__________ SA. A mente del
primo giudice, la verosimiglianza della provvigione vantata dal creditore non è
poi intaccata né dall’asserito mancato adempimento delle condizioni cumulative
contenute nel contratto di mediazione né dal fatto che già nel 2010 la mandante
era direttamente in trattative con la famiglia __________, la quale si cela dietro
la società acquirente M__________ SA, principalmente perché le parti al
contratto di compravendita della V__________ hanno stipulato che “la mercede per la mediazione immobiliare è a
carico della parte venditrice”. Il Pretore, d’altronde,
ha rigettato la censura per cui il diritto alla provvigione sarebbe decaduto
poiché CO 1 ha agito quale intermediario immobiliare senza la necessaria
autorizzazione. Infine, egli ha pure respinto la domanda di garanzia presentata
dall’opponente.
4.
Con
il reclamo RE 1 ribadisce che nell’acquisire un diritto di compera sulla V__________
CO 1 ha manifestato di agire esclusivamente nei suoi interessi personali,
precludendosi il diritto a una commissione in caso di vendita (sotto consid.
5.
). Nulla muta secondo lei a tale circostanza la clausola – di rito –
inserita nel contratto di compravendita del complesso immobiliare che pone a
carico della venditrice la commissione di mediazione, non spettando a lei,
trattandosi di un fatto negativo, dimostrare che la clausola non si riferiva
alla pretesa fatta valere dal sequestrante (sotto consid. 5.2). Inoltre – prosegue
la reclamante – egli non ha provato di averle comunicato l’identità degli
acquirenti né ottenuto la sua approvazione, disattendo così le condizioni cui
il contratto di mediazione subordina il pagamento della mercede (sotto consid.
5.
). Per l’opponente, infine, la decisione del primo giudice sorvola
integralmente la sua censura in punto all’assenza di nesso di causalità
psicologica tra l’attività svolta da CO 1 e la decisione di acquistare la V__________
(sotto consid. 5.4).
5.
Delle
tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra,
consid. 2), in questa sede rimane litigiosa solo quella relativa alla
verosimiglianza della pretesa vantata dal sequestrante.
5.1
Il
Pretore, al riguardo, ha anzitutto valutato che la tesi dell’opponente
secondo cui l’incarico di mediazione avrebbe preso termine al più tardi il 19
settembre 2012, data in cui è stato sottoscritto il diritto di compera della V__________,
non sia più verosimile di quella del sequestrante, a mente del quale il rapporto
di mandato era ancora in essere al momento della vendita alla M__________ SA, e
ciò in assenza di elementi oggettivi dai quali dedurre che l’opponente, nel
conferire un diritto di compera al mediatore, abbia inteso revocare il mandato
di mediazione o che l’incarico abbia preso definitivamente termine per altri
motivi.
a) Da
parte sua, la reclamante ritiene la decisione impugnata contraddittoria su
questo punto, poiché il Pretore ha accertato che CO 1 ha agito per conto
proprio, anche nell’ambito delle trattative di compravendita, avvenute durante
il periodo di validità del diritto di compera. Ciò configura a mente della
reclamante un comportamento incompatibile con il mandato di mediazione immobiliare,
il mandatario essendo tenuto di agire nell’interesse del mandante. Dopo la
concessione del diritto di compera, ella sostiene, non vi era (più) spazio per
un accordo di mediazione. D’altronde, non sarebbe stata resa verosimile la sottoscrizione
di un nuovo mandato di mediazione posteriormente alla scadenza del diritto di
compera, ma al contrario, afferma la reclamante, risulta “piuttosto provato”
che il sequestrante ha agito nell’esclusivo interesse degli acquirenti finali,
avendo egli negoziato il prezzo a sfavore della reclamante. Laddove ammette la
verosimiglianza del credito del sequestrante la sentenza impugnata sarebbe
quindi carente dal profilo della motivazione.
b) Va
da sé che se avesse esercitato il suo diritto di compera CO 1 non avrebbe
potuto esigere il pagamento della provvigione. Egli, però, l’ha lasciato
scadere inutilizzato, ciò che era una sua libera scelta, il diritto di compera
conferendogli solo la facoltà e non l’obbligo di acquistare la V__________.
