14.2016.122
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della sentenza alla moglie dell’escusso. Reclamo tardivo. Richiesta di restituzione del termine di reclamo
21 giugno 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.122
Lugano
21 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 7 marzo 2016 da
CO 1
(rappresentata dalla __________
SA,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'606.80
oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2015, indicando quale titolo di credito
Fatti
i “canoni di locazione
arretrati appartamento Via __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 marzo 2016 l’CO
1 ne ha chiesto il rigetto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il
quale, sentite le parti all’udienza dell’11 aprile 2016, lo stesso giorno ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con uno scritto del 2 giugno 2016, in cui dichiara
di non essere d’accordo con il giudizio pretorile e chiede di prorogare il termine
di ricorso.
Considerato
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Considerandi
2.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
solo il 2 giugno 2016 contro la sentenza emessa già l’11 aprile, il reclamo
appare ampiamente tardivo. Sennonché RE 1 chiede la
restituzione del termine di reclamo, facendo valere che la sentenza è stata
ritirata dalla moglie, la quale non gliel’ha fatta vedere.
2.1
La
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 2 CPC) ed è
considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure
da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica
aventi almeno 16 anni, a meno che il giudice abbia disposto la notifica
personale al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC).
Nel
caso specifico, non avendo il giudice disposto la notifica personale al
reclamante, la sentenza è stata validamente notificata alla moglie, che secondo
il contratto di locazione attuale prodotto da RE 1 risulta vivere con lui nello stesso
appartamento.
2.2
In
virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC, ad istanza della parte che non ha osservato un
termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo
se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo
in lieve misura. Nelle procedure giudiziarie previste dalla LEF, tuttavia, la
restituzione di un termine è disciplinata dalla norma speciale dell’art. 33
cpv. 4 LEF e non dall’art. 148 cpv. 1 CPC, perché l’art. 31 LEF rinvia al Codice
di procedura civile solo per quanto concerne il computo, la decorrenza (art.
142.
CPC) e l’osservanza (art. 143 CPC) dei termini giudiziari, e non le ferie e
sospensioni (art. 145 cpv. 4 CPC, che rinvia agli art. 56 segg. e 63 LEF) né la
restituzione dei termini (Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art.
148.
CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC). Ora,
la decisione di rigetto dell’opposizione è assimilata a un atto esecutivo, cui
si applicano gli art. 33 cpv. 4, 56 segg. e 63 LEF (cfr. DTF 138 III 485 consid. 3.1.1).
2.3
In
virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità
di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.
Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del
termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità
oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da
colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (sentenza della CEF
15.2014.81
del 6 ottobre 2014 consid. 4; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati).
a) L’art.
33.
cpv. 4 LEF si distingue pertanto dall’art. 148 cpv. 1 CPC su due punti:
anzitutto la prima norma subordina la restituzione del termine all’assenza di
colpa del richiedente, mentre per la seconda la restituzione è possibile anche
se la sua colpa è lieve; in secondo luogo soltanto l’art. 33 cpv. 4 LEF esige
dal richiedente che compia presso l’autorità competente l’atto omesso entro il
termine da restituire.
b) Nel
caso concreto, RE 1 allega che sua moglie non gli ha trasmesso la decisione di
rigetto dell’opposizione. A parte il fatto ch’egli non offre prove al
proposito, l’eventuale mancata trasmissione del giudizio non è di rilievo in
questa sede, poiché l’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva
nelle mani di un membro dell’economia domestica (art. 138 cpv. 2 CPC) esclude
che si possa considerare l’assenza di comunicazione al destinatario in sé quale
motivo di restituzione del termine di ricorso. Salvo circostanze particolari,
di cui nella fattispecie non v’è traccia nel reclamo, l’escusso risponde
infatti della colpa del membro della propria economia domestica o del suo
impiegato che avesse omesso di trasmettergli tempestivamente la decisione di
rigetto, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da
adottare in caso di notifica di atti giudiziali (in materia di vigilanza: sentenze
della CEF 15.2014.81 [già citata] consid. 4.2
e 15.2006.17 del 6 aprile 2006 consid. 3, con rimandi).
La richiesta di restituzione del termine di reclamo presentata da RE 1 va di
conseguenza respinta. Il reclamo si conferma così tardivo e pertanto irricevibile.
3.
Il reclamo si
palesa d’altronde irricevibile per un altro motivo: RE 1 non ha motivato il suo
disaccordo con il giudizio pretorile, come invece
richiesto dall’art. 321 cpv. 1 CPC.
4.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale
rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvisto di formazione
giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato.
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'606.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).