14.2016.129
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Vaglia cambiario in bianco quale titolo di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione promossa contro l’avallante
29 novembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.129
Lugano
29 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.329 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 aprile
2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di
credito il “vaglia cambiario
sottoscritto da __________ __________ __________ e avallato da RE 1, Via __________
__________ ____________________, __________ __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 aprile
2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 29 aprile 2016. In sede di replica e di duplica le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 24 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza pressoché totalmente e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 300'000.– oltre interessi al 5%
dal 16 marzo 2016 (anziché dal 13 febbraio 2016), come richiesto dalla
creditrice, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 700.– e
un’indennità d’inconvenienza di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 31 maggio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato un valido titolo di
rigetto dell’opposizione il vaglia cambiario pagabile a vista sottoscritto da __________
e dall’escusso quale avallante l’11 settembre 2011 a garanzia dei mutui
concessi dalla procedente all’emittente, sia per il capitale di fr. 300'000.–
posto in esecuzione che per gli interessi di mora legale del 5% a contare dal
16.
marzo 2016, data di messa in circolazione del titolo.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta la validità del predetto vaglia
cambiario, in quanto lo stesso, datato 16 marzo 2016, è firmato dall’avv. __________,
il quale però dal 10 maggio 2015 non è più amministratore dell’emittente,
motivo per cui non era autorizzato a sottoscrivere il titolo.
5.
Nella
procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria – un vaglia cambiario valido
costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell’emittente,
anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti dell’avallante,
ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo
è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per
rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO; sentenze della CEF 14.2007.58 del 18 dicembre 2007
consid. 4 con riferimenti; 14.2005.43 del 23 febbraio 2006, RtiD 2006 II 765 n.
70c consid. 5). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l’emittente
tralascia intenzionalmente d’inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO
per rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO). L’emittente autorizza colui al quale o
all’ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in
bianco. La portata dell’autorizzazione a completare viene stabilita tramite un
accordo tra l’emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von
Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed. 2000, §7 n. 41 e 42 pagg. 130 segg.). L’avallante
risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e
solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire
anche solo nei suoi confronti (art. 1044 CO
per rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO sentenza della CEF 14.2007.58 già citata consid. 4; Meier-Hayoz/Von
Der Crone, op. cit., n. 17 ad § 11 e 11 ad § 12).
6.
Nella fattispecie, come si evince dalla dichiarazione 11 settembre 2011
sottoscritta dalla debitrice e dall’avallante RE 1 (doc. G), contrariamente a
quanto afferma quest’ultimo il vaglia cambiario non è stato firmato alla data
(del 16 marzo 2016) indicata sul titolo bensì al più tardi già lo stesso 11
settembre 2011 (“con la presente
dichiariamo che l’allegato vaglia cambiario di nominali CHF 300'000.–- […] da
noi sottoscritto […]”), a un momento in cui il firmatario,
avv. __________, era ancora amministratore unico della società debitrice. La data
del 16 marzo 2016 è quindi stata inserita dalla banca in conformità dell’accordo
dell’11 settembre 2011 (“La
sottoscritta conferma la facoltà concessa alla banca di avvalersi in ogni tempo
di tale vaglia cambiario […] inserendo a tale scopo e senza bisogno di
preventiva messa in mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile
giudizio, riterrà di indicare […]”). Trattasi di vaglia
cambiario in bianco (biancosegno) (art. 1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv.
2.
CO), la cui successiva completazione da parte del creditore è ammessa (DTF 120 II 56 consid. 3/d, con rinvii), come
peraltro già ricordato al reclamante in una sentenza recente relativa allo
stesso vaglia cambiario (sentenza della CEF 14.2016.98 del 21 giugno 2016
consid. 3.3). La censura del reclamante risulta quindi infondata, atteso che completato
secondo i dati prestabiliti dalle parti, il vaglia cambiario, insieme all’autorizzazione
sottoscritta dall’escusso nella sua qualità di avallante l’11 settembre 2011,
costituiscono un valido riconoscimento di debito. Pacifica infine la
legittimazione passiva dell’escusso che risponde solidalmente e in modo
indipendente per l’intero debito (art. 1044 CO e sopra consid. 5).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).