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Decisione

14.2016.128

Opposizione al sequestro. Causa del sequestro. Nozione di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Rigetto provvisorio diventato definitivo in seguito all’avvio tardivo dell’azione di disconosci

4 novembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 4 marzo 2016 diretta contro la CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro di “tutti i conti ed averi delle debitrice CO 1

c/o __________ a lei intestati o di cui è beneficiaria economica presso la __________,

in particolare relativi alla relazione bancaria __________ quali il conto __________,

conti, depositi titoli, conti metalli, investimenti fiduciari ed ogni altro

conto della debitrice o di cui è beneficiaria economica”, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'125'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 26 febbraio 2013, e di fr. 36'339.04. Quali titoli del credito, la RE 1 ha indicato il contratto di

compravendita del 30 settembre 2005 concluso con la debitrice, la decisione del

4 dicembre 2014 di rigetto provvisorio dell’opposizione del Pretore di Lugano,

sezione 5, e la decisione del 1° febbraio 2016 della II CCA.

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto del 7 marzo 2016, eseguito l’indomani dal­l’Ufficio

di esecuzione di __________ (verbale n. __________), con istan­za 17 marzo 2016

la CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice.

All’udienza di discussione del 23

maggio 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione producendo un

allegato scritto incorporato nel verbale, mentre la controparte ha concluso per

la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con replica e

duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.

D. Statuendo

con decisione del 25 maggio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e

annullato il sequestro, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 1'000.–

e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 giugno 2016 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annul­­lamento, la reiezione

dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con decreto del

giorno successivo, il presidente della Camera ha dichiarato l’istanza per

effetto sospensivo come senza oggetto. Il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 giugno 2016 contro la sentenza notificata al

patrocinatore della RE 1 il 30 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.

/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3

del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Preso

atto che l’unica questione controversa nella fattispecie è quella relativa all’esistenza

di una causa del sequestro, nella decisione impugnata il Pretore ha esaminato

se le decisioni prodotte dalla RE 1 sono atte a costituire un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione” nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Considerato come una simile

causa di sequestro presupponga l’esistenza di uno dei titoli previsti dall’art.

80.

cpv. 1 LEF – quindi di una decisione condannatoria che preveda l’obbligo di

fornire una prestazione (“Leistungsurteil”) – il primo giudice ha negato

tale qualità alle sentenze prodotte con l’istanza, respingendo l’argomentazione

dell’istante fondata sull’art. 83 cpv. 3 LEF, poiché a suo giudizio tale norma rende

definitivo non già il titolo, bensì il rigetto provvisorio dell’opposizione in

caso di omessa o respinta domanda di disconoscimento del debito. Non essendo

nel caso concreto l’azione di disconoscimento stata decisa nel merito ma dichiarata

irricevibile per tardività, il magistrato ha infine ritenuto inapplicabile la

giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la sentenza che respinge l’azione

di disconoscimento avviata dall’escusso in una precedente esecuzione concernente

la medesima pretesa costituisce un titolo di rigetto definitivo.

4.

Nel

suo reclamo, la RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto,

in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 6

LEF. Ribadisce che la decisione di rigetto provvisorio prodotta agli atti è

divenuta definitiva nel senso dell’art. 80 LEF con l’emanazione della sentenza

della seconda Camera civile che ha dichiarato irricevibile l’azione di

disconoscimento del debito e con il rifiuto, da parte del Tribunale federale,

di concedere l’effetto sospensivo al ricorso interposto dalla CO 1. Infatti,

continua la reclamante, dall’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC risulta che una

decisione è esecutiva quando è passata in giudicato formale – ossia dal momento

in cui non è più possibile impugnarla con un rimedio giuridico ordinario – ciò

che corrisponde al caso di specie, non essendo l’e­secuzione stata sospesa

tramite concessione dell’effetto sospensivo ed essendo il ricorso al Tribunale

federale un rimedio giuridico straordinario. Contrariamente a quanto sostiene

il Pretore, non è poi di rilievo secondo la reclamante il fatto che l’azio­ne

di disconoscimento non sia stata decisa nel merito, e questo perché “decisa è decisa e quindi materialmente

esecutiva”. Infine, conclude la RE 1, non si tratta di

sapere se l’azione di disconoscimento è stata respinta o no: poiché inoltrata

tardivamente, essa equivale a un’omissione contemplata dal­l’art. 83 cpv. 3

LEF, così da far diventare la decisione di rigetto provvisorio definitiva e

quindi tale da costituire una causa di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1

n. 6 LEF.

