14.2016.137
"Cancellazione" di un precetto esecutivo. Incompetenza per materia del giudice civile. Pagamento del credito in corso d’esecuzione
15 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.137
Lugano
24 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa SO.2016.1292 (cancellazione di
precetto esecutivo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con istanza 18 marzo 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (D)
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2016 presentato da RE 1 (in
seguito RE 1) contro la decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 marzo
2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di
fr. 9'000.– oltre agli interessi del 5% dal 23 marzo 2015 indicando come titoli
di credito la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le ripetibili di fr. 5'000.–
stabilite nella decisione 8 settembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 5,
così come le ripetibili di fr. 3'000.– assegnate da questa Camera nella
sua sentenza del 28 gennaio 2015. L’escussa ha interposto opposizione il 25 marzo
2015.
Fatti
B. Avendo
l’escutente inoltrato azione di rigetto definitivo, l’escussa ha ritirato l’opposizione
e ha versato una prima rata di fr. 8'000.– come richiesto dalla
controparte il 2 febbraio 2015 e il saldo (pari a fr. 2'198.65 secondo i
calcoli del procedente) il 3 novembre 2015.
C. A
fronte del rifiuto di RE 1 di ritirare l’esecuzione comunicato con e-mail del
17 novembre 2015, il 18 marzo 2016 CO 1 ha promosso nei suoi confronti alla
Pretura di Lugano, sezione 1, “istanza
di tutela giurisdizionale dei casi manifesti”, chiedendo
di ordinare all’Ufficiale d’esecuzione di Lugano di cancellare il noto precetto
esecutivo e di condannare il convenuto a rifonderle fr. 18.– per le spese
di rilascio dell’estratto esecutivo che la concerne, protestate tasse, spese e
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2016, RE 1 si è opposto all’istanza,
protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili di fr. 1'530.35, poi
ridotte di fr. 100.– con scritto del 30 marzo 2016.
D. Statuendo
con sentenza del 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e di
conseguenza fatto ordine all’Ufficiale d’esecuzione di Lugano di cancellare
il noto precetto esecutivo, ha condannato il convenuto a pagare all’istante fr. 18.–
e ha posto a carico del primo le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
ripetibili di fr. 560.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15
giugno 2016, postulandone la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, la
rifusione da parte dell’istante delle spese processuali e di ripetibili per fr. 1'530.35
e la sua condanna a pagare le spese di seconda sede e un’indennità ripetibili
di fr. 500.–. Nel termine di legge impartitole, che il presidente della
Camera ha rifiutato di prorogare con decreto del 30 giugno 2016, CO 1 non ha
formulato osservazioni sul reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – fondata sull’art. 85 LEF – è una decisione
di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui
è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) – sicché
verrebbe da chiedersi se vi sia ancora spazio per una procedura di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 segg. CPC) – la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 15 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il
giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
A
dispetto del rinvio dell’istante (n. 10 dell’istanza) e del Pretore all’art. 85
LEF, la causa in esame in realtà non tende all’annullamento dell’esecuzione –
che risultava estinta per pagamento già prima del suo avvio (v. l’estratto
esecutivo prodotto quale doc. M e art. 10 Rform, RS 281.31) – e neppure all’accertamento
dell’inesistenza del credito posto in esecuzione – come detto pacificamente
estinto – bensì esclusivamente alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo
registro, unica domanda figurante nell’istanza (oltre alla rifusione della
tassa per l’estratto).
2.1
Orbene,
la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni
a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il
registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione
di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza
del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC
2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio
detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3
LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale
valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente
se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione
giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo
indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di
disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era
ingiustificata sin dall’inizio (sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2
e 2). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso (giusta gli
art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art.
13.
LEF) e non al giudice civile.
2.2
In
riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata inammissibile
per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b
e 60 CPC).
3.
A
scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per pagamento, come
quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi ancora per cinque
anni a contare dal pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano
ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477
consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa
volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336; sentenza del
Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000, pag. 89,
citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n.
32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti
degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta
vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle
esecuzioni 2016] ad n. 7).
Le
sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non
giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che una decisione
giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il carattere
ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1),
ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento)
già al momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che
la decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della
comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett.
a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che
per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata
ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con
rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia “avvenuta indebitamente” (v. FF 1991 III 23; in francese: “poursuite engagée à tort”,
in tedesco: “eine Betreibung
festgestelltermassen zu Unrecht erfolgt ist”). Un
pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non
era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito
esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità
del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in
virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza
si rivela dunque anche infondata nel merito.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1),
applicabile per il rinvio dell’art.
96.
CPC. Tra questi non rientra il carattere abusivo o in mala fede prestato
dalla parte vincente alla condotta processuale della parte soccombente (sentenze della
CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 5 e 14.2016.188 del 1° febbraio 2016
consid. 8), la quale non può quindi
essere sanzionata con l’assegnazione di “ripetibili piene” come richiesto dal
convenuto in prima sede (osservazioni a pag. 5).
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso
che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è irricevibile.
2. [abrogato]
3. Le
spese processuali, di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a suo carico. Essa è tenuta a rifondere al convenuto fr. 560.– per
ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che
rifonderà a RE 1 fr. 420.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).