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Decisione

14.2016.13

Opposizione al sequestro. Cessione delle pretese garantite dal sequestro. Subentro nella causa del cessionario. Cauzione. Legittimazione attiva

15 giugno 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.4 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

Considerandi

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nelle

decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto dato atto che CO 2 è subentrata “a giusto titolo” all’avv.

dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC ottenendone la cessione del

credito garantito dal sequestro, della cui validità egli non ha avuto motivo di

dubitare. Egli ha poi respinto la domanda di edizione del contratto di

divisione ereditaria cui si riferisce l’atto di cessione, considerando che le

pretese successorie potevano essere cedute indipendentemente dalla conclusione

di un contratto di divisione e che non sussistevano ad ogni modo motivi di

dubitare dell’effettività e della veridicità della cessione. Il Pretore ha pure

respinto le richieste intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso

dell’art. 83 cpv. 3 CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva

contestato che la controparte fosse facoltosa.

In

merito alla causa dei sequestri, il primo giudice ha considerato esecutive

tutte le sentenze prodotte dall’istante, compresa quella emessa il 17 settembre

2013.

dall’Obergericht del Canton __________, di cui ha confermato il

carattere condannatorio per quel che riguarda la pretesa vantata dall’istante,

dal momento che con sentenza del 27 marzo 2014 il Tribunale federale ha

respinto un ricorso interposto da RE 1 contro tale decisione. Il Pretore ha

quindi respinto le opposizioni e confermato i sequestri. Infine, il magistrato

ha respinto anche le domande di cauzione fondate sull’art. 273 LEF ricordando

come le stesse siano di regola escluse laddove il sequestro, come nella

fattispecie, è fondato su un titolo di rigetto definitivo.

4.

Nei

reclami in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure formali: critica

la reiezione della domanda d’edi­­zione del contratto di successione e lamenta

la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla sostituzione di parte

dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid. 5), contesta l’ammissione

della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone alla reiezione della

richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid. 7).

Nel

merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la

validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa

l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante, che non verterebbero sulle

spese e ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’Obergericht

__________ (consid. 10), ne deduce che anche la causa di sequestro è

dubbia, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo (art. 271 cpv. 1

n. 6 LEF) essendo mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid.

11), ribadisce l’esistenza dei presupposti per obbligare la sequestrante a

prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e valuta infine le decisioni

impugnate, nel risultato, come manifestamente inique in considerazione di fatti

nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).

5.

Come

detto il reclamante si duole anzitutto che il Pretore non ha acquisito agli

atti il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha

dato atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli

di esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di

essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la

cessione si riferisce, è a detta del reclamante “indispensabile” per accertare

la validità di quest’ultima.

5.1

La

sequestrante rileva a giusto titolo che la procedura di sequestro è di

carattere sommario (sopra consid. 1.2), sicché sono ammissibili solo le prove

che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante (replica

spontanea, pag. 4 ad 4), riferendosi alla giurisprudenza in materia di rigetto

dell’opposizione, secondo il Tribunale federale nella procedura di opposizione al sequestro è

ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3; sopra

consid. 1.4/b). La ricevibilità della richiesta di

edizione del contratto di divisione appare quindi dubbia. Sia come sia, essa

andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova richiesta

nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal Pretore a

ragione (sotto consid. 9.2).

5.2

Relativamente

alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul

rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in

virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il

giudice non è tenuto a ema­nare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art.

154.

CPC, ad ogni modo non quando la richiesta, come

nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF

14.2013.164

del 22 agosto 2014 consid. 1.3). Può quindi statuire sulla

questione direttamente con la sentenza di merito, senza dover dapprima assegnare

al richiedente un termine per replicare alle osservazioni della controparte

sull’istanza di assunzione della prova.

Non

va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere

impartito un termine per esprimersi sul­l’istanza (ovvero nel caso concreto

sull’opposizione) e su un’e­­ventuale richiesta di edizione di documenti (art.

253.

CPC), mentre all’istante (e richiedente) è riconosciuto unicamente il diritto

a una replica spontanea (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016

consid. 6) senza preventiva assegnazione di termine (DTF 142 III 54-55 consid.

