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Decisione

14.2016.125

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Rappresentanza del Comune nell’esecuzione e nella causa di rigetto. Tassa di diffida. Conteggio interessi. Spese esecutive

14 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, per conto del Comune di CO 1 L__________ SA ha escusso RE

1 per l’in­­casso di (1) fr. 10'353.50 oltre agli interessi del 2.5% dal

29 dicembre 2015, di (2) fr. 829.75 e di (3) fr. 160.–, indicando

quali titoli di credito “(1)

Imposta comunale 2010 di fr. 3'494.00, imposta comunale 2012 di fr. 3'445.65,

imposta comunale 2013 di fr. 3'413.85, (2) Interessi conteggiati sino al

28.12.2015 e (3) Tassa di diffida”. ll 26 gennaio 2016

il CO 1 ha rilasciato a L__________ SA una procura formale firmata dal sindaco

e dal segretario comunale per l’incasso delle note imposte comunali.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 febbraio

2016 il CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1 in forza della procura firmata da L__________

SA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Con osservazioni scritte giunte alla Pretura il 14 marzo 2016, nel

termine impartito la parte convenuta ha chiesto di

annullare la procedura esecutiva, ritenendo che il Comune non fosse validamente

rappresentato da L__________ SA. Alla replica dell’11

aprile 2016 l’istante ha allegato una “procura generale per procedure di incasso” firmata

dal sindaco e dal segretario comunale di CO 1 il 30 marzo 2016, che conferma la

procura conferita a L__________ SA e il suo diritto a concedere sub-deleghe.

Nella sua replica (recte: duplica) del 25 aprile 2016 il convenuto ha ribadito

la sua domanda di annullamento della procedura.

D. Statuendo con decisione 17 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2016 ribadendo che per

lui “tutta la pratica si basa

su un vizio di forma e[d è] pertanto nulla”. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In

concreto, il reclamante sostiene di aver ricevuto la sentenza il 31 maggio 2016

a mezzo d’in­­vio semplice prioritario. Sennonché dall’attestazione relativa al tracciamento

della raccomandata (n. 98.41.902926.00005558) contenente la sentenza impugnata

risulta che il destinatario è stato invitato il 18 maggio a ritirarla

entro il 25 maggio 2016. La notificazione è quindi reputata avvenuta a quella

data, ovvero alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni, in

virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, e non alla data di ricezione dell’invio

semplice prioritario rispedito il 30 maggio 2016 dalla Pretura dopo che la

raccomandata le era stata ritornata dalla posta. Ad ogni modo il reclamo,

inoltrato il 3 giugno 2016, è comunque tempestivo, siccome pur iniziato a

decorrere già dal 25 maggio 2016, il termine è scaduto solo lunedì 6 giugno

2016.

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta

costituisce titolo esecutivo e che L__________ SA è legittimata a procedere all’incasso

del debito fiscale sulla base della procura del 26 gennaio 2016 “confermata con risoluzione municipale 30

marzo 2016”. Il primo giudice ha inoltre rilevato che

l’esecuzione è stata promossa il 6 novembre 2015 dal Municipio medesimo, mentre

l’istanza di rigetto è stata presentata il 18 febbraio 2016 dall’avv. RA 1

sulla base della procura conferitagli dalla L__________ SA, così incaricata dal

Municipio il 26 gennaio 2016. In queste circostanze, ha concluso il Pretore, le

argomentazioni del convenuto sono del tutto prive di fondamento.

4.

Nel

reclamo RE 1 afferma di non avere mai contestato l’importo del credito, ma “unicamente l’approccio dilettantistico e superficiale” del “vecchio” Municipio

di CO 1, che ha firmato la procura a favore della L__________ SA soltanto il 26

gennaio 2016, motivo per cui prima di tale data questa società non sarebbe

stata autorizzata a formulare richieste di pagamento a nome del Comune. A mente

sua, d’altronde, l’intera pratica si basa su un vizio di forma ed è quindi

nulla, poiché fino al 30 marzo 2016 l’operato del Municipio non era sorretto da

alcuna risoluzione municipale.

5.

L’esazione

delle imposte, anche in via esecutiva – comprese le procedure giudiziarie

previste dalla LEF – incombe in linea di massima al Municipio (art. 110 cpv. 1

lett. b LOC). Il sindaco in unione al segretario comunale

hanno diritto di firma per gli atti del comune (art. 119 lett. d della legge

organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]), in particolare per l’autorizzazione data

al Comune di stare in giudizio (sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre

2014, RtiD 2015 II 884 n. 51c, consid. 5.2).

