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Decisione

14.2016.121

Rivendicazione nel pignoramento. Oggetti di legno lavorati a mano dall’escusso e dalla moglie, rivendicati da quest’ultima. Presunzioni del possesso e della comproprietà dei beni di coniugi

5 luglio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’8

gennaio 2016, la CO 1 ha contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso.

Il 12 gennaio 2016, l’UE ha quin­di impartito a RE 1 un termine di venti giorni

per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto sugli oggetti pignorati

nei confronti della CO 1, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa

non sarebbe stata presa in considerazione nell’esecuzione in corso.

C. Il

29 gennaio 2016, RE 1 ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del

Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua

proprietà sui taglieri pignorati. In risposta all’ordinanza 26 febbraio 2016

con cui il Giudice di pace l’aveva invitata a produrre

la “copia dell’acquisto

del materiale per realizzare gli assi, [la] fattura riguardante l’acquisto con

relativa giustificazione del pagamento, [la] testimonianza fotografica del laboratorio

(o degli attrezzi) dove vengono realizzati gli assi [e] ogni altra pezza

giustificativa che dimostra il reale possesso della partita di assi d’uli­vo”, il 18 marzo 2016 l’attrice ha prodotto

ulteriori documenti (foto di macchinari utilizzati per la lavorazione dei

taglieri, foglio di calcolo di prestazioni complementari, modulo d’iscrizione

per i mercati di Lugano del 2015) a dimostrazione della propria pretesa.

D. Il

1° aprile 2016, il Giudice ha impartito all’UE un termine per “replicare alle osservazioni della parte attrice”.

Il 5 aprile 2016, l’UE ha osservato come la controparte nell’azione di rivendicazione

fosse la CO 1, invitando il magistrato ad assegnare alla società escutente un

termine per presentare la risposta di causa. Non risulta dagli atti che ciò sia

avvenuto.

E. Statuendo con decisione 4

maggio 2016, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto la petizione,

confermando che gli assi contestati possono essere sottoposti a pignoramento,

ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 100.–.

F. Contro la sentenza appena citata

RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne

l’annullamento e, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’accertamento

del suo diritto di proprietà sui beni pignorati e del loro carattere

impignorabile. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro

cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella

sentenza impugnata –, ove il

valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett.

a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella

fattispecie, il valore dei taglieri rivendicati è sta­to stimato dall’UE in fr. 2'000.–

e non è specificamente contestato dalla rivendicante, la quale non ne

quantifica il valore di “lavorazione”. Ad ogni modo il valore dei taglieri non raggiunge manifestamente fr. 10'000.–.

Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319

lett. a CPC.

1.1

Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251

CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) – e non entro dieci giorni come erratamente

menzionato nella decisione impugnata. Inoltrato il 13 maggio 2016 contro la sentenza

emessa dal Giudice di pace il 4 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’at­­trice, nelle sue

osservazioni, “ha fatto rimarcare le sue difficoltà

ma non ha saputo dimostrare di essere la reale proprietaria degli assi di ulivo

contestati”. Ne ha dedotto che “gli

assi contestati non le appartengono o le appartengono in unione con il marito

per cui possono essere sottoposti a pignoramento”.

3.

Nel

reclamo RE 1 ritiene che la decisione impugnata sia fondata su accertamenti

manifestamente inesatti, nella misura in cui i taglieri sono stati realizzati a

mano da lei o dal marito senza che l’autore sia indicato specificamente sui

singoli pezzi, l’attività è integralmente intestata a suo nome e i coniugi

vivono nel regime della separazione dei beni. Nel merito, la reclamante rimprovera

al Giudice di pace di non avere considerato che gli oggetti rivendicati non

sono legna da ardere bensì pezzi di artigianato di qualità, per cui nel determinare

il loro valore va considerato il valore della lavorazione. Infine, la

reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria

attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili.

4.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi

diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà

di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa

colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il

criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa

di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte

rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1

Dal

profilo formale, l’azione di rivendicazione del terzo va promossa entro il

termine impartito dall’ufficio d’esecuzione con una petizione (art. 220 o 244

CPC) al giudice del foro esecutivo (art. 109 cpv. 1 n. 1 LEF), senza preventivo

tentativo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 3 CPC). Convenuta è la parte –

escutente o escusso – che contesta la pretesa del terzo. Se, come nel caso

concreto, il valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.–, si applica la

procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Qualora la petizione non sia

motivata, il giudice la notifica alla controparte e nel contempo cita le parti

al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In linea di massima il giudice prende le

disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa in una sola

udienza (art. 246 cpv. 1 CPC). Se le circostanze lo richiedono, egli può però

ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie (art. 246

cpv. 2 CPC). Con pertinenti domande egli fa d’altronde in modo che le parti

completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova

(art. 247 cpv. 1 CPC).