3.1

), ciò che vale anche per un’eventuale duplica spontanea. Nel caso specifico,

il diritto di essere sentito del reclamante è stato così sufficientemente garantito

con la notifica delle osservazioni 22 ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla

richiesta di edizione del contratto di divisione. Va pertanto respinta la

conclusione formulata dal reclamante in via subordinata di rinviare la causa al

primo giudice per nuovo giudizio previa assunzione agli atti del contratto di

divisione.

6.

Il

reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte,

facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della

cessione delle pretese per cui sono stati richiesti i sequestri senza dapprima

verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento di altri

obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato nella

dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce un

indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità

dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO

2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante

nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione

sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli

può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.

6.1

Se

l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare

nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza

il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC a contrario). Con “oggetto litigioso” può essere intesa una

cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa o un semplice diritto. Il

termine “alienazione” è da

intendersi in senso ampio: infatti non comprende solo la vendita, bensì

qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o di un diritto – sia tramite

cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento di condizione giuridica

che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato

(Jeandin in: CPC commenté, 2011,

n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La

sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la

comunicazione al giudice (Göksu in:

Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13

ad art. 83 CPC, con rinvio all’art. 130 CPC per quel che riguarda la forma

della comunicazione).

6.2

La

legittimazione attiva o passiva – in particolare quella del cessionario che

chiede di subentrare nel processo (Livschitz

in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad art. 1 CPC

– è una questione di diritto materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424 consid. 3.1; DTF

118.

Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di merito (DTF 134 I 88

consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla reiezione o all’ammissione

della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzi­ni in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla

massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti

allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008

dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).

6.3

La

legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla

legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella

procedura di opposizione al sequestro, la legittimazione del sequestrante dev’essere

esaminata sotto l’angolo della verosimiglianza, come la stessa esistenza del credito

(v. sopra consid. 2). Come si vedrà nella parte del

presente giudizio dedicata alla verifica dei presupposti materiali del sequestro

avversati dal reclamante (sotto consid. 9), le censure relative alla legittimazione attiva di CO 2 sono infondate. Lo

sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.

7.

In

merito alla reiezione delle sue richieste di prestazione di una garanzia nel

senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi

fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per

considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte

a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere

è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione,

perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e

comunque incombeva al­l’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando

al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.

7.1

La

parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC).

In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve

prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC).

Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle

spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in

seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte

solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art.

83.

CPC;

Gross/Zuber in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC)

oppure quando il subentro tende ad

aggirare l’obbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa

dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 318).

7.2

La

cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della

controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale

controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli

verosimili trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante

(cfr. Göksu, op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1

lett. b CPC).

Ora,

nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa all’esecutore

testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo

della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una

parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni

22.

ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di

essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che

pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti

debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte

non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; ad es. Brönni­mann in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,

n. 4 ad art. 150 CPC). Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante

rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare

tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.

8.

Delle tre condizioni materiali stabilite dalla legge per la concessione

del sequestro (sopra, consid. 2), il reclamante ne rimette in causa due, ovvero

la titolarità (consid. 9) e l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante,

che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione emessa

il 17 settembre 2013 dall’Obergericht __________ (consid. 10), così come

la causa di sequestro, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo

essendo a suo dire mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid.

11). Egli ribadisce d’altronde l’esistenza dei presupposti per obbligare la

sequestrante a prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e

valuta infine le decisioni impugnate, nel risultato, come manifestamente inique

in considerazione di fatti nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).

9.

A

dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una

dichiarazione di cessione (“Abtretungs­erklärung”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22

ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore

testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e

obblighi della successione nei confronti di RE1 derivanti dalla sentenza emessa

il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del

contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________.

In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la

propria firma in segno di approvazione.

9.1

Qualora

l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un

esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è

legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente l’attivo

e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e

vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi

nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstand­schaft”;

v. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer,

Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e

di disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio

trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione

o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso

unanime in merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi

alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi

hanno trovato un accordo (Steinauer,

op. cit., n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).

a) Nel

caso di specie neppure il reclamante contesta che l’avv. CO 1 fosse abilitato a

disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della

dichiarazione di cessione. D’al­­tronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la

cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita

accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in

merito.

b) Ciò posto, la sostituzione di parte (“Parteiwechsel”) nel senso del­l’art. 83 cpv. 1 CPC non va

confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore testamentario: la

prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto litigioso o di

titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto

materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione

a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta “Prozessführungsbefugnis”, Gross/Zuber, op. cit., n. 7 ad art. 83).

