14.2016.134
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26 luglio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.134
Lugano
26 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 aprile 2016
da
CO 1
(titolare della ditta individuale I__________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’11 aprile 2016 CO
1, titolare della ditta individuale I__________, ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 35'000.– più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 25 maggio 2016 è comparsa unicamente CO 1, che ha confermato
l’istanza.
C. Statuendo
con decisione 30 maggio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 31 maggio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
15 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo, considerando che il pagamento era apparentemente avvenuto dopo la
scadenza del termine di reclamo e ritenendo la solvibilità della reclamante
dubbia. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
E. Con
scritto del 6 luglio 2016, la reclamante ha comunicato di avere da poco ottenuto
dal suo azionista la messa a disposizione di fr. 40'000.–, recentemente dissequestrati
dal Procuratore pubblico, così come il deposito di fr. 450'000.– presso il
notaio avv. __________, effettuato da un terzo in vista del suo risanamento e
condizionato alla revoca del fallimento. La reclamante ha d’altronde contestato che il pagamento del credito che
ha portato al fallimento sia avvenuto solo con il bonifico sul conto dell’ufficio
d’esecuzione, dopo la scadenza del termine di reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Essendo la sentenza stata notificata alla RE 1 il 31 maggio 2016, in
concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del termine venerdì 10 giugno
2016.
(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta della posta di __________
del 10 giugno 2016 (doc. C annesso al reclamo) relativa al versamento di fr. 35'633.90
sul conto dell’UE di Lugano. La documentazione acclusa al reclamo non permette
di stabilire se tale pagamento abbia estinto l’esecuzione promossa dall’istante,
perché il conteggio per il debitore del 9 giugno 2016 (doc. D) è incompleto –
sono state fotocopiate solo le pagine dispari –, ma la Camera ha accertato d’ufficio
che il pagamento in questione ha davvero estinto l’esecuzione
dell’istante.
Contrariamente a quanto rilevato nel decreto di effetto sospensivo del 15 giugno
2016, l’effetto liberatorio del bonifico effettuato a contanti dalla reclamante
allo sportello della posta di Locarno è da ritenere avvenuto il 10 giugno 2016,
ossia l’ultimo giorno del termine di reclamo (sopra consid. 1), al momento
della sua esecuzione, e non solo al momento dell’accredito della somma sul
conto dell’UE. Con sentenza del 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha
stabilito che, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a
ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio
dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta
ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III 147 consid. 2/a, confermata dalla
sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 2) e non solo, come i
bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la
somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117
consid. 2/a citata nel decreto di effetto sospensivo; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, vol. II, 9a ed. 2008, n. 2320-2321).
Ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (Emmel in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).
Il primo presupposto per l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 1
LEF) risulta così adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dal conteggio (al 9 giugno
2016) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti numerose procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 4'468'924.35.
Anche tolte quelle perente, il carico debitorio supera i fr. 4'400'000.–.
a) Che
alcune delle esecuzioni elencate nel conteggio siano state pagate è una mera
affermazione della reclamante, che non è stata resa verosimile con riscontri
oggettivi e concreti. Lo stato di riparto (doc. E) allestito in occasione del
suo precedente fallimento decretato da questa Camera il 13 agosto 2014 non attesta
infatti l’estinzione dei crediti elencati, siccome il fallimento può essere
revocato non solo se i debiti sono stati estinti, ma anche se i creditori hanno
ritirato la propria insinuazione (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF). Ad ogni modo, la
reclamante non ha fornito indicazioni sufficienti per controllare l’identità
dei crediti registrati nello stato di riparto con quelli menzionati nel
conteggio. È d’altronde pure rimasta allo stadio di mera allegazione l’esistenza
di trattative in fase avanzata per “risolvere” le
posizioni debitorie delle società escutenti __________ Sagl, __________ SA e __________
Sagl.
Il
fatto poi che l’Ufficio esazione e condoni abbia chiesto il 10 giugno 2016 la
cancellazione di otto esecuzioni per imposte federali e cantonali arretrate dal
2007.
al 2010 (doc. G) ancora non rende verosimile che la reclamante disponga
delle risorse necessarie a far fronte alle numerose esecuzioni tuttora in
corso nei suoi confronti, non solo perché il documento in questione non indica
il motivo del ritiro e lascia presumere che la reclamante non abbia pagato le
imposte successive al 2010, ma anche perché la reclamante non ha specificato
come intende estinguere i propri debiti correnti. Non basta al riguardo
asserire che “oltre all’attività
commerciale [essa] dispone di importanti attivi immobiliari, il cui valore
supera di molto l’ammontare delle ipoteche che vi gravano”. L’unico
indizio a conforto di ciò dovrebbe essere l’estratto dal registro fondiario
relativo al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. F), sennonché tale
atto non ne accerta il valore (e la stima ufficiale risulta non superare complessivamente
fr. 1'568'297.–) e fa stato di un carico ipotecario nominale totale di fr. 6'520'618.25.
Non appare quindi verosimile che la realizzazione del fondo debba lasciare un’eccedenza,
anzi pare proprio destinata a sfociare in una perdita.
b) Non
si disconosce che a carico della reclamante non risultano essere stati
rilasciati attestati di carenza di beni. Alla luce delle precedenti
considerazioni la sua sopravvivenza economica pare nondimeno seriamente
minacciata, e da tempo, ove appena si pensi che quello in esame è il terzo fallimento
dal 2014.
c) Come ammette la stessa reclamante nel suo scritto 6
luglio 2016, la messa a sua disposizione da terzi
di fondi per complessivi fr. 490'000.– in vista del suo risanamento (sopra
ad E) è avvenuta dopo la scadenza del termine di reclamo. Tale circostanza non
può quindi essere presa in considerazione in questa sede, ricordato
che i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel
termine di ricorso (DTF
139.
III 491 segg. consid. 4; sentenza della CEF 14.2014.143 del
13.
agosto 2014 consid. 2.2). Per tacere del fatto che la reclamante non ha reso
verosimile che tali fondi siano sufficienti per un suo durevole risanamento.
d) Nelle
predette circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della
reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto
della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e
il fallimento della RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1
pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 31 maggio 2016 alle ore 10.00 è confermato.
2. Non
si prelevano tasse né spese.
3. Notificazione a:
–;
–,;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).