14.2016.135
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo redatto in lingua italiana. Nuovo atto che manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo. Irricevibilità
28 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.135
Lugano
28 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 19 gennaio
2016 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il Canton __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 808.–
oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2015 e di fr. 35.–, indicando
quali titoli di credito una sentenza del tribunale cantonale (Obergericht) __________
(“__________Entscheid vom
11.05.2015”) e una tassa di richiamo (“Mahngebuehren”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2016 il
Canton __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 3 marzo 2016, cui l’istante ha replicato con atto scritto del 1°
aprile 2016, confermando le proprie conclusioni.
C. Statuendo con decisione 13 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 20.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 aprile 2016 redatto in tedesco. Con ordinanza 16
giugno 2016 il presidente della Camera ha impartito al reclamante un termine di
dieci giorni, poi prorogato il 23 giugno fino al 30 giugno 2016, per ripresentare
il reclamo in lingua italiana e in tre copie, avvertendolo che in caso di
mancato ossequio del termine l’atto sarebbe stato considerato come non
presentato in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC. Il 30 giugno 2016 è pervenuto
alla Camera un (nuovo) reclamo inoltrato da RE 1 in lingua italiana, in cui ribadisce i motivi della propria opposizione e chiede la reiezione
della decisione dell’Obergericht. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 aprile,
in concreto il (primo) reclamo è tempestivo mentre quello pervenuto alla Camera
il 30 giugno – che come si vedrà non è una semplice traduzione del primo – è
manifestamente tardivo.
1.2
Secondo
l’art. 129 CPC procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,
ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1). Gli
atti processuali delle parti, sia di primo che di secondo grado, devono
pertanto essere redatti o tradotti in lingua italiana. Nella fattispecie, l’atto
trasmesso dal reclamante entro il termine, prorogato, impartitogli dal
presidente della Camera manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo
inoltrato il 21 aprile bensì una sua rielaborazione più lunga. Ora la ratio legis dell’art. 129 CPC esclude che
questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali
parti dell’atto pervenuto alla Camera il 30 giugno sia da considerare una
traduzione dell’atto del 21 aprile e quali parti invece non lo siano (v. per
analogia in ambito di vigilanza la sentenza della CEF 15.2009.97 del 15
settembre 2009). Non avendo RE 1 dato correttamente seguito all’ordinanza del
16.
giugno 2016, entrambi i reclami sono irricevibili, il primo perché è formalmente
carente e il secondo siccome tardivo.
1.3
Per
abbondanza, va rilevato che i reclami sarebbero comunque irricevibili per un
altro motivo. RE 1, infatti, non si confronta con la decisione impugnata, ma si
limita a criticare la sentenza 11 maggio 2015 dell’Obergericht argoviese
prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non
allega né dimostra di aver tempestivamente impugnato la sentenza argoviese e di
averne ottenuto la sospensione dell’esecutività. Essa vincola così sia il
Giudice di pace sia questa Camera, le autorità esecutive non essendo competenti
per riesaminare e ancora meno per “rigettare” le sentenze di merito passate in giudicato.
Il reclamo sarebbe quindi in ogni caso insufficientemente motivato giusta l’art.
321.
cpv. 1 CPC (v. DTF 138
III 375 consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013 consid. 3.3) e di conseguenza inammissibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo insorta in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 843.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).