Come rilevato dal Pretore, d’altronde, non si evince dagli atti elementi
oggettivi suscettibili di far pensare che il contratto di mediazione, la cui
esistenza è pacifica (doc. B), si sia estinto prima della vendita alla M__________
SA, ciò che, quale fatto estintivo, incombeva alla reclamante l’onere di
rendere verosimile. Al riguardo non basta la
mera affermazione secondo cui il sequestrante avrebbe agito nel proprio interesse: finché esso coincide con
quello della venditrice è connaturo al mandato di mediazione. E che i loro interessi
non convergessero ella non ha reso verosimile. La decisione del Pretore su
questo punto resiste quindi agevolmente alla critica.
c) Vero
è che, di sfuggita (pag. 5 ad 5.1) o tra parentesi (pag. 8 ad 6.3), la
reclamante rimprovera alla controparte di aver agito nell’esclusivo interesse
degli acquirenti finali, negoziando a loro favore un prezzo più basso di quello
di fr. 100'000'000.– da lei voluto. Il diritto alla provvigione sarebbe
quindi decaduto nel senso dell’art. 415 CO (replica, pagg. 3, 4, 6 e 8). Non ha
tuttavia sostanziato la propria allegazione con indizi oggettivi e concreti. Il
rinvio generico alle testimonianze degli acquirenti finali (doc. D accluso al
reclamo) è incompatibile con il dovere di motivazione posto all’art. 311 cpv. 1
CPC, per tacere del fatto che P__________,
intervenuta nelle trattative di compravendita per conto della sua famiglia, ha dichiarato
che è stato lo stesso CO 1 a proporre un prezzo attorno ai cento milioni di
franchi, che sin dall’inizio la
controparte non ha accettato, formulando una controfferta di fr. 80'000'000.–, poi giunta al termine delle
trattative all’accordo sul prezzo di fr. 87'500'000.–. Anche su questo
punto il reclamo si rivela infondato.
5.2
Per il Pretore il credito vantato dal
sequestrante, in ambito di verosimiglianza, regge alle censure dell’opponente
soprattutto perché nell’atto pubblico di compravendita venditrice e acquirente
hanno previsto una clausola specifica intitolata “Provvigioni
di intermediazione immobiliare”,
che prevede che “la mercede per la mediazione
immobiliare è a carico della parte venditrice” (doc. M pag.11 n. 6.2). E che la provvigione cui si
riferisce questa disposizione non sia quella rivendicata dal sequestrante è una
circostanza che, a mente del Pretore, l’opponente non avrebbe avuto difficoltà
a rendere verosimile.
a) Secondo
la reclamante, la clausola in questione è di rito nei contratti di
compravendita immobiliare e comunque non indica CO 1 quale avente diritto alla
commissione. Per lei è poi arbitrario porre a suo carico l’onere di rendere
verosimile che tale clausola non concernesse la provvigione fatta valere dal
creditore sequestrante, trattandosi di prova di un fatto negativo.
b) Come giustamente argomentato dal primo giudice così come
formulata la pattuizione relativa alla mercede per mediazione non può essere
reputata una clausola di stile, poiché dà la provvigione per certa e a carico
di chi vende (diversa sarebbe stata la situazione se le parti avessero
designato la provvigione come eventuale).
c) D’altronde,
come rilevato dal sequestrante nella risposta al reclamo (pag. 5 ad 5.3), lo
svolgimento delle trattative di vendita esclude che la clausola in esame sia
stata di puro stile. In effetti, il 24 ottobre 2014 il notaio rogante ha trasmesso
la bozza del contratto di compravendita, che già prevedeva tale pattuizione, ad
CO 1 (doc. D), il quale l’ha girata il giorno successivo all’avv. __________
(doc. E), legale dell’opponente, precisandogli che vi erano ancora alcuni punti
da chiarire e rendendolo edotto del fatto che se il prezzo di acquisto fosse
stato di fr. 85'000'000.– l’acquirente si era dichiarato disposto a pagare
la commissione del 3% a lui dovuta, mentre se il prezzo fosse stato di fr. 87'000'000.–
la commissione avrebbe dovuto essere pagata dalla venditrice. Ora, il
successivo 27 novembre 2014 lo stesso avv. __________, unitamente all’avv. __________,
hanno sottoscritto in nome e per conto dell’opponente il contratto di compravendita
figurante agli atti senza modificare la nota clausola (doc. M).
A
fronte di queste circostanze non dà pertanto adito a critiche la conclusione
del Pretore, né per quanto attiene al carattere specifico della clausola né per quanto riguarda il
fatto che la stessa verosimilmente si riferisse alla mercede dovuta al
sequestrante. E come reputa il primo giudice l’opponente avrebbe facilmente
potuto – e dovuto viste le apparenze contrarie – apportare elementi oggettivi
atti a rendere verosimile che tale commissione era di pertinenza di terzi, non
trattandosi invero di un fatto negativo, ma dell’esistenza di un altro mediatore
all’infuori di CO 1.
d) A
titolo meramente sovrabbondante non va passato sotto silenzio un altro chiaro
indizio dell’esistenza di un rapporto di mediazione tra l’opponente e il
creditore sequestrante: la testimonianza
resa il 6 giugno 2016 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1,
dal notaio che ha rogato l’atto di compravendita (acclusa alla risposta al
reclamo). Egli ha infatti riferito di avere dedotto dall’insieme delle
circostanze e dalla sua esperienza che CO 1 fosse intervenuto come mediatore,
benché egli non si fosse formalmente presentato come tale.