5.1

Nella fattispecie non si disconosce che L__________ SA ha

iniziato la pratica esecutiva contro RE 1 (doc. G), facendo spiccare un

precetto esecutivo nei suoi confronti il 4 gennaio 2016 (doc. D),

senza un’autorizzazione firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Non

incombe però al giudice del rigetto verificare la validità della procedura

esecutiva (fatti salvi casi di nullità) bensì all’autorità di vigilanza (art.

17.

LEF). Ora, il reclamante non allega di avere impugnato il precetto

esecutivo, che risulta pertanto valido. Ad ogni modo, il sindaco e il

segretario del Comune istante hanno poi conferito una regolare procura il

26.

gennaio 2016, ratificandone esplicitamente l’operato (doc. E ultimo

paragrafo). La censura, su questo punto, cade nel vuoto.

5.2

Quanto all’istanza, l’avv. RA 1 l’ha presentata sulla base della

procura conferitagli il 18 febbraio 2016 da L__________ SA (doc. F), la quale

era autorizzata a subdelegare tale mansione in virtù della procura ricevuta il

26.

gennaio 2016 dal sindaco e dal segretario comunale (doc. E penultimo

paragrafo). Ci si potrebbe invero chiedere se, oltre a

quest’ultima procura, il giudice è tenuto anche a controllare se la stessa è

fondata su una risoluzione municipale, oppure se si tratta di una questione

interna al Comune, che non è suscettibile d’invalidare la legittimazione del

suo rappresentante verso l’esterno. Ma pur volendo considerare l’autorizzazione

data al Comune di stare in giudizio come un presupposto processuale (nel senso

dell’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) da verificare d’ufficio in ogni stadio di

causa se contestato o dubbio (art. 60 LEF), secondo la giurisprudenza cantonale

anteriore all’introduzione del Codice di procedura civile federale (v. sentenza

della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 884 n. 51c, consid.

5.

), è giocoforza constatare nel caso specifico come l’istante abbia regolarmente

prodotto con la replica la risoluzione municipale __________ del 30 marzo 2016,

con cui il Municipio di CO 1 ha confermato la procura generale conferita alla L__________

SA e il suo diritto di subdelegare a terzi (in quell’occasione all’avv. RA 1)

la rappresentazione del Comune (doc. H).

Che

tale atto abbia effetti retroattivi risulta a contrario dall’art. 132

cpv. 1 CPC, da cui si deduce che se una carenza formale è sanata nel

termine fissato dal giudice, l’atto si considera validamente presentato come se

non fosse mai stato viziato, ciò che vale in particolare in caso di produzione

successiva della procura scritta, pur senza preventiva richiesta del giudice

(sentenza della CEF 14.2012.148 del 28 novembre 2012, consid. 4.2/d con rinvii).

Infatti, le condizioni di ricevibilità non devono necessariamente esistere all’inizio

della causa (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,

consid. 4.1). Ne consegue che la sentenza impugnata resiste alla critica anche

su questo punto.

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo),

il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle

allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.2

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto

sulle decisioni di tassazione 9 novembre 2011, 11 dicembre 2013 e 3 dicembre

2014.

(doc. A), mediante le quali le

imposte comunali del 2010, 2012 e 2013 dovute da RE 1 sono state determinate in

rispettivamente fr. 3'494.–, fr. 3'445.65 e fr. 3'413.85. Le

menzionate decisioni, che l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano-Campagna ha dichiarato passate in giudicato con timbro del 26 gennaio

2016, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per

gli importi richiesti con il precetto esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244

cpv. 3 LT), oltre agli interessi maturati fino al 28 dicembre 2015, di fr. 829.75

(doc. C, dedotti gli interessi maturati dal 29 dicembre 2015 al 19 gennaio

2016) e agli interessi correnti del 2.5% (Decreto esecutivo concernente la

riscossione e i tassi d’in­­teresse delle imposte cantonali valevole per il

2016, BU 58/2015 575, art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva), nonché

alle spese di diffida, pari però a fr. 130.– (doc. B, diffide per gli anni

2010, 2012 e 2013) e non a fr. 160.– come erroneamente richiesto dall’istante.

6.3

Per

quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il

giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzio­ne con competenza esclusiva

(v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27

gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili giacché il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni. Sempre stante l’esito del reclamo, il

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata relative alle spese processuali può rimanere

immutato. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 11'343.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e

di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 11'313.25

oltre agli interessi del 2.5% su fr. 10'353.50 dal 29 dicembre 2015.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).