14.2016.121
Rivendicazione nel pignoramento. Oggetti di legno lavorati a mano dall’escusso e dalla moglie, rivendicati da quest’ultima. Presunzioni del possesso e della comproprietà dei beni di coniugi
5 luglio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.121
Lugano
5 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa n. 01/16 ACC (azione di
rivendicazione) della Giudicatura di pace del Ceresio promossa con petizione
del 29 gennaio 2016 da
RE
1
contro
CO
1
giudicando sul reclamo 13 maggio 2016 presentato da RE 1
contro la decisione emessa il 4 maggio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di __________
P__________ per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75
rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Mendrisio ha fatto pignorare presso la bancarella del Mercatino di Natale di
Lugano “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60
pezzi”, attribuendole un valore di stima di fr. 2'000.–. L’escusso
ha dichiarato che tutto il materiale è proprietà della moglie, RE 1, cui è
anche intestata la bancarella. Con scritto 7 gennaio 2016, l’escusso ha
ribadito che gli “assi” (meglio detto taglieri) pignorati, da lui creati artigianalmente
con la moglie, appartengono a quest’ultima, e ha pure contestato la stima,
ritenuta inferiore ai prezzi da lui da anni esposti.
Fatti
B. L’8
gennaio 2016, la CO 1 ha contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso.
Il 12 gennaio 2016, l’UE ha quindi impartito a RE 1 un termine di venti giorni
per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto sugli oggetti pignorati
nei confronti della CO 1, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa
non sarebbe stata presa in considerazione nell’esecuzione in corso.
C. Il
29 gennaio 2016, RE 1 ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del
Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua
proprietà sui taglieri pignorati. In risposta all’ordinanza 26 febbraio 2016
con cui il Giudice di pace l’aveva invitata a produrre
la “copia dell’acquisto
del materiale per realizzare gli assi, [la] fattura riguardante l’acquisto con
relativa giustificazione del pagamento, [la] testimonianza fotografica del laboratorio
(o degli attrezzi) dove vengono realizzati gli assi [e] ogni altra pezza
giustificativa che dimostra il reale possesso della partita di assi d’ulivo”, il 18 marzo 2016 l’attrice ha prodotto
ulteriori documenti (foto di macchinari utilizzati per la lavorazione dei
taglieri, foglio di calcolo di prestazioni complementari, modulo d’iscrizione
per i mercati di Lugano del 2015) a dimostrazione della propria pretesa.
D. Il
1° aprile 2016, il Giudice ha impartito all’UE un termine per “replicare alle osservazioni della parte attrice”.
Il 5 aprile 2016, l’UE ha osservato come la controparte nell’azione di rivendicazione
fosse la CO 1, invitando il magistrato ad assegnare alla società escutente un
termine per presentare la risposta di causa. Non risulta dagli atti che ciò sia
avvenuto.
E. Statuendo con decisione 4
maggio 2016, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto la petizione,
confermando che gli assi contestati possono essere sottoposti a pignoramento,
ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 100.–.
F. Contro la sentenza appena citata
RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne
l’annullamento e, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’accertamento
del suo diritto di proprietà sui beni pignorati e del loro carattere
impignorabile. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro
cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella
sentenza impugnata –, ove il
valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett.
a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella
fattispecie, il valore dei taglieri rivendicati è stato stimato dall’UE in fr. 2'000.–
e non è specificamente contestato dalla rivendicante, la quale non ne
quantifica il valore di “lavorazione”. Ad ogni modo il valore dei taglieri non raggiunge manifestamente fr. 10'000.–.
Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319
lett. a CPC.
1.1
Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251
CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) – e non entro dieci giorni come erratamente
menzionato nella decisione impugnata. Inoltrato il 13 maggio 2016 contro la sentenza
emessa dal Giudice di pace il 4 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’attrice, nelle sue
osservazioni, “ha fatto rimarcare le sue difficoltà
ma non ha saputo dimostrare di essere la reale proprietaria degli assi di ulivo
contestati”. Ne ha dedotto che “gli
assi contestati non le appartengono o le appartengono in unione con il marito
per cui possono essere sottoposti a pignoramento”.
3.
Nel
reclamo RE 1 ritiene che la decisione impugnata sia fondata su accertamenti
manifestamente inesatti, nella misura in cui i taglieri sono stati realizzati a
mano da lei o dal marito senza che l’autore sia indicato specificamente sui
singoli pezzi, l’attività è integralmente intestata a suo nome e i coniugi
vivono nel regime della separazione dei beni. Nel merito, la reclamante rimprovera
al Giudice di pace di non avere considerato che gli oggetti rivendicati non
sono legna da ardere bensì pezzi di artigianato di qualità, per cui nel determinare
il loro valore va considerato il valore della lavorazione. Infine, la
reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria
attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili.
4.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi
diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà
di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa
colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il
criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa
di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte
rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).
