14.2016.13
Opposizione al sequestro. Cessione delle pretese garantite dal sequestro. Subentro nella causa del cessionario. Cauzione. Legittimazione attiva
15 giugno 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.13
14.2016.14
Lugano
15 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________
(opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promosse con istanza 7 ottobre 2013 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
avv. dott. CO 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
ora sostituito dalla cessionaria delle sue
pretese
CO 2,
(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 3, )
giudicando sui reclami del 25 gennaio 2016 presentati da RE 1 contro le
decisioni emesse il 13 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 settembre 2013 presentata
a nome della Comunione ereditaria fu __________ (composta dalla figlia CO 2 e
dalla Fondazione __________) nei confronti di RE 1, l’esecutore testamentario
avv. dott. CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
di decretare in virtù dell’art. 271
cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro di diversi beni patrimoniali, immobiliari e
mobiliari del debitore (in particolare un velivolo modello __________
immatricolato __________, marchi, brevetti, azioni e quote di proprietà), il
tutto fino a concorrenza di fr. 39'109'080.– oltre agli interessi del 5%
dal 19 luglio 2001. Tra questi beni figurano anche 25 azioni della __________ AG, detenute da RE 1 e depositate presso la __________
AG di __________, del valore nominale di fr. 25'000.–. Quale titolo del credito e causa del sequestro, l’istante ha
indicato cinque sentenze, tutte passate in giudicato, tra cui la sentenza del
17 settembre 2013 con cui l’Obergericht di __________ ha condannato RE 1
a versare all’esecutore testamentario fr. 38'895'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 19 luglio 2001 e a fr. 200'000.– di ripetibili (ossia
quasi l’intero importo fatto valere dall’istante).
B. Con
decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il
sequestro di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua
responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse
essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Con un decreto
separato (inc. __________), sempre del 24 settembre 2013, il Pretore ha ordinato il sequestro delle
25 azioni della __________ AG. Essendo il sequestro stato eseguito il 25
settembre 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, rispettivamente il 30
ottobre 2013 dal Betreibungsamt di __________, con un’unica istanza del
7 ottobre 2013 RE 1 ha presentato opposizione a entrambi i decreti di sequestro
davanti al medesimo giudice, chiedendo in via supercautelare e cautelare il
versamento da parte dell’istante di fr. 2'000'000.– a titolo di garanzia. Invitato
a presentare le proprie
osservazioni, il 14 novembre 2013 l’avv. CO 1 ha concluso
per la reiezione delle stesse e la conferma dei decreti di sequestro. In sede
di replica e di duplica rispettivamente del 22 novembre e del 6 dicembre 2013,
le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
C. Con scritto del 10 agosto 2015 CO 2 ha informato il Pretore di
essere cessionaria della pretesa della comunione ereditaria, producendo al
proposito – fra le altre cose – l’atto di cessione del 10 marzo 2015, e la
dichiarazione di approvazione (”Zustimmungserklärung”) sottoscritta dall’esecutore testamentario e dalla Fondazione quale
coerede. Con decisione del 12 agosto 2015 il Pretore ha annesso agli atti la
documentazione prodotta da CO 2 e ha assegnato a RE 1 un termine per presentare
eventuali osservazioni in merito alla sostituzione della parte nelle procedure.
Il 29 settembre 2015 il debitore ha chiesto in via preliminare che CO 2 fosse
obbligata a produrre il contratto di divisione ereditaria menzionato nell’atto
di cessione e a corrispondere fr. 8'000.– a 10'000.– a garanzia delle
spese processuali e delle ripetibili in ognuna delle procedure pendenti nei
suoi confronti. Con risposta del 22 ottobre 2015, CO 2 si è opposta alle
richieste del debitore.