5.

Come visto, delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione

del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa

alla causa del sequestro è controversa. La questione da esaminare nel caso in

rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato

il diritto laddove ha negato, sulla base della documentazione prodotta, l’esi­stenza

di una causa del sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

5.1

La norma giuridica appena citata consente al giudice di decretare,

per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del

debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il creditore

dispone di un “titolo definitivo di rigetto

dell’opposizione”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni

giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 107 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed 2014, n. 17b ad art. 271 LEF). Come giustamente ricordato dal Pretore, la

decisione esecutiva deve inoltre contenere una chiara condanna a una

prestazione (“Leistungsurteil”), o meglio al pagamento di una somma di

denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 e 18 ad

art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3). Solo

una decisione condannatoria esecutiva pecuniaria (o in prestazione di garanzia)

soddisfa le esigenze dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Non è sufficiente, come

crede la reclamante, che la decisione sia semplicemente esecutiva nel senso

dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC.

5.2

Nel sostenere, quindi, che ove il debitore non abbia tempestivamente

inoltrato l’azione di disconoscimento di debito, la decisione di rigetto

provvisorio dell’opposizione, poiché diventata definitiva in virtù dell’art. 83

cpv. 3 LEF, sarebbe parificabile a una decisione esecutiva nel senso dell’art.

80.

– e di riflesso 271 cpv. 1 n. 6 – LEF, la reclamante misconosce che una

sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o definitivo, non è

una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non condanna il convenuto

al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia, ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

In altri termini, il giudice del rigetto non statuisce sul merito della pretesa

posta in esecuzione, ma si limita a rigettare l’opposizione ove l’istante abbia

prodotto un titolo nel senso degli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF, aprendo così la

via, a dipendenza dei casi, all’esecuzione di un pignoramento definitivo o

provvisorio, all’erezione di un inventario oppure alla notifica di una

comminatoria di fallimento (art. 83 cpv. 1, 89 e 159 LEF). La decisione di

rigetto, sia provvisorio che definitivo, non costituisce pertanto un “titolo”

di rigetto definitivo dell’opposizione né una causa di sequestro giusta l’art.

271.

cpv. 1 n. 6 LEF. Al portatore di una sentenza di rigetto provvisorio

esecutiva il legislatore ha del resto accordato il diritto a misure

conservative – il pignoramento provvisorio o l’inventario (art. 83 cpv. 1 LEF)

– più estese, più facilmente ottenibili e meno costose del sequestro. La censura

della reclamante si rivela così infondata.

5.3

Per

abbondanza sia aggiunta un’ultima precisazione. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 134 III 658 consid. 5), la

sentenza che respinge l’azione di disconoscimento avviata dall’escusso in una

precedente esecuzione concernente la medesima pretesa costituisce un titolo di

rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. A parte il fatto che, nella

fattispecie, la reclamante fonda esplicitamente il sequestro unicamente sulla

decisione di rigetto provvisorio diventato definitivo, ad ogni modo la

decisione d’irricevibilità dell’azione di disconoscimento promossa dalla CO 1

non potrebbe costituire un titolo di rigetto definitivo, poiché la II CCA non l’ha

respinta e invero neppure è entrata nel merito. Laddove la reclamante insiste

sul carattere definitivo della decisione d’irricevibilità della II CCA, ancora

una volta essa confonde la nozione di esecutività di una decisione, che

riguarda sia le decisioni di merito sia quelle di procedura (come le decisioni

appunto d’irricevibilità o di rigetto dell’opposizione), con la nozione di

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, che richiede oltre all’esecutività

una condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (o perlomeno l’accer­tamento di un obbligo di pagare una determinata

somma di denaro o di prestare una determinata garanzia).

5.4

In definitiva, stante l’inadempimento di uno dei presupposti del

sequestro, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'125'000.–, supera

agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'600.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).