14.2016.128
Opposizione al sequestro. Causa del sequestro. Nozione di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Rigetto provvisorio diventato definitivo in seguito all’avvio tardivo dell’azione di disconosci
4 novembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.128
Lugano
4 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2016.1261 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 17 marzo 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,
contro
RE 1 (D)
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo dell’8 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 4 dicembre 2014, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla CO 1
al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti dalla RE 1 per l’incasso
di fr. 1'161'339.04 oltre agli interessi e alle spese. L’8 gennaio 2015 la
CO 1 ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito presso la sezione 1
della medesima Pretura, il cui Pretore, chiamato anzitutto a esaminare la
tempestività della stessa, con
sentenza 9 settembre 2015 (inc. __________) ha respinto l’eccezione di tardività della petizione sollevata dalla RE 1. Statuendo sull’appello
inoltrato il 7 ottobre 2015 da quest’ultima, con decisione 1° febbraio 2016
(inc. 12.2015.180) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha
invece accolto la predetta eccezione, dichiarando irricevibile la petizione
avviata dall’escussa. A seguito del ricorso in materia civile inoltrato il 4
marzo 2016 dalla CO 1, la questione è ora pendente davanti alla prima Corte
civile del Tribunale federale (inc.4A_139/2016), la cui presidente, con
decreto del 31 marzo 2016, ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione.
Fatti
B. Con
istanza 4 marzo 2016 diretta contro la CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro di “tutti i conti ed averi delle debitrice CO 1
c/o __________ a lei intestati o di cui è beneficiaria economica presso la __________,
in particolare relativi alla relazione bancaria __________ quali il conto __________,
conti, depositi titoli, conti metalli, investimenti fiduciari ed ogni altro
conto della debitrice o di cui è beneficiaria economica”, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'125'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 26 febbraio 2013, e di fr. 36'339.04. Quali titoli del credito, la RE 1 ha indicato il contratto di
compravendita del 30 settembre 2005 concluso con la debitrice, la decisione del
4 dicembre 2014 di rigetto provvisorio dell’opposizione del Pretore di Lugano,
sezione 5, e la decisione del 1° febbraio 2016 della II CCA.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 7 marzo 2016, eseguito l’indomani dall’Ufficio
di esecuzione di __________ (verbale n. __________), con istanza 17 marzo 2016
la CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice.
All’udienza di discussione del 23
maggio 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione producendo un
allegato scritto incorporato nel verbale, mentre la controparte ha concluso per
la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con replica e
duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.
D. Statuendo
con decisione del 25 maggio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e
annullato il sequestro, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 1'000.–
e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 giugno 2016 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento, la reiezione
dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con decreto del
giorno successivo, il presidente della Camera ha dichiarato l’istanza per
effetto sospensivo come senza oggetto. Il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 giugno 2016 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della RE 1 il 30 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.
/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3
del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Preso
atto che l’unica questione controversa nella fattispecie è quella relativa all’esistenza
di una causa del sequestro, nella decisione impugnata il Pretore ha esaminato
se le decisioni prodotte dalla RE 1 sono atte a costituire un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione” nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Considerato come una simile
causa di sequestro presupponga l’esistenza di uno dei titoli previsti dall’art.
80.
cpv. 1 LEF – quindi di una decisione condannatoria che preveda l’obbligo di
fornire una prestazione (“Leistungsurteil”) – il primo giudice ha negato
tale qualità alle sentenze prodotte con l’istanza, respingendo l’argomentazione
dell’istante fondata sull’art. 83 cpv. 3 LEF, poiché a suo giudizio tale norma rende
definitivo non già il titolo, bensì il rigetto provvisorio dell’opposizione in
caso di omessa o respinta domanda di disconoscimento del debito. Non essendo
nel caso concreto l’azione di disconoscimento stata decisa nel merito ma dichiarata
irricevibile per tardività, il magistrato ha infine ritenuto inapplicabile la
giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la sentenza che respinge l’azione
di disconoscimento avviata dall’escusso in una precedente esecuzione concernente
la medesima pretesa costituisce un titolo di rigetto definitivo.
4.
