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Decisione

14.2016.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 25 maggio 2016 è comparsa unicamente CO 1, che ha confermato

l’istanza.

C. Statuendo

con decisione 30 maggio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 31 mag­gio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

15 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo, considerando che il pagamento era apparentemente avvenuto dopo la

scadenza del termine di reclamo e ritenendo la solvibilità della reclamante

dubbia. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

E. Con

scritto del 6 luglio 2016, la reclamante ha comunicato di avere da poco ottenuto

dal suo azionista la messa a disposizione di fr. 40'000.–, recentemente dissequestrati

dal Procuratore pubblico, così come il deposito di fr. 450'000.– presso il

notaio avv. __________, effettuato da un terzo in vista del suo risanamento e

condizionato alla revoca del fallimento. La reclamante ha d’altronde contestato che il pagamento del credito che

ha portato al fallimento sia avvenuto solo con il bonifico sul conto dell’uf­­ficio

d’esecuzione, dopo la scadenza del termine di reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Essendo la sentenza stata notificata alla RE 1 il 31 maggio 2016, in

concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del termine venerdì 10 giugno

2016.

(art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare

modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta della posta di __________

del 10 giugno 2016 (doc. C annesso al reclamo) relativa al versamento di fr. 35'633.90

sul conto dell’UE di Lugano. La documentazione acclusa al reclamo non permette

di stabilire se tale pagamento abbia estinto l’esecuzione promossa dall’istante,

perché il conteggio per il debitore del 9 giugno 2016 (doc. D) è incompleto –

sono state fotocopiate solo le pagine dispari –, ma la Camera ha accertato d’ufficio

che il pagamento in questione ha davvero estinto l’esecuzione

dell’istante.

Contrariamente a quanto rilevato nel decreto di effetto sospensivo del 15 giugno

2016, l’effetto liberatorio del bonifico effettuato a contanti dalla reclamante

allo sportello della posta di Locarno è da ritenere avvenuto il 10 giugno 2016,

ossia l’ultimo giorno del termine di reclamo (sopra consid. 1), al momento

della sua esecuzione, e non solo al momento dell’accredito della somma sul

conto dell’UE. Con sentenza del 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha

stabilito che, ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a

ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio

dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta

ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III 147 consid. 2/a, confermata dalla

sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 2) e non solo, come i

bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la

somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117

consid. 2/a citata nel decreto di effetto sospensivo; Gauch/Schluep/Schmid/ Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht

Allgemeiner Teil, vol. II, 9a ed. 2008, n. 2320-2321).

Ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecuzione (Emmel in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).

Il primo presupposto per l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 1

LEF) risulta così adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dal conteggio (al 9 giugno

2016) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti numerose procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 4'468'924.35.

Anche tolte quelle perente, il carico debitorio supera i fr. 4'400'000.–.

a) Che

alcune delle esecuzioni elencate nel conteggio siano state pagate è una mera

affermazione della reclamante, che non è stata resa verosimile con riscontri

oggettivi e concreti. Lo stato di riparto (doc. E) allestito in occasione del

suo precedente fallimento decretato da questa Camera il 13 agosto 2014 non attesta

infatti l’estinzione dei crediti elencati, siccome il fallimento può essere

revocato non solo se i debiti sono stati estinti, ma anche se i creditori hanno

ritirato la propria insinuazione (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF). Ad ogni modo, la

reclamante non ha fornito indicazioni sufficienti per controllare l’identità

dei crediti registrati nello stato di riparto con quelli menzionati nel

conteggio. È d’al­­tronde pure rimasta allo stadio di mera allegazione l’esistenza

di trattative in fase avanzata per “risolvere” le

posizioni debitorie delle società escutenti __________ Sagl, __________ SA e __________

Sagl.

Il

fatto poi che l’Ufficio esazione e condoni abbia chiesto il 10 giugno 2016 la

cancellazione di otto esecuzioni per imposte federali e cantonali arretrate dal

2007.

al 2010 (doc. G) ancora non rende verosimile che la reclamante disponga

delle risorse neces­sarie a far fronte alle numerose esecuzioni tuttora in

corso nei suoi confronti, non solo perché il documento in questione non indica

il motivo del ritiro e lascia presumere che la reclamante non abbia pagato le

imposte successive al 2010, ma anche perché la reclamante non ha specificato

come intende estinguere i propri debiti correnti. Non basta al riguardo

asserire che “oltre all’attività

commerciale [essa] dispone di importanti attivi immobiliari, il cui valore

supera di molto l’ammontare delle ipoteche che vi gravano”. L’unico

indizio a conforto di ciò dovrebbe essere l’estratto dal registro fondiario

relativo al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. F), sennonché tale

atto non ne accerta il valore (e la stima ufficiale risulta non superare complessivamente

fr. 1'568'297.–) e fa stato di un carico ipotecario nominale totale di fr. 6'520'618.25.

Non appare quindi verosimile che la realizzazione del fondo debba lasciare un’eccedenza,

anzi pare proprio destinata a sfociare in una perdita.

b) Non

si disconosce che a carico della reclamante non risultano essere stati

rilasciati attestati di carenza di beni. Alla luce delle precedenti

considerazioni la sua sopravvivenza economica pare nondimeno seriamente

minacciata, e da tempo, ove appena si pensi che quello in esame è il terzo fallimento

dal 2014.

c) Come ammette la stessa reclamante nel suo scritto 6

luglio 2016, la messa a sua disposizione da terzi

di fondi per complessivi fr. 490'000.– in vista del suo risanamento (sopra

ad E) è avvenuta dopo la scadenza del termine di reclamo. Tale circostanza non

può quindi essere presa in considerazione in questa sede, ricordato

che i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel

termine di ricorso (DTF

139.

III 491 segg. consid. 4; sentenza della CEF 14.2014.143 del

13.

agosto 2014 consid. 2.2). Per tacere del fatto che la reclamante non ha reso

verosimile che tali fondi siano sufficienti per un suo durevole risanamento.

d) Nelle

predette circostanze si può quindi affermare che l’incapaci­­tà di pagamento della

reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto

della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e

il fallimento della RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1

pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 31 maggio 2016 alle ore 10.00 è confermato.

2. Non

si prelevano tasse né spese.

3. Notificazione a:

–;

–,;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).