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Decisione

14.2016.136

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento prima della sua apertura

28 giugno 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine fissato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni sull’istanza

né le parti hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione 8 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 9 giugno 2016 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’ef­­fetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

17 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo, ma il 21 giugno ha poi concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale in seguito alla conferma da parte del procedente dell’estinzione

dell’esecuzione prima dell’apertura del fallimento. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

9.

giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti di avere estinto il credito prima della sua apertura (art. 172 n. 3

LEF). Orbene, nel caso specifico l’istante, con scritto 20 giugno 2016, ha

confermato che il saldo del credito posto in esecuzione (comprese le spese

esecutive e della Pretura) è stato saldato dalla reclamante l’8 giugno 2016,

ovvero un giorno prima della dichiarazione del fallimento. Circostanza che,

fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento

(art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di fallimento

pronunciata l’8 giugno 2016 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti

della RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).