4.1
Dal
profilo formale, l’azione di rivendicazione del terzo va promossa entro il
termine impartito dall’ufficio d’esecuzione con una petizione (art. 220 o 244
CPC) al giudice del foro esecutivo (art. 109 cpv. 1 n. 1 LEF), senza preventivo
tentativo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 3 CPC). Convenuta è la parte –
escutente o escusso – che contesta la pretesa del terzo. Se, come nel caso
concreto, il valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.–, si applica la
procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Qualora la petizione non sia
motivata, il giudice la notifica alla controparte e nel contempo cita le parti
al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In linea di massima il giudice prende le
disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa in una sola
udienza (art. 246 cpv. 1 CPC). Se le circostanze lo richiedono, egli può però
ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie (art. 246
cpv. 2 CPC). Con pertinenti domande egli fa d’altronde in modo che le parti
completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova
(art. 247 cpv. 1 CPC).
4.2
Nel
caso specifico, il Giudice di pace ha omesso di notificare la petizione alla CO
1.
e di citare le parti al dibattimento (non risultando ch’esse vi abbiano
rinunciato nel senso dei combinati art. 219 e 233 CPC). Egli ha invece
correttamente impartito all’attrice un termine per completare le sue
allegazioni di fatto e produrre altre prove. I diritti di quest’ultima essendo
stati salvaguardati e la controparte non subendo alcun danno visto l’esito
della sentenza impugnata e della decisione odierna, la causa può considerarsi
matura per il giudizio e la Camera può così statuire senza dapprima rinviare
gli atti al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.
Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una
cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso
non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente
equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono
suscettibili di più spiegazioni (sentenza
5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2,5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 5a
ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a
chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine
del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa
sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata,
consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione
occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107,
con riferimenti; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
40.
ad § 24).
5.1
Nella
fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che i taglieri rivendicati
erano in possesso dell’escusso __________ P__________ quando l’ufficio d’esecuzione
li ha pignorati presso la bancarella del Mercatino di Natale di Lugano. Sono
quindi presunti essere di proprietà di lui in assenza d’indizi idonei a rimettere
in discussione tale conclusione (art. 930
cpv. 1 CC). Nel reclamo la moglie afferma che i taglieri sono stati in
parte realizzati a mano da lei, ma ammette che è impossibile distinguere quelli
a suo dire fatti da lei da quelli fatti dal marito nella misura in cui i
singoli pezzi non sono contrassegnati. D’altronde la reclamante non ha
dimostrato le proprie allegazioni. Il fatto poi che la bancarella fosse stata
prenotata da lei ancora non prova che l’attività di creazione dei taglieri sia
sua, né soprattutto che il prodotto di tale attività le appartenga.
5.2
Non
può neppure la reclamante dedurre un suo diritto esclusivo dal regime
matrimoniale della separazione dei beni che disciplina i rapporti tra coniugi.
In tale regime, è vero, ciascun coniuge amministra i propri beni, ne gode e ne
dispone (art. 247 CC), in particolare del frutto del proprio lavoro. Ma ove un
coniuge affermi che un bene sia suo deve comunque fornirne la prova (art. 248
cpv. 1 CC), fermo restando che, mancando tale prova, si presume che il bene sia
di comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La presunzione si applica
anche ai rapporti tra un coniuge e i creditori dell’altro (DTF 117 II 124; Piller in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 248 CO), ma le presunzioni
tratte dal possesso secondo gli art. 930 e 931 CC prevalgono per i beni che non
siano i mobili di casa, segnatamente per il patrimonio professionale (Piller, op. cit., n. 9 ad art. 248; Hausheer/Reusser/Geiser in Berner Kommentar
II/1/3/2, 1996, n. 10 ad art. 248). Nel caso di specie già si è detto che gli
oggetti rivendicati erano in possesso dell’escusso al momento del pignoramento
e la moglie non ha fornito elementi che permettano di ritenere che tale possesso
fosse illegittimo o condiviso con lei. Perlomeno l’apprezzamento dei fatti
operato dal Giudice di pace non appare manifestamente errato nel senso dell’art.
320.
lett. b CPC e quindi anche la conclusione ch’egli ne ha tratta, per cui RE
1.
non ha dimostrato di essere proprietaria dei taglieri pignorati, resiste alla
critica.
6.
Quale
seconda censura, la reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto
conto del valore della lavorazione dei taglieri, “trattati
alla stregua di legna da ardere”. Non trae però alcuna conseguenza da
tale osservazione né spiega quale rilevanza avrebbe per l’esito del giudizio.
Non motivata, la censura è irricevibile.
7.
Infine,
la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della
propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili a norma degli
art. 92 e 93 LEF. Sennonché RE 1 non è debitrice dell’esecuzione in cui è
avvenuto il pignoramento e la questione della pignorabilità non rientra nella
competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione,
bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione, la cui decisione può essere
contestata solo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). La conclusione
tesa all’accertamento del carattere impignorabile degli oggetti rivendicati è
di conseguenza irricevibile in questa sede, per tacere del fatto che la merce
destinata alla vendita o alla locazione non è comunque uno strumento impignorabile
siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF
113.
III 77, Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né un
reddito giusta l’art. 93 LEF. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile
il reclamo si rivela così infondato.
8.
La
tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, l’istante risultando
sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un
avvocato. Diventa così senza oggetto la domanda di concessione dell’assistenza
giudiziaria. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non
è stato notificato il reclamo per osservazioni, non essendo incorsa in spese in
questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del Ceresio.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).