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Decisione

14.2016.135

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo redatto in lingua italiana. Nuovo atto che manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo. Irricevibilità

28 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2016 il

Canton __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 3 marzo 2016, cui l’i­stante ha replicato con atto scritto del 1°

aprile 2016, confermando le proprie conclusioni.

C. Statuendo con decisione 13 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 20.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 aprile 2016 redatto in tedesco. Con ordinanza 16

giugno 2016 il presidente della Camera ha impartito al reclamante un termine di

dieci giorni, poi prorogato il 23 giugno fino al 30 giugno 2016, per ripresentare

il reclamo in lingua italiana e in tre copie, avvertendolo che in caso di

mancato ossequio del termine l’atto sarebbe stato considerato come non

presentato in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC. Il 30 giugno 2016 è pervenuto

alla Camera un (nuovo) reclamo inoltrato da RE 1 in lingua italiana, in cui ribadisce i motivi della propria opposizione e chiede la reiezione

della decisione dell’Obergericht. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 aprile,

in concreto il (primo) reclamo è tempestivo mentre quello pervenuto alla Camera

il 30 giugno – che come si vedrà non è una semplice traduzione del primo – è

manifestamente tardivo.

1.2

Secondo

l’art. 129 CPC procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,

ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1). Gli

atti processuali delle parti, sia di primo che di secondo grado, devono

pertanto essere redatti o tradotti in lingua italiana. Nella fattispecie, l’atto

trasmesso dal reclamante entro il termine, prorogato, impartitogli dal

presidente della Camera manifestamente non è una semplice traduzione del reclamo

inoltrato il 21 aprile bensì una sua rielaborazione più lunga. Ora la ratio legis dell’art. 129 CPC esclude che

questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per determinare quali

parti dell’atto pervenuto alla Camera il 30 giugno sia da considerare una

traduzione dell’atto del 21 aprile e quali parti invece non lo siano (v. per

analogia in ambito di vigilanza la sentenza della CEF 15.2009.97 del 15

settembre 2009). Non avendo RE 1 dato correttamente seguito all’ordinanza del

16.

giugno 2016, entrambi i reclami sono irricevibili, il primo perché è formalmente

carente e il secondo siccome tardivo.

1.3

Per

abbondanza, va rilevato che i reclami sarebbero comunque irricevibili per un

altro motivo. RE 1, infatti, non si confronta con la decisione impugnata, ma si

limita a criticare la sentenza 11 maggio 2015 dell’Obergericht argoviese

prodotta dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non

allega né dimostra di aver tempestivamente impugnato la sentenza argoviese e di

averne ottenuto la sospensione dell’esecuti­­vità. Essa vincola così sia il

Giudice di pace sia questa Camera, le autorità esecutive non essendo competenti

per riesaminare e ancora meno per “rigettare” le sentenze di merito passate in giudicato.

Il reclamo sarebbe quindi in ogni caso insufficientemente motivato giusta l’art.

321.

cpv. 1 CPC (v. DTF 138

III 375 consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013 consid. 3.3) e di conseguenza inammissibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo insorta in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 843.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).