14.2016.125
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Rappresentanza del Comune nell’esecuzione e nella causa di rigetto. Tassa di diffida. Conteggio interessi. Spese esecutive
14 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.125
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 febbraio 2016 dal
CO 1
(rappresentato dall’avv. RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 6 novembre 2015 la Cancelleria comunale di CO 1 ha incaricato L__________
SA a __________ d’iniziare una pratica esecutiva nei confronti di RE 1 volta
all’incasso dell’imposta comunale degli anni 2010, 2012 e 2013.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, per conto del Comune di CO 1 L__________ SA ha escusso RE
1 per l’incasso di (1) fr. 10'353.50 oltre agli interessi del 2.5% dal
29 dicembre 2015, di (2) fr. 829.75 e di (3) fr. 160.–, indicando
quali titoli di credito “(1)
Imposta comunale 2010 di fr. 3'494.00, imposta comunale 2012 di fr. 3'445.65,
imposta comunale 2013 di fr. 3'413.85, (2) Interessi conteggiati sino al
28.12.2015 e (3) Tassa di diffida”. ll 26 gennaio 2016
il CO 1 ha rilasciato a L__________ SA una procura formale firmata dal sindaco
e dal segretario comunale per l’incasso delle note imposte comunali.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 febbraio
2016 il CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1 in forza della procura firmata da L__________
SA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Con osservazioni scritte giunte alla Pretura il 14 marzo 2016, nel
termine impartito la parte convenuta ha chiesto di
annullare la procedura esecutiva, ritenendo che il Comune non fosse validamente
rappresentato da L__________ SA. Alla replica dell’11
aprile 2016 l’istante ha allegato una “procura generale per procedure di incasso” firmata
dal sindaco e dal segretario comunale di CO 1 il 30 marzo 2016, che conferma la
procura conferita a L__________ SA e il suo diritto a concedere sub-deleghe.
Nella sua replica (recte: duplica) del 25 aprile 2016 il convenuto ha ribadito
la sua domanda di annullamento della procedura.
D. Statuendo con decisione 17 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2016 ribadendo che per
lui “tutta la pratica si basa
su un vizio di forma e[d è] pertanto nulla”. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, il reclamante sostiene di aver ricevuto la sentenza il 31 maggio 2016
a mezzo d’invio semplice prioritario. Sennonché dall’attestazione relativa al tracciamento
della raccomandata (n. 98.41.902926.00005558) contenente la sentenza impugnata
risulta che il destinatario è stato invitato il 18 maggio a ritirarla
entro il 25 maggio 2016. La notificazione è quindi reputata avvenuta a quella
data, ovvero alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni, in
virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, e non alla data di ricezione dell’invio
semplice prioritario rispedito il 30 maggio 2016 dalla Pretura dopo che la
raccomandata le era stata ritornata dalla posta. Ad ogni modo il reclamo,
inoltrato il 3 giugno 2016, è comunque tempestivo, siccome pur iniziato a
decorrere già dal 25 maggio 2016, il termine è scaduto solo lunedì 6 giugno
2016.
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta
costituisce titolo esecutivo e che L__________ SA è legittimata a procedere all’incasso
del debito fiscale sulla base della procura del 26 gennaio 2016 “confermata con risoluzione municipale 30
marzo 2016”. Il primo giudice ha inoltre rilevato che
l’esecuzione è stata promossa il 6 novembre 2015 dal Municipio medesimo, mentre
l’istanza di rigetto è stata presentata il 18 febbraio 2016 dall’avv. RA 1
sulla base della procura conferitagli dalla L__________ SA, così incaricata dal
Municipio il 26 gennaio 2016. In queste circostanze, ha concluso il Pretore, le
argomentazioni del convenuto sono del tutto prive di fondamento.
4.
Nel
reclamo RE 1 afferma di non avere mai contestato l’importo del credito, ma “unicamente l’approccio dilettantistico e superficiale” del “vecchio” Municipio
di CO 1, che ha firmato la procura a favore della L__________ SA soltanto il 26
gennaio 2016, motivo per cui prima di tale data questa società non sarebbe
stata autorizzata a formulare richieste di pagamento a nome del Comune. A mente
sua, d’altronde, l’intera pratica si basa su un vizio di forma ed è quindi
nulla, poiché fino al 30 marzo 2016 l’operato del Municipio non era sorretto da
alcuna risoluzione municipale.
5.
L’esazione
delle imposte, anche in via esecutiva – comprese le procedure giudiziarie
previste dalla LEF – incombe in linea di massima al Municipio (art. 110 cpv. 1
lett. b LOC). Il sindaco in unione al segretario comunale
hanno diritto di firma per gli atti del comune (art. 119 lett. d della legge
organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]), in particolare per l’autorizzazione data
al Comune di stare in giudizio (sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre
2014, RtiD 2015 II 884 n. 51c, consid. 5.2).