4.2

Nel

caso specifico, il Giudice di pace ha omesso di notificare la petizione alla CO

1.

e di citare le parti al dibattimento (non risultando ch’esse vi abbiano

rinunciato nel senso dei combinati art. 219 e 233 CPC). Egli ha invece

correttamente impartito all’attrice un termine per completare le sue

allegazioni di fatto e produrre altre prove. I diritti di quest’ultima essendo

stati salvaguardati e la controparte non subendo alcun danno visto l’esi­to

della sentenza impugnata e della decisione odierna, la causa può considerarsi

matura per il giudizio e la Camera può così statuire senza dapprima rinviare

gli atti al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.

Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una

cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso

non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente

equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono

suscettibili di più spiegazioni (sentenza

5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2,5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 5a

ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a

chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine

del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa

sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata,

consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione

occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107,

con riferimenti; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

40.

ad § 24).

5.1

Nella

fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che i taglieri rivendicati

erano in possesso dell’escusso __________ P__________ quando l’ufficio d’esecuzione

li ha pignorati presso la bancarella del Mercatino di Natale di Lugano. Sono

quindi presunti essere di proprietà di lui in assenza d’indizi idonei a rimettere

in discussione tale conclusione (art. 930

cpv. 1 CC). Nel reclamo la moglie afferma che i taglieri sono stati in

parte realizzati a mano da lei, ma ammette che è impossibile distinguere quelli

a suo dire fatti da lei da quelli fatti dal marito nella misura in cui i

singoli pezzi non sono contrassegnati. D’altronde la reclamante non ha

dimostrato le proprie allegazioni. Il fatto poi che la bancarella fosse stata

prenotata da lei ancora non prova che l’attività di creazione dei taglieri sia

sua, né soprattutto che il prodotto di tale attività le appartenga.

5.2

Non

può neppure la reclamante dedurre un suo diritto esclusivo dal regime

matrimoniale della separazione dei beni che disciplina i rapporti tra coniugi.

In tale regime, è vero, ciascun coniuge amministra i propri beni, ne gode e ne

dispone (art. 247 CC), in particolare del frutto del proprio lavoro. Ma ove un

coniuge affermi che un bene sia suo deve comunque fornirne la prova (art. 248

cpv. 1 CC), fermo restando che, mancando tale prova, si presume che il bene sia

di comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La presunzione si applica

anche ai rapporti tra un coniuge e i creditori dell’altro (DTF 117 II 124; Piller in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 248 CO), ma le presunzioni

tratte dal possesso secondo gli art. 930 e 931 CC prevalgono per i beni che non

siano i mobili di casa, segnatamente per il patrimonio professionale (Piller, op. cit., n. 9 ad art. 248; Hausheer/Reusser/Geiser in Berner Kom­mentar

II/1/3/2, 1996, n. 10 ad art. 248). Nel caso di specie già si è detto che gli

oggetti rivendicati erano in possesso dell’escusso al momento del pignoramento

e la moglie non ha fornito elementi che permettano di ritenere che tale possesso

fosse illegittimo o condiviso con lei. Perlomeno l’apprezzamento dei fatti

operato dal Giudice di pace non appare manifestamente errato nel senso dell’art.

320.

lett. b CPC e quindi anche la conclusione ch’egli ne ha tratta, per cui RE

1.

non ha dimostrato di essere proprietaria dei taglieri pignorati, resiste alla

critica.

6.

Quale

seconda censura, la reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto

conto del valore della lavorazione dei taglieri, “trattati

alla stregua di legna da ardere”. Non trae però alcuna conseguenza da

tale osservazione né spiega quale rilevanza avrebbe per l’esito del giudizio.

Non motivata, la censura è irricevibile.

7.

Infine,

la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della

propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili a norma degli

art. 92 e 93 LEF. Sennonché RE 1 non è debitrice dell’esecuzione in cui è

avvenuto il pignoramento e la questione della pignorabilità non rientra nella

competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione,

bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione, la cui decisione può essere

contestata solo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). La conclusione

tesa all’accertamento del carattere impignorabile degli oggetti rivendicati è

di conseguenza irricevibile in questa sede, per tacere del fatto che la merce

destinata alla vendita o alla locazione non è comunque uno strumento impignorabile

siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF

113.

III 77, Ochs­ner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né un

reddito giusta l’art. 93 LEF. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile

il reclamo si rivela così infondato.

8.

La

tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, l’istante risultando

sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un

avvocato. Diventa così senza oggetto la domanda di concessione dell’assistenza

giudiziaria. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non

è stato notificato il reclamo per osservazioni, non essendo incorsa in spese in

questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del Ceresio.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).