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Decisione

14.2016.133

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Identità tra creditore e procedente. Pretesa cessione non resa verosimile

28 novembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i casi la società. Come ritenuto in sede pretorile, tale atto costituisce

quindi di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’im­­porto posto in esecuzione.

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in

modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1 Nel

caso specifico il reclamante allude a una cessione di credito o ad "altri simili sviluppi in merito alla

titolarità" dello stesso, limitandosi a rilevare

come sia la sua formale messa in mora del 16 aprile 2015 (doc. F) sia il

precetto esecutivo del 2 settembre 2015 (doc. 1) siano stati formulati a nome

di G__________ e non della CO 1. Sennonché ciò non indizia affatto l’esistenza di una cessione del credito

Considerandi

posto in esecuzione, la quale presupporrebbe il consenso scritto della

creditrice (art. 165 cpv. 1 CO) e, per essere opponibile al reclamante, una

notifica a lui della cessione (art. 167 e 169 CO), che però non figura agli

atti.

6.2

Il

primo precetto esecutivo, d’altronde, è stato evidentemente sostituito dal

secondo qui in esame, giacché entrambi hanno la stessa causale e sono stati

emessi a domanda della stessa patrocinatrice (avv. PA 2), con il consenso

quindi sia della CO 1 che dal suo presidente G__________. Tale correzione,

consensuale, della parte escutente sana anche la messa in mora del 16 aprile

2015, comunque superflua data la scadenza fissa stabilita nel riconoscimento di

debito (art. 108 n. 3 CO). Fatto sta che il reclamante è lungi dall’avere reso

verosimile una cessione del credito posto in esecuzione o un’altra modifica

della legittimazione attiva. Infondato, il reclamo va respinto e la sentenza

impugnata confermata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 324'492.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).