Nel
suo reclamo, la RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto,
in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 6
LEF. Ribadisce che la decisione di rigetto provvisorio prodotta agli atti è
divenuta definitiva nel senso dell’art. 80 LEF con l’emanazione della sentenza
della seconda Camera civile che ha dichiarato irricevibile l’azione di
disconoscimento del debito e con il rifiuto, da parte del Tribunale federale,
di concedere l’effetto sospensivo al ricorso interposto dalla CO 1. Infatti,
continua la reclamante, dall’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC risulta che una
decisione è esecutiva quando è passata in giudicato formale – ossia dal momento
in cui non è più possibile impugnarla con un rimedio giuridico ordinario – ciò
che corrisponde al caso di specie, non essendo l’esecuzione stata sospesa
tramite concessione dell’effetto sospensivo ed essendo il ricorso al Tribunale
federale un rimedio giuridico straordinario. Contrariamente a quanto sostiene
il Pretore, non è poi di rilievo secondo la reclamante il fatto che l’azione
di disconoscimento non sia stata decisa nel merito, e questo perché “decisa è decisa e quindi materialmente
esecutiva”. Infine, conclude la RE 1, non si tratta di
sapere se l’azione di disconoscimento è stata respinta o no: poiché inoltrata
tardivamente, essa equivale a un’omissione contemplata dall’art. 83 cpv. 3
LEF, così da far diventare la decisione di rigetto provvisorio definitiva e
quindi tale da costituire una causa di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1
n. 6 LEF.
5.
Come visto, delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione
del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa
alla causa del sequestro è controversa. La questione da esaminare nel caso in
rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato
il diritto laddove ha negato, sulla base della documentazione prodotta, l’esistenza
di una causa del sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.
5.1
La norma giuridica appena citata consente al giudice di decretare,
per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del
debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il creditore
dispone di un “titolo definitivo di rigetto
dell’opposizione”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni
giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 107 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed 2014, n. 17b ad art. 271 LEF). Come giustamente ricordato dal Pretore, la
decisione esecutiva deve inoltre contenere una chiara condanna a una
prestazione (“Leistungsurteil”), o meglio al pagamento di una somma di
denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 e 18 ad
art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3). Solo
una decisione condannatoria esecutiva pecuniaria (o in prestazione di garanzia)
soddisfa le esigenze dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Non è sufficiente, come
crede la reclamante, che la decisione sia semplicemente esecutiva nel senso
dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC.
5.2
Nel sostenere, quindi, che ove il debitore non abbia tempestivamente
inoltrato l’azione di disconoscimento di debito, la decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione, poiché diventata definitiva in virtù dell’art. 83
cpv. 3 LEF, sarebbe parificabile a una decisione esecutiva nel senso dell’art.
80.
– e di riflesso 271 cpv. 1 n. 6 – LEF, la reclamante misconosce che una
sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o definitivo, non è
una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non condanna il convenuto
al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia, ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
In altri termini, il giudice del rigetto non statuisce sul merito della pretesa
posta in esecuzione, ma si limita a rigettare l’opposizione ove l’istante abbia
prodotto un titolo nel senso degli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF, aprendo così la
via, a dipendenza dei casi, all’esecuzione di un pignoramento definitivo o
provvisorio, all’erezione di un inventario oppure alla notifica di una
comminatoria di fallimento (art. 83 cpv. 1, 89 e 159 LEF). La decisione di
rigetto, sia provvisorio che definitivo, non costituisce pertanto un “titolo”
di rigetto definitivo dell’opposizione né una causa di sequestro giusta l’art.
271.
cpv. 1 n. 6 LEF. Al portatore di una sentenza di rigetto provvisorio
esecutiva il legislatore ha del resto accordato il diritto a misure
conservative – il pignoramento provvisorio o l’inventario (art. 83 cpv. 1 LEF)
– più estese, più facilmente ottenibili e meno costose del sequestro. La censura
della reclamante si rivela così infondata.
5.3
Per
abbondanza sia aggiunta un’ultima precisazione. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 134 III 658 consid. 5), la
sentenza che respinge l’azione di disconoscimento avviata dall’escusso in una
precedente esecuzione concernente la medesima pretesa costituisce un titolo di
rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. A parte il fatto che, nella
fattispecie, la reclamante fonda esplicitamente il sequestro unicamente sulla
decisione di rigetto provvisorio diventato definitivo, ad ogni modo la
decisione d’irricevibilità dell’azione di disconoscimento promossa dalla CO 1
non potrebbe costituire un titolo di rigetto definitivo, poiché la II CCA non l’ha
respinta e invero neppure è entrata nel merito. Laddove la reclamante insiste
sul carattere definitivo della decisione d’irricevibilità della II CCA, ancora
una volta essa confonde la nozione di esecutività di una decisione, che
riguarda sia le decisioni di merito sia quelle di procedura (come le decisioni
appunto d’irricevibilità o di rigetto dell’opposizione), con la nozione di
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, che richiede oltre all’esecutività
una condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (o perlomeno l’accertamento di un obbligo di pagare una determinata
somma di denaro o di prestare una determinata garanzia).
5.4
In definitiva, stante l’inadempimento di uno dei presupposti del
sequestro, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'125'000.–, supera
agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'600.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).