Lexipedia

Decisione

14.2016.126

Opposizione al sequestro. Appartenenza di fondi intestati a un’Anstalt con sede nel Liechtenstein. Cessione dei diritti del fondatore al debitore. Umgekehrte Durchgriff

19 dicembre 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i beni trasferiti a un altro regime di responsabilità. Siffatti trasferimenti

sono inopponibili ai creditori soltanto se sono manifestamente abusivi (art. 2

cpv. 2 CC) o comunque revocabili nel senso degli art. 285 segg. LEF (sopra

consid. 5). Il reclamante non ha reso verosimile che sia il caso in concreto.

La sentenza impugnata resiste quindi alla critica, sicché il reclamo va respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11 cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso determinante, contrariamente

a quanto considerato in sede di fissazione dell’anticipo, non è quello del

credito vantato dal sequestrante bensì quello dei fondi di cui è chiesto il

sequestro, il cui valore di realizzazione verosimilmente non supera fr. 100'000.–

(v. sopra consid. 5.3/b in fine).

7. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di almeno

fr. 66'218.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Considerandi

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1

fr. 2'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).