5.1
Nella fattispecie non si disconosce che L__________ SA ha
iniziato la pratica esecutiva contro RE 1 (doc. G), facendo spiccare un
precetto esecutivo nei suoi confronti il 4 gennaio 2016 (doc. D),
senza un’autorizzazione firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Non
incombe però al giudice del rigetto verificare la validità della procedura
esecutiva (fatti salvi casi di nullità) bensì all’autorità di vigilanza (art.
17.
LEF). Ora, il reclamante non allega di avere impugnato il precetto
esecutivo, che risulta pertanto valido. Ad ogni modo, il sindaco e il
segretario del Comune istante hanno poi conferito una regolare procura il
26.
gennaio 2016, ratificandone esplicitamente l’operato (doc. E ultimo
paragrafo). La censura, su questo punto, cade nel vuoto.
5.2
Quanto all’istanza, l’avv. RA 1 l’ha presentata sulla base della
procura conferitagli il 18 febbraio 2016 da L__________ SA (doc. F), la quale
era autorizzata a subdelegare tale mansione in virtù della procura ricevuta il
26.
gennaio 2016 dal sindaco e dal segretario comunale (doc. E penultimo
paragrafo). Ci si potrebbe invero chiedere se, oltre a
quest’ultima procura, il giudice è tenuto anche a controllare se la stessa è
fondata su una risoluzione municipale, oppure se si tratta di una questione
interna al Comune, che non è suscettibile d’invalidare la legittimazione del
suo rappresentante verso l’esterno. Ma pur volendo considerare l’autorizzazione
data al Comune di stare in giudizio come un presupposto processuale (nel senso
dell’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) da verificare d’ufficio in ogni stadio di
causa se contestato o dubbio (art. 60 LEF), secondo la giurisprudenza cantonale
anteriore all’introduzione del Codice di procedura civile federale (v. sentenza
della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 884 n. 51c, consid.
5.
), è giocoforza constatare nel caso specifico come l’istante abbia regolarmente
prodotto con la replica la risoluzione municipale __________ del 30 marzo 2016,
con cui il Municipio di CO 1 ha confermato la procura generale conferita alla L__________
SA e il suo diritto di subdelegare a terzi (in quell’occasione all’avv. RA 1)
la rappresentazione del Comune (doc. H).
Che
tale atto abbia effetti retroattivi risulta a contrario dall’art. 132
cpv. 1 CPC, da cui si deduce che se una carenza formale è sanata nel
termine fissato dal giudice, l’atto si considera validamente presentato come se
non fosse mai stato viziato, ciò che vale in particolare in caso di produzione
successiva della procura scritta, pur senza preventiva richiesta del giudice
(sentenza della CEF 14.2012.148 del 28 novembre 2012, consid. 4.2/d con rinvii).
Infatti, le condizioni di ricevibilità non devono necessariamente esistere all’inizio
della causa (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,
consid. 4.1). Ne consegue che la sentenza impugnata resiste alla critica anche
su questo punto.
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo),
il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle
allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.2
Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto
sulle decisioni di tassazione 9 novembre 2011, 11 dicembre 2013 e 3 dicembre
2014.
(doc. A), mediante le quali le
imposte comunali del 2010, 2012 e 2013 dovute da RE 1 sono state determinate in
rispettivamente fr. 3'494.–, fr. 3'445.65 e fr. 3'413.85. Le
menzionate decisioni, che l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano-Campagna ha dichiarato passate in giudicato con timbro del 26 gennaio
2016, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per
gli importi richiesti con il precetto esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244
cpv. 3 LT), oltre agli interessi maturati fino al 28 dicembre 2015, di fr. 829.75
(doc. C, dedotti gli interessi maturati dal 29 dicembre 2015 al 19 gennaio
2016) e agli interessi correnti del 2.5% (Decreto esecutivo concernente la
riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il
2016, BU 58/2015 575, art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva), nonché
alle spese di diffida, pari però a fr. 130.– (doc. B, diffide per gli anni
2010, 2012 e 2013) e non a fr. 160.– come erroneamente richiesto dall’istante.
6.3
Per
quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il
giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva
(v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27
gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili giacché il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni. Sempre stante l’esito del reclamo, il
Dispositivo
dispositivo della sentenza impugnata relative alle spese processuali può rimanere
immutato. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 11'343.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 11'313.25
oltre agli interessi del 2.5% su fr. 10'353.50 dal 29 dicembre 2015.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).