D. Statuendo
con decisioni del 13 gennaio 2016 il Pretore ha dato atto che CO 2 è subentrata
all’avv. CO 1 in entrambe le cause e ha respinto la domanda di edizione del
contratto di divisione, le istanze di cauzione sia secondo l’art. 83 cpv. 3 CPC
che secondo l’art. 273 LEF e le opposizioni, confermando i sequestri, ponendo
in ambedue le sedi le spese processuali di fr. 2'000.– nella prima causa
(inc. __________) e di fr. 500.– nella seconda (inc. __________) a carico
di RE 1, tenuto a rifondere “alla parte sequestrante” rispettivamente fr. 17'700.–
e fr. 1'400.– per ripetibili.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 25 gennaio 2016 per ottenere, in via principale, l’accoglimento
delle istanze di garanzia giusta l’art. 273 LEF, l’ammissione delle opposizioni
ai sequestri e la revoca degli stessi, e in via subordinata l’annullamento
delle sentenze impugnate e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio
previa assunzione del contratto di divisione. Con decreto del 27 gennaio 2016,
il presidente della Camera ha respinto le richieste di concessione dell’effetto
sospensivo postulate dal reclamante.
F. Nelle
loro osservazioni del 18 febbraio 2016, sia l’avv. CO 1CO 2 hanno concluso per
la reiezione dei reclami. Con
replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 febbraio dal
reclamante e l’11 marzo 2016 da CO 2, essi hanno ribadito le loro posizioni.
G. Il
25 maggio 2016 il reclamante ha chiesto l’assunzione agli atti della decisione
9 maggio 2016 con cui la Procura del Canton __________ ha aperto un
procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1. Stante l’esito del giudizio
odierno, tale istanza non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 I reclami in esame sono diretti contro due sentenze di
analoga motivazione, distinte tra loro unicamente per i beni sequestrati, motivo
per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni
sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta a RE 1 il 14
gennaio 2016, il termine di 10 giorni è scaduto domenica 24 gennaio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 25 gennaio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati l’ultimo giorno del termine, i reclami
sono tempestivi.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.4 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
Considerandi
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nelle
decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto dato atto che CO 2 è subentrata “a giusto titolo” all’avv.
dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC ottenendone la cessione del
credito garantito dal sequestro, della cui validità egli non ha avuto motivo di
dubitare. Egli ha poi respinto la domanda di edizione del contratto di
divisione ereditaria cui si riferisce l’atto di cessione, considerando che le
pretese successorie potevano essere cedute indipendentemente dalla conclusione
di un contratto di divisione e che non sussistevano ad ogni modo motivi di
dubitare dell’effettività e della veridicità della cessione. Il Pretore ha pure
respinto le richieste intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso
dell’art. 83 cpv. 3 CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva
contestato che la controparte fosse facoltosa.
In
merito alla causa dei sequestri, il primo giudice ha considerato esecutive
tutte le sentenze prodotte dall’istante, compresa quella emessa il 17 settembre
2013.
dall’Obergericht del Canton __________, di cui ha confermato il
carattere condannatorio per quel che riguarda la pretesa vantata dall’istante,
dal momento che con sentenza del 27 marzo 2014 il Tribunale federale ha
respinto un ricorso interposto da RE 1 contro tale decisione. Il Pretore ha
quindi respinto le opposizioni e confermato i sequestri. Infine, il magistrato
ha respinto anche le domande di cauzione fondate sull’art. 273 LEF ricordando
come le stesse siano di regola escluse laddove il sequestro, come nella
fattispecie, è fondato su un titolo di rigetto definitivo.
4.
Nei
reclami in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure formali: critica
la reiezione della domanda d’edizione del contratto di successione e lamenta
la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla sostituzione di parte
dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid. 5), contesta l’ammissione
della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone alla reiezione della
richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid. 7).
Nel
merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la
validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa
l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante, che non verterebbero sulle
spese e ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’Obergericht
__________ (consid. 10), ne deduce che anche la causa di sequestro è
dubbia, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo (art. 271 cpv. 1
n. 6 LEF) essendo mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid.
11), ribadisce l’esistenza dei presupposti per obbligare la sequestrante a
prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e valuta infine le decisioni
impugnate, nel risultato, come manifestamente inique in considerazione di fatti
nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).
5.
Come
detto il reclamante si duole anzitutto che il Pretore non ha acquisito agli
atti il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha
dato atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli
di esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di
essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la
cessione si riferisce, è a detta del reclamante “indispensabile” per accertare
la validità di quest’ultima.
