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Decisione

14.2016.122

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della sentenza alla moglie dell’escusso. Reclamo tardivo. Richiesta di restituzione del termine di reclamo

21 giugno 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i “canoni di locazione

arretrati appartamento Via __________”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 marzo 2016 l’CO

1 ne ha chiesto il rigetto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il

quale, sentite le parti all’udienza dell’11 aprile 2016, lo stesso giorno ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con uno scritto del 2 giugno 2016, in cui dichiara

di non essere d’accordo con il giudizio pretorile e chiede di prorogare il termine

di ricorso.

Considerato

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Considerandi

2.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

solo il 2 giugno 2016 contro la sentenza emessa già l’11 aprile, il reclamo

appare ampiamente tardivo. Sennonché RE 1 chiede la

restituzione del termine di reclamo, facendo valere che la sentenza è stata

ritirata dalla moglie, la quale non gliel’ha fatta vedere.

2.1

La

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 2 CPC) ed è

considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure

da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica

aventi almeno 16 anni, a meno che il giudice abbia disposto la notifica

personale al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC).

Nel

caso specifico, non avendo il giudice disposto la notifica personale al

reclamante, la sentenza è stata validamente notificata alla moglie, che secondo

il contratto di locazione attuale prodotto da RE 1 risulta vivere con lui nello stesso

appartamento.

2.2

In

virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC, ad istanza della parte che non ha osservato un

termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo

se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo

in lieve misura. Nelle procedure giudiziarie previste dalla LEF, tuttavia, la

restituzione di un termine è disciplinata dalla norma speciale dell’art. 33

cpv. 4 LEF e non dall’art. 148 cpv. 1 CPC, perché l’art. 31 LEF rinvia al Codice

di procedura civile solo per quanto concerne il computo, la decorrenza (art.

142.

CPC) e l’osservanza (art. 143 CPC) dei termini giudiziari, e non le ferie e

sospensioni (art. 145 cpv. 4 CPC, che rinvia agli art. 56 segg. e 63 LEF) né la

restituzione dei termini (Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art.

148.

CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC). Ora,

la decisione di rigetto dell’opposizione è assimilata a un atto esecutivo, cui

si applicano gli art. 33 cpv. 4, 56 segg. e 63 LEF (cfr. DTF 138 III 485 consid. 3.1.1).

2.3

In

virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine

stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità

di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.

Egli deve, entro il medesimo ter­mine dalla cessazione dell’impedimento,

inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto

omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del

termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità

oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da

colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (sentenza della CEF

15.2014.81

del 6 ottobre 2014 consid. 4; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati).

a) L’art.

33.

cpv. 4 LEF si distingue pertanto dall’art. 148 cpv. 1 CPC su due punti:

anzitutto la prima norma subordina la restituzione del termine all’assenza di

colpa del richiedente, mentre per la seconda la restituzione è possibile anche

se la sua colpa è lieve; in secondo luogo soltanto l’art. 33 cpv. 4 LEF esige

dal richiedente che compia presso l’autorità competente l’atto omesso entro il

termine da restituire.

b) Nel

caso concreto, RE 1 allega che sua moglie non gli ha trasmesso la decisione di

rigetto dell’opposizione. A parte il fatto ch’egli non offre prove al

proposito, l’eventuale mancata trasmissione del giudizio non è di rilievo in

questa sede, poiché l’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva

nelle mani di un membro dell’economia domestica (art. 138 cpv. 2 CPC) esclude

che si possa considerare l’assenza di comunicazione al destinatario in sé quale

motivo di restituzione del termine di ricorso. Salvo circostanze particolari,

di cui nella fattispecie non v’è traccia nel reclamo, l’escusso risponde

infatti della colpa del membro della propria economia domestica o del suo

impiegato che avesse omesso di trasmettergli tempestivamente la decisione di

rigetto, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da

adottare in caso di notifica di atti giudiziali (in materia di vigilanza: sentenze

della CEF 15.2014.81 [già citata] consid. 4.2

e 15.2006.17 del 6 aprile 2006 consid. 3, con rimandi).

La richiesta di restituzione del termine di reclamo presentata da RE 1 va di

conseguenza respinta. Il reclamo si conferma così tardivo e pertanto irricevibile.

3.

Il reclamo si

palesa d’altronde irricevibile per un altro motivo: RE 1 non ha motivato il suo

disaccordo con il giudizio pretorile, come invece

richiesto dall’art. 321 cpv. 1 CPC.

4.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvisto di formazione

giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato.

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'606.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).