Benché

la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecu­­tore testamentario

(sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità)

che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del

reclamante in seguito all’aper­­tura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2

CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della

titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo

con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare

(esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una

cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato

istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece

obbligatoria (Girsberger/Hermann,

in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).

c) Nel

caso di specie la firma dell’avv.

CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa

già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la

stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione

è di conseguenza formalmente ineccepibile.

9.2

Secondo

alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella

sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la

sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di

cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71

III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa

difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probst in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO,

note 18 e 19), ma non gli

autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann, op. cit., n.

25.

ad art. 164), contrariamente a

quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima

giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v.

sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un

cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per

un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato

che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.

a) Del

resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la

stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli

autori citati da Eugen Bucher, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allg. Teil, 2a ed. 1988, pag. 556 nota 80; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 23 ad art. 164).

Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della

cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa

ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164).

Egli deve in linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167

CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito

giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e

cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di

litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è

protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida.

Nel

caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la

cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di riduzione

promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione.

Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di

divisione non presta il fianco alla critica.

b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito

riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione

ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione

da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una

verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o

all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova

appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”)

senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della

cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un

motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 151). Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore

circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF

130.

III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art.

320.

lett. b CPC, sopra consid. 1.4/b) laddove considera la cessione

incondizionata, specie perché nella procedura di opposizione al sequestro non è

richiesta una prova piena ma basta la semplice verosimiglianza (sopra consid.

6.

). L’ammis­­sione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo

subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla

critica.

10.

Relativamente all’estensione del

credito vantato dalla sequestran­te, RE 1 espone che la

cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dell’Obergericht

di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo per le spese e le

ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali

non sono però state dedotte in esecuzione.

10.1

Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insie­­me dei diritti e degli obblighi della

successione nei confronti di RE 1

derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale (“sämtliche Rechte und Pflichten

des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechts­kräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”).

Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso

presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht

di __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per

il tramite dell’esecu­­tore testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag.

38.

ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.–

e ripetibili per fr. 180'000.– a favore dell’esecutore testamentario. Dato

che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi

esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014,

che accerta un’unica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 –

quella per ripetibili –, bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le

parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza

del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese

accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________).

10.2

Non

è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in

giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione

[5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in

materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che

impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in

linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo,

il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai

riferimenti appe­na citati, la risposta al quesito non è infatti chiara

neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche Corboz,

Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può

così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.

10.3

Che

la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le

pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014

risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito

riferimento alla cessione l’ese­­cutore testamentario e la Fondazione hanno

sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, “Zustimmungserklärung”) del subentro di CO 2

nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quelli

relativi ai sequestri qui in esame (__________ e __________). Orbene, tale

dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche

state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che

verosimile – anzi è provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate

nella decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________. La

decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente errata su questo

punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo

punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in

prima sede.

11.

Il

reclamante chiede la revoca del sequestro anche perché, a suo dire, nel corso

della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso era

stato ordinato è mutato,

“essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata

sufficientemente”. In realtà, la causa dei sequestri

(nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) non è cambiata, è sempre costituita

dalle decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27

marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa,

passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2 in via esclusiva.

Ed è il caso di ricordare che la decisione ottenuta dal cedente vale anche

quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del cessionario

ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2). Nella

fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione

(sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo

punto il reclamo si riveli del tutto infondato.

12.

Per

i medesimi motivi, non si scorge alcuna ragione per non confermare la decisione

del Pretore di respingere l’istanza di garanzia fondata sull’art. 273 LEF.

Contrariamente a quanto pare allegare il reclamante (a pag. 13, n. 10), le

decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo

2014.

costituiscono, come detto (sopra consid. 10), validi titoli di rigetto definitivo anche a favore di CO 2.

13.

Infine,

il reclamante sostiene che la decisione del Pretore è “materialmente iniqua nel risultato”, poiché non prende in considerazione il procedimento penale

recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dell’avv. dott. CO 1 per l’operato

da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario, che conferirebbero “un significato diverso” alle sentenze emesse il 17 settembre 2013 dall’Obergericht di __________

e il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale.