5.1
La
sequestrante rileva a giusto titolo che la procedura di sequestro è di
carattere sommario (sopra consid. 1.2), sicché sono ammissibili solo le prove
che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante (replica
spontanea, pag. 4 ad 4), riferendosi alla giurisprudenza in materia di rigetto
dell’opposizione, secondo il Tribunale federale nella procedura di opposizione al sequestro è
ammessa solo la produzione di documenti (DTF 138 III 639 consid. 4.3; sopra
consid. 1.4/b). La ricevibilità della richiesta di
edizione del contratto di divisione appare quindi dubbia. Sia come sia, essa
andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova richiesta
nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal Pretore a
ragione (sotto consid. 9.2).
5.2
Relativamente
alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul
rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in
virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il
giudice non è tenuto a emanare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art.
154.
CPC, ad ogni modo non quando la richiesta, come
nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF
14.2013.164
del 22 agosto 2014 consid. 1.3). Può quindi statuire sulla
questione direttamente con la sentenza di merito, senza dover dapprima assegnare
al richiedente un termine per replicare alle osservazioni della controparte
sull’istanza di assunzione della prova.
Non
va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere
impartito un termine per esprimersi sull’istanza (ovvero nel caso concreto
sull’opposizione) e su un’eventuale richiesta di edizione di documenti (art.
253.
CPC), mentre all’istante (e richiedente) è riconosciuto unicamente il diritto
a una replica spontanea (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016
consid. 6) senza preventiva assegnazione di termine (DTF 142 III 54-55 consid.
3.1
), ciò che vale anche per un’eventuale duplica spontanea. Nel caso specifico,
il diritto di essere sentito del reclamante è stato così sufficientemente garantito
con la notifica delle osservazioni 22 ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla
richiesta di edizione del contratto di divisione. Va pertanto respinta la
conclusione formulata dal reclamante in via subordinata di rinviare la causa al
primo giudice per nuovo giudizio previa assunzione agli atti del contratto di
divisione.
6.
Il
reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte,
facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della
cessione delle pretese per cui sono stati richiesti i sequestri senza dapprima
verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento di altri
obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato nella
dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce un
indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità
dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO
2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante
nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione
sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli
può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.
6.1
Se
l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare
nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza
il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4 CPC a contrario). Con “oggetto litigioso” può essere intesa una
cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa o un semplice diritto. Il
termine “alienazione” è da
intendersi in senso ampio: infatti non comprende solo la vendita, bensì
qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o di un diritto – sia tramite
cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento di condizione giuridica
che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato
(Jeandin in: CPC commenté, 2011,
n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La
sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la
comunicazione al giudice (Göksu in:
Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13
ad art. 83 CPC, con rinvio all’art. 130 CPC per quel che riguarda la forma
della comunicazione).
6.2
La
legittimazione attiva o passiva – in particolare quella del cessionario che
chiede di subentrare nel processo (Livschitz
in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad art. 1 CPC
– è una questione di diritto materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424 consid. 3.1; DTF
118.
Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di merito (DTF 134 I 88
consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla reiezione o all’ammissione
della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla
massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti
allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008
dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
6.3
La
legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla
legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella
procedura di opposizione al sequestro, la legittimazione del sequestrante dev’essere
esaminata sotto l’angolo della verosimiglianza, come la stessa esistenza del credito
(v. sopra consid. 2). Come si vedrà nella parte del
presente giudizio dedicata alla verifica dei presupposti materiali del sequestro
avversati dal reclamante (sotto consid. 9), le censure relative alla legittimazione attiva di CO 2 sono infondate. Lo
sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle cause in esame.
7.
In
merito alla reiezione delle sue richieste di prestazione di una garanzia nel
senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di essersi
fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per
considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte
a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere
è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione,
perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e
comunque incombeva all’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando
al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.
7.1
La
parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC).
In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve
prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC).
Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle
spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in
seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte
solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art.
83.
CPC;
Gross/Zuber in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 83 CPC)
oppure quando il subentro tende ad
aggirare l’obbligo di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa
dedotta in giudizio a una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 318).
7.2
La
cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della
controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale
controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli
verosimili trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante
(cfr. Göksu, op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1
lett. b CPC).
Ora,
nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa all’esecutore
testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo
della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una
parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni
22.
ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di
essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che
pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti
debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte
non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; ad es. Brönnimann in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,
n. 4 ad art. 150 CPC). Ad ogni modo, come visto non spettava alla subentrante
rendere verosimile di essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare
tale circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva infondato.
8.
Delle tre condizioni materiali stabilite dalla legge per la concessione
del sequestro (sopra, consid. 2), il reclamante ne rimette in causa due, ovvero
la titolarità (consid. 9) e l’estensione delle pretese cedute alla sequestrante,
che non verterebbero sulle spese e ripetibili derivanti dalla decisione emessa
il 17 settembre 2013 dall’Obergericht __________ (consid. 10), così come
la causa di sequestro, il titolo di rigetto definitivo invocato al riguardo
essendo a suo dire mutato in corso di causa in seguito alla cessione (consid.
11). Egli ribadisce d’altronde l’esistenza dei presupposti per obbligare la
sequestrante a prestare una garanzia giusta l’art. 273 LEF (consid. 12) e
valuta infine le decisioni impugnate, nel risultato, come manifestamente inique
in considerazione di fatti nuovi emersi dopo la loro pronuncia (consid. 13).
9.
A
dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una
dichiarazione di cessione (“Abtretungserklärung”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue osservazioni del 22
ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore
testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e
obblighi della successione nei confronti di RE1 derivanti dalla sentenza emessa
il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con riferimento alla cifra 5.1 del
contratto di divisione concluso dalle uniche eredi CO 2 e la Fondazione E__________.
In calce alla dichiarazione, il rappresentante della Fondazione ha apposto la
propria firma in segno di approvazione.
9.1
Qualora
l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un
esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è
legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente l’attivo
e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e
vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi
nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstandschaft”;
v. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer,
Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e
di disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio
trasferire la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione
o gravarli di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso
unanime in merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi
alla loro volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi
hanno trovato un accordo (Steinauer,
op. cit., n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).
a) Nel
caso di specie neppure il reclamante contesta che l’avv. CO 1 fosse abilitato a
disporre delle pretese della successione, in particolare quella oggetto della
dichiarazione di cessione. D’altronde, RE 1 non ha fornito indizi per cui la
cessione sarebbe contraria agli accordi o alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita
accettazione della sequestrante e della Fondazione esclude ogni dubbio in
merito.
b) Ciò posto, la sostituzione di parte (“Parteiwechsel”) nel senso dell’art. 83 cpv. 1 CPC non va
confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore testamentario: la
prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto litigioso o di
titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una questione di diritto
materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione
a condurre il processo (in tedesco la cosiddetta “Prozessführungsbefugnis”, Gross/Zuber, op. cit., n. 7 ad art. 83).
Benché
la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecutore testamentario
(sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità)
che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del
reclamante in seguito all’apertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2
CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della successione o della
titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo
con il trasferimento effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare
(esclusivo), ciò che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una
cessione scritta firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato
istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece
obbligatoria (Girsberger/Hermann,
in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).
c) Nel
caso di specie la firma dell’avv.
CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa
già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la
stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione
è di conseguenza formalmente ineccepibile.
9.2
Secondo
alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella
sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la
sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di
cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71
III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa
difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probst in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO,
note 18 e 19), ma non gli
autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann, op. cit., n.
25.
ad art. 164), contrariamente a
quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima
giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta (v.
sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto 2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un
cambiamento formale della giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per
un tale cambiamento, nulla si può rimproverare al Pretore per avere considerato
che la validità della cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.
a) Del
resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la
stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli
autori citati da Eugen Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allg. Teil, 2a ed. 1988, pag. 556 nota 80; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 23 ad art. 164).
Valesse il contrario verrebbero contraddetti due scopi fondamentali della
cessione di crediti: la protezione della buona fede del debitore della pretesa
ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164).
Egli deve in linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167
CO). Può rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito
giudiziale soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e
cessionario sulla titolarità del credito (art. 168 CO; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di
litigio egli deve adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è
protetto nella sua buona fede se la cessione non dovesse essere valida.
Nel
caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la
cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di riduzione
promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto la cessione.
Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal contratto di
divisione non presta il fianco alla critica.
b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito
riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di divisione
ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della cessione
da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza una
verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni o
all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova
appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”)
senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della
cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un
motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 151). Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore
circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF
130.