5.3
La
reclamante ribadisce che il diritto alla provvigione era subordinato a due
condizioni: CO 1 doveva comunicare alla venditrice l’identità degli acquirenti
e ottenere la sua approvazione. Ebbene – essa sostiene – il creditore non ha
reso verosimile di aver rispettato queste condizioni. Dagli atti processuali, e
segnatamente dalla testimonianza degli acquirenti, emerge secondo lei il
contrario, avendo essi dichiarato di avere dato istruzione al mediatore di non
comunicarle la loro identità.
a) Se è vero che il contratto di mediazione
imponeva ad CO 1, ove avesse individuato seri interessati, di richiedere alla
venditrice, di volta in volta, “una conferma scritta di
riservazione con il nome dell’interessato”, dal testo del contratto non emerge che tale conferma
costituisse una condizione del diritto alla provvigione bensì solo del beneficio
di “una priorità di 4 mesi” a favore del cliente approvato da lei (doc. B). Ma soprattutto
non risulta dalla corrispondenza agli atti che la reclamante si sia mai
formalmente lamentata, richiamando i contenuti del contratto, del fatto che CO
1.
non le avesse reso noto le generalità degli acquirenti. Anzi, il suo legale
ha portato avanti le trattative di vendita senza esigere di conoscere l’identità
di chi acquistava. La convenuta non poteva in buona fede ritenere che la
vendita non avrebbe comportato per lei l’obbligo di pagare la commissione d’intermediazione
allorquando ha accettato la clausola del rogito di compravendita che la pone a
suo carico (sopra consid. 5.2/c).
b) Del
resto le parti hanno convenuto che tale commissione era dovuta in caso di
vendita “ad un acquirente da lei [CO 1] presentato” conformemente a quanto stabilisce l’art. 413 cpv. 1 CO, in virtù del quale la mercede è
dovuta allorquando la vendita è conclusa in seguito all’indicazione o all’interposizione
del mediatore. E in concreto emerge dagli atti che gli acquirenti della V__________
si sono rivolti direttamente ad CO 1 (testimonianza 11 maggio 2016 di P__________, doc. D accluso al reclamo, pag. 3), il quale ha funto da intermediario tra gli
acquirenti e gli avvocati della venditrice durante le trattative fino alla
firma dell’atto notarile (sopra consid. 5.2/c-d). E la reclamante neppure allega
che l’acquirente si sia presentata a lei direttamente o per il tramite di una
persona che non sia CO 1. Anche al riguardo il reclamo denota la sua inconsistenza.
5.4
In
ultimo luogo la reclamante rimprovera al primo giudice di avere sorvolato
integralmente la sua censura in punto all’assenza di nesso di causalità
psicologica tra l’attività svolta da CO 1 e la decisione di acquistare la V__________,
assenza dimostrata dagli acquirenti stessi, i quali hanno testimoniato di aver
contattato CO 1 perché egli disponeva di un diritto di compera, precisando che
per loro era però indifferente chi vendeva.
a) In
realtà il Pretore ha implicitamente respinto tale censura laddove ha ritenuto
verosimile, sulla base della nota clausola n. 6.2 del contratto di
compravendita, che “sia l’acquirente che la venditrice fossero
pienamente consapevoli al momento della compravendita dell’esistenza di un’intermediazione
immobiliare che comportava una mercede”
(sentenza impugnata a pag. 7, consid. 4). Ebbene, siccome tale accertamento non
risulta manifestamente errato (consid. 5.2/c), appare pure verosimile che i
presupposti per il riconoscimento della mercede a favore del mediatore fossero
adempiuti.
b) Inoltre,
P__________ ha dichiarato di essersi
rivolta ad CO 1, nel settembre del 2014, perché sapeva essere lui la persona
che si occupava della vendita della V__________ (doc. D pag. 2), e non perché
avesse un diritto di compera (peraltro a quel tempo probabilmente decaduto).
Anche il marito e il cognato di lei hanno testimoniato di avere considerato CO
1.
l’intermediario della venditrice (doc. D, pagg. 3 e 6 ). Visto anche il
decorso della successiva trattativa, l’interposizione del mediatore appare causale
nella decisione degli acquirenti di
concludere la compravendita al prezzo finalmente pattuito (sopra consid. 5.3/b). Di modo che, a un esame di
verosimiglianza, la sentenza pretorile pare senz’altro condivisibile e dev’essere
confermato in questa sede, con
conseguente reiezione del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al valore litigioso di fr. 2'625'000.–, non potendosi ad ogni
modo tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.3
) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso
noto (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL
3.1.1.7
], per il rinvio dell’art. 96 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'625'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà
ad CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).