14.2016.133
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Identità tra creditore e procedente. Pretesa cessione non resa verosimile
28 novembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.133
Lugano
28 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° marzo 2016
da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 31 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 settembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 324'492.–
oltre agli interessi del 5% dal 16 aprile 2015, indicando quale titolo di
credito il “controvalore di
EUR 300'000.– alla valuta di data odierna. Riconoscimento di debito in
relazione all’Accordo __________ [recte: __________] del
21.1.15, con relativa messa in mora 16.04.15”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo
2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
30 maggio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta. In sede di replica e duplica le parti sono rimaste sulle
rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 31 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 21 giugno 2016, il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo postulata con l’impugnazione.
Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 1° giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi
immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv.
2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito
sottoscritto il 21 gennaio 2015 da RE 1 in favore della CO 1, unitamente ai tre
ordini di bonifico di € 100'000.–
ciascuno impartiti da quest’ultima nel quadro dell’Accordo M__________,
costituiscono un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Egli ha d’altronde respinto l’eccezione dell’escusso circa una "carenza di sufficiente liquidità in
ordine alla titolarità del credito", dal momento
che il suddetto riconoscimento di debito risulta “cristallino” per quanto
concerne l’identità della società istante, mentre la menzione del dott. __________
G__________ quale creditore nella lettera di messa in mora del 16 aprile 2015 e
su un precedente precetto esecutivo (n. __________) configurano – a mente del
primo giudice – una svista riconducibile al fatto ch’egli è presidente del consiglio
di amministrazione della CO 1.
4. Nel
reclamo, RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti in
modo manifestamente errato, procedendo a un esame “parziale e soggettivo della vertenza”, basato su una semplice supposizione personale. In particolare, continua
il reclamante, anziché fondare la propria decisione esclusivamente sul riconoscimento
di debito da lui sottoscritto il 21 gennaio 2015 e il precetto esecutivo fatto
spiccare nei suoi confronti dalla CO 1, il primo giudice avrebbe dovuto
considerare l’insieme dei documenti prodotti dalle parti, da cui avrebbe
concluso per la reiezione dell’istanza. A suo dire, infatti, lo scritto del 16
aprile 2015 con cui la patrocinatrice dell’istante ha messo in mora l’escusso
in nome e per conto del dott. G__________, cui è seguito il 2 settembre 2015 il
precetto esecutivo emesso sempre in nome e per conto di quest’ultimo, non possono
essere considerati il frutto di una “svista”, anche perché se così fosse stato una
rettifica sarebbe stata verosimilmente comunicata prima dell’udienza di rigetto.
Per il reclamante non è piuttosto da escludere che all’origine di tali fatti vi
sia una cessione del credito o altri simili sviluppi in merito alla titolarità
dello stesso, motivo per cui il rigetto dell’opposizione non doveva essere concesso.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nel
caso concreto, non è contestato – ed è anche pacifico – che il “riconoscimento di debito” accluso all’istanza di rigetto (doc. E) è stato personalmente sottoscritto
da RE 1, il quale si è dichiarato debitore specificatamente della CO 1 di una
somma precisamente determinata (€ 300'000.–)
entro una scadenza fissa (il 31 marzo 2015). Vi è evidente identità tra
creditrice ed escutente menzionata sul precetto esecutivo (doc. B), in entrambi
Fatti
i casi la società. Come ritenuto in sede pretorile, tale atto costituisce
quindi di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in
modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel
caso specifico il reclamante allude a una cessione di credito o ad "altri simili sviluppi in merito alla
titolarità" dello stesso, limitandosi a rilevare
come sia la sua formale messa in mora del 16 aprile 2015 (doc. F) sia il
precetto esecutivo del 2 settembre 2015 (doc. 1) siano stati formulati a nome
di G__________ e non della CO 1. Sennonché ciò non indizia affatto l’esistenza di una cessione del credito
Considerandi
posto in esecuzione, la quale presupporrebbe il consenso scritto della
creditrice (art. 165 cpv. 1 CO) e, per essere opponibile al reclamante, una
notifica a lui della cessione (art. 167 e 169 CO), che però non figura agli
atti.
6.2
Il
primo precetto esecutivo, d’altronde, è stato evidentemente sostituito dal
secondo qui in esame, giacché entrambi hanno la stessa causale e sono stati
emessi a domanda della stessa patrocinatrice (avv. PA 2), con il consenso
quindi sia della CO 1 che dal suo presidente G__________. Tale correzione,
consensuale, della parte escutente sana anche la messa in mora del 16 aprile
2015, comunque superflua data la scadenza fissa stabilita nel riconoscimento di
debito (art. 108 n. 3 CO). Fatto sta che il reclamante è lungi dall’avere reso
verosimile una cessione del credito posto in esecuzione o un’altra modifica
della legittimazione attiva. Infondato, il reclamo va respinto e la sentenza
impugnata confermata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 324'492.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).