III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art.
320.
lett. b CPC, sopra consid. 1.4/b) laddove considera la cessione
incondizionata, specie perché nella procedura di opposizione al sequestro non è
richiesta una prova piena ma basta la semplice verosimiglianza (sopra consid.
6.
). L’ammissione della legittimazione attiva di CO 2 (e quindi del suo
subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3) resiste di conseguenza alla
critica.
10.
Relativamente all’estensione del
credito vantato dalla sequestrante, RE 1 espone che la
cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013 dell’Obergericht
di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo per le spese e le
ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014, le quali
non sono però state dedotte in esecuzione.
10.1
Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insieme dei diritti e degli obblighi della
successione nei confronti di RE 1
derivanti dalla sentenza 27 marzo 2014 del Tribunale federale (“sämtliche Rechte und Pflichten
des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigen Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”).
Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il Tribunale federale ha respinto il ricorso
presentato da RE 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht
di __________ che lo condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per
il tramite dell’esecutore testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag.
38.
ad 3), ponendo a carico del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.–
e ripetibili per fr. 180'000.– a favore dell’esecutore testamentario. Dato
che il testo della cessione si riferisce a un insieme di diritti e di obblighi
esso non può contemplare solo il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014,
che accerta un’unica pretesa della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 –
quella per ripetibili –, bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le
parti tale e quale è stato fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza
del Tribunale federale del 27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese
accertate con la decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________).
10.2
Non
è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in
giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione
[5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in
materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che
impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in
linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo,
il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171 consid. 3.3). Come si evince dai
riferimenti appena citati, la risposta al quesito non è infatti chiara
neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche Corboz,
Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e non può
così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3
Che
la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le
pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014
risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito
riferimento alla cessione l’esecutore testamentario e la Fondazione hanno
sottoscritto una dichiarazione di accettazione (doc. 49, “Zustimmungserklärung”) del subentro di CO 2
nei processi pendenti davanti al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quelli
relativi ai sequestri qui in esame (__________ e __________). Orbene, tale
dichiarazione non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche
state cedute le pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che
verosimile – anzi è provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate
nella decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________. La
decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente errata su questo
punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la cessione su questo
punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in
prima sede.
11.
Il
reclamante chiede la revoca del sequestro anche perché, a suo dire, nel corso
della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso era
stato ordinato è mutato,
“essendo lo stesso dipendente da una cessione che non è stata dimostrata
sufficientemente”. In realtà, la causa dei sequestri
(nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) non è cambiata, è sempre costituita
dalle decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27
marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte in quella causa,
passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO 2 in via esclusiva.
Ed è il caso di ricordare che la decisione ottenuta dal cedente vale anche
quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del cessionario
ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19 febbraio 2015 consid. 6.2). Nella
fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione
(sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo
punto il reclamo si riveli del tutto infondato.
12.
Per
i medesimi motivi, non si scorge alcuna ragione per non confermare la decisione
del Pretore di respingere l’istanza di garanzia fondata sull’art. 273 LEF.
Contrariamente a quanto pare allegare il reclamante (a pag. 13, n. 10), le
decisioni emesse nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo
2014.
costituiscono, come detto (sopra consid. 10), validi titoli di rigetto definitivo anche a favore di CO 2.
13.
Infine,
il reclamante sostiene che la decisione del Pretore è “materialmente iniqua nel risultato”, poiché non prende in considerazione il procedimento penale
recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dell’avv. dott. CO 1 per l’operato
da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario, che conferirebbero “un significato diverso” alle sentenze emesse il 17 settembre 2013 dall’Obergericht di __________
e il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale.
13.1
A
ben vedere, le uniche circostanze nuove invocate dal reclamante, a parte lo
stralcio di un’istanza di ricusa da lui stesso poi ritirata (doc. B accluso al
reclamo), sono una denuncia penale sporta sempre da lui contro l’avv. CO 1 e l’ipotesi
di una denuncia fiscale, così come una dichiarazione giurata (“Eidsstattliche Erklärung”) del proprio patrocinatore (doc. C), il cui valore probatorio è pari a
quello di semplici allegazioni di parte. Nulla che possa seriamente rimettere
in discussione la sentenza impugnata, in assenza d’indizi oggettivi
suscettibili di rappresentare un “inizio di prova” (v.
sopra consid. 2.1) delle asserite manipolazioni della causa conclusasi con la
sentenza del 27 marzo 2014.