13.1

A

ben vedere, le uniche circostanze nuove invocate dal reclamante, a parte lo

stralcio di un’istanza di ricusa da lui stesso poi ritirata (doc. B accluso al

reclamo), sono una denuncia penale sporta sempre da lui contro l’avv. CO 1 e l’ipotesi

di una denuncia fiscale, così come una dichiarazione giurata (“Eidsstattliche Erklärung”) del proprio patrocinatore (doc. C), il cui valore probatorio è pari a

quello di semplici allegazioni di parte. Nulla che possa seriamente rimettere

in discussione la sentenza impugnata, in assenza d’indizi oggettivi

suscettibili di rappresentare un “inizio di prova” (v.

sopra consid. 2.1) delle asserite manipolazioni della causa conclusasi con la

sentenza del 27 marzo 2014.

13.2

Nulla

cambia alle considerazioni che precedono la decisione 9 maggio 2016 della

Procura del Canton __________ (sopra consid. G). A parte il fatto che la sua

produzione è tardiva siccome è avvenuta dopo la chiusura dello scambio degli

allegati in sede di reclamo (v. sopra consid. 1.4/b), la semplice apertura di

un procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1, senza alcuna motivazione

scritta circostanziata, ancora non rende verosimili le allegazioni del

reclamante. Con la reiezione di quest’ultimo argomento, la sorte del reclamo è

così definitivamente segnata.

14.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le ripetibili,

dovute dal reclamante sia a CO 2 sia all’avv. CO 1, il cui coinvolgimento si è

reso necessario in ragione della contestazione – infondata – della cessione e

del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dell’art. 96 CPC, tali

indennità vanno determinate in virtù del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).

14.1

Ritenuto

che nella causa __________ il valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 36'531'732.– (sentenza impugnata consid. 5) non è contestato dalle

parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al valore di stima dei

beni sequestrati (v. sentenza del Tribunale federale 5A_28/2013 del 15 aprile

2013.

consid. 2.4.2) indicato nel verbale di sequestro del 25 settembre 2013

(rich. I nell’inc. SO.2013.828), l’onorario calcolato secondo tale valore di

causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840.–

(0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si

scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar

né il reclamante ne ha invocato alcuno –, l’impegno lavorativo dei

patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in

una causa di reclamo ordinaria in materia di opposizione al sequestro.

Va

però tenuto conto del fatto che i reclami in esame e quell’altro inoltrato

contro la decisione del Pretore che accoglie l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione interposta all’esecuzione a convalida dei sequestri (inc.

14.2016

) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che

CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del

processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art.

83.

cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può essere

ripartita tra di esse, secondo una chiave che tenga conto dell’onere lavorativo

più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica

spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dell’esecutore testamentario,

giustificatosi dall’inte­­resse e della responsabilità maggiori della prima

nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese in garanzie delle quali

sono stati decretati i sequestri. Per questi motivi, a CO 2 può essere

attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e al­l’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.

14.2

Ritenuto che nella causa __________ il

valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 25'000.– (sentenza impugnata consid. 5) non è

contestato dalle parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al

valore di stima dei beni sequestrati secondo il verbale del 30 ottobre 2013

(rich. I nell’inc. __________), l’onorario calcolato secondo tale valore di

causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 150.– (0.6% del

valore medesimo) e un massimo di fr. 2'100.– (8.4%). Tenuto conto del lavoro fornito, dell’identità d’interessi

e del risparmio risultante dal fatto che i due reclami vertono sulle stesse

questioni, a CO 2 può essere attribuita un’indennità di fr. 1'000.–

e all’avv. CO 1 una di fr. 500.– applicando la stessa chiave di riparto

adottata nella prima causa (sopra consid. 14.1).

15.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'531'732.– nella

prima causa (sopra consid. 14.1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre non la raggiunge nella seconda

(sopra consid. 14.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo interposto nella causa n. __________ è respinto.

1.1 La

sentenza impugnata è confermata.

1.2 Le spese processuali di

complessivi fr. 3'000.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.–

a CO 1.

2. Il reclamo interposto nella causa n. __________

è respinto.

2.1 La

sentenza impugnata è confermata.

2.2 Le spese processuali di

complessivi fr. 580.– già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'000.– a CO 2 e fr. 500.–

a CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie

giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Contro il dispositivo n. 2 è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).