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Decisione

14.2016.137

"Cancellazione" di un precetto esecutivo. Incompetenza per materia del giudice civile. Pagamento del credito in corso d’esecuzione

15 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escutente inoltrato azione di rigetto definitivo, l’escussa ha ritirato l’opposizione

e ha versato una prima rata di fr. 8'000.– come richiesto dalla

controparte il 2 febbraio 2015 e il saldo (pari a fr. 2'198.65 secondo i

calcoli del procedente) il 3 novembre 2015.

C. A

fronte del rifiuto di RE 1 di ritirare l’esecuzio­­ne comunicato con e-mail del

17 novembre 2015, il 18 marzo 2016 CO 1 ha promosso nei suoi confronti alla

Pretura di Lugano, sezione 1, “istanza

di tutela giurisdizionale dei casi manifesti”, chiedendo

di ordinare all’Ufficiale d’esecuzione di Lugano di cancellare il noto precetto

esecutivo e di condannare il convenuto a rifonderle fr. 18.– per le spese

di rilascio dell’estratto esecutivo che la concerne, protestate tasse, spese e

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2016, RE 1 si è opposto all’istanza,

protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili di fr. 1'530.35, poi

ridotte di fr. 100.– con scritto del 30 marzo 2016.

D. Statuendo

con sentenza del 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e di

conseguenza fatto ordine all’Ufficiale d’esecuzio­­ne di Lugano di cancellare

il noto precetto esecutivo, ha condannato il convenuto a pagare all’istante fr. 18.–

e ha posto a carico del primo le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità

ripetibili di fr. 560.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15

giugno 2016, postulandone la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, la

rifusione da parte dell’istante delle spese processuali e di ripetibili per fr. 1'530.35

e la sua condanna a pagare le spese di seconda sede e un’indennità ripetibili

di fr. 500.–. Nel termine di legge impartitole, che il presidente della

Camera ha rifiutato di prorogare con decreto del 30 giugno 2016, CO 1 non ha

formulato osservazioni sul reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – fondata sull’art. 85 LEF – è una decisione

di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui

è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) – sicché

verrebbe da chiedersi se vi sia ancora spazio per una procedura di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti (art. 257 segg. CPC) – la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 15 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il

giorno prima, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo.

2.

A

dispetto del rinvio dell’istante (n. 10 dell’istanza) e del Pretore all’art. 85

LEF, la causa in esame in realtà non tende all’annul­­lamento dell’esecuzione –

che risultava estinta per pagamento già prima del suo avvio (v. l’estratto

esecutivo prodotto quale doc. M e art. 10 Rform, RS 281.31) – e neppure all’accertamento

dell’inesistenza del credito posto in esecuzione – come detto pacificamente

estinto – bensì esclusivamente alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo

registro, unica domanda figurante nell’istanza (oltre alla rifusione della

tassa per l’estratto).

2.1

Orbene,

la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni

a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il

registro, non in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione

di accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza

del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC

2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio

detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3

LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale

valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente

se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione

giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo

indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di

disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era

ingiustificata sin dall’inizio (sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2

e 2). La decisione dell’uffi­cio può essere impugnata con ricorso (giusta gli

art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art.

13.

LEF) e non al giudice civile.

2.2

In

riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata inammissibile

per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lett. b

e 60 CPC).

3.

A

scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per pagamento, come

quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi ancora per cinque

anni a contare dal pagamento (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano

ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477

consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa

volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336; sentenza del

Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000, pag. 89,

citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n.

32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti

degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta

vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle

esecuzioni 2016] ad n. 7).

Le

sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non

giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che una decisione

giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il carattere

ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1),

ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento)

già al momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che

la decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della

comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett.

a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che

per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata

ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con

rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia “avvenuta indebitamente” (v. FF 1991 III 23; in francese: “poursuite engagée à tort”,

in tedesco: “eine Betreibung

festgestellter­massen zu Unrecht erfolgt ist”). Un

pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non

era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito

esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesi­­stenza o l’inesigibilità

del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in

virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza

si rivela dunque anche infondata nel merito.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1),

applicabile per il rinvio dell’art.

96.

CPC. Tra questi non rientra il carattere abusivo o in mala fede prestato

dalla parte vincente alla condotta processuale della parte soccombente (sentenze della

CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 5 e 14.2016.188 del 1° febbraio 2016

consid. 8), la quale non può quindi

essere sanzionata con l’assegnazione di “ripetibili piene” come richiesto dal

convenuto in prima sede (osservazioni a pag. 5).

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso

che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è irricevibile.

2. [abrogato]

3. Le

spese processuali, di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, sono

poste a suo carico. Essa è tenuta a rifondere al convenuto fr. 560.– per

ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che

rifonderà a RE 1 fr. 420.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).