13.2
Nulla
cambia alle considerazioni che precedono la decisione 9 maggio 2016 della
Procura del Canton __________ (sopra consid. G). A parte il fatto che la sua
produzione è tardiva siccome è avvenuta dopo la chiusura dello scambio degli
allegati in sede di reclamo (v. sopra consid. 1.4/b), la semplice apertura di
un procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1, senza alcuna motivazione
scritta circostanziata, ancora non rende verosimili le allegazioni del
reclamante. Con la reiezione di quest’ultimo argomento, la sorte del reclamo è
così definitivamente segnata.
14.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le ripetibili,
dovute dal reclamante sia a CO 2 sia all’avv. CO 1, il cui coinvolgimento si è
reso necessario in ragione della contestazione – infondata – della cessione e
del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dell’art. 96 CPC, tali
indennità vanno determinate in virtù del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
14.1
Ritenuto
che nella causa __________ il valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 36'531'732.– (sentenza impugnata consid. 5) non è contestato dalle
parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al valore di stima dei
beni sequestrati (v. sentenza del Tribunale federale 5A_28/2013 del 15 aprile
2013.
consid. 2.4.2) indicato nel verbale di sequestro del 25 settembre 2013
(rich. I nell’inc. SO.2013.828), l’onorario calcolato secondo tale valore di
causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 43'840.–
(0.12% del valore medesimo) e un massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si
scorgono motivi di scostarsi dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar –
né il reclamante ne ha invocato alcuno –, l’impegno lavorativo dei
patrocinatori delle parti convenute non risultando inferiore a quello usuale in
una causa di reclamo ordinaria in materia di opposizione al sequestro.
Va
però tenuto conto del fatto che i reclami in esame e quell’altro inoltrato
contro la decisione del Pretore che accoglie l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione interposta all’esecuzione a convalida dei sequestri (inc.
14.2016
) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso modo e che
CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio del
processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro: art.
83.
cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può essere
ripartita tra di esse, secondo una chiave che tenga conto dell’onere lavorativo
più esteso consentito dai patrocinatori di CO 2 (osservazioni e duplica
spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale dell’esecutore testamentario,
giustificatosi dall’interesse e della responsabilità maggiori della prima
nella lite quale titolare ora esclusiva delle pretese in garanzie delle quali
sono stati decretati i sequestri. Per questi motivi, a CO 2 può essere
attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.
14.2
Ritenuto che nella causa __________ il
valore litigioso stabilito dal Pretore in fr. 25'000.– (sentenza impugnata consid. 5) non è
contestato dalle parti ed è condivisibile nella misura in cui corrisponde al
valore di stima dei beni sequestrati secondo il verbale del 30 ottobre 2013
(rich. I nell’inc. __________), l’onorario calcolato secondo tale valore di
causa varia secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar tra un minimo di fr. 150.– (0.6% del
valore medesimo) e un massimo di fr. 2'100.– (8.4%). Tenuto conto del lavoro fornito, dell’identità d’interessi
e del risparmio risultante dal fatto che i due reclami vertono sulle stesse
questioni, a CO 2 può essere attribuita un’indennità di fr. 1'000.–
e all’avv. CO 1 una di fr. 500.– applicando la stessa chiave di riparto
adottata nella prima causa (sopra consid. 14.1).
15.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'531'732.– nella
prima causa (sopra consid. 14.1), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre non la raggiunge nella seconda
(sopra consid. 14.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo interposto nella causa n. __________ è respinto.
1.1 La
sentenza impugnata è confermata.
1.2 Le spese processuali di
complessivi fr. 3'000.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.–
a CO 1.
2. Il reclamo interposto nella causa n. __________
è respinto.
2.1 La
sentenza impugnata è confermata.
2.2 Le spese processuali di
complessivi fr. 580.– già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'000.– a CO 2 e fr. 500.–
a CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Contro il dispositivo n. 2 è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).