14.2016.136
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento prima della sua apertura
28 giugno 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.136
Lugano
28 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 26 aprile 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’8 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 26 aprile 2016
l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 838.90 più interessi
e spese, dedotto un acconto di fr. 400.–.
Fatti
B. Nel
termine fissato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni sull’istanza
né le parti hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione 8 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 9 giugno 2016 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
17 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo, ma il 21 giugno ha poi concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale in seguito alla conferma da parte del procedente dell’estinzione
dell’esecuzione prima dell’apertura del fallimento. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
9.
giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti di avere estinto il credito prima della sua apertura (art. 172 n. 3
LEF). Orbene, nel caso specifico l’istante, con scritto 20 giugno 2016, ha
confermato che il saldo del credito posto in esecuzione (comprese le spese
esecutive e della Pretura) è stato saldato dalla reclamante l’8 giugno 2016,
ovvero un giorno prima della dichiarazione del fallimento. Circostanza che,
fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento
(art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di fallimento
pronunciata l’8 giugno 2016 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti
della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).