14.2016.140
Rigetto definitivo dell’opposizione. Non ritorno a miglior fortuna
28 giugno 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.140
Lugano
28 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 28 aprile
2016 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 giugno 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20
gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione
Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 484.75, indicando quale
titolo di credito l’attestato di carenza di beni emesso il 20 marzo 2013 dall’UE
di Lugano nell’esecuzione n. __________ relativa all’imposta federale diretta
per il 2010.
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 aprile
2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Est;
che statuendo con decisione 14 giugno 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 20 giugno 2016, facendo valere che la sua situazione economica non è migliorata dopo il
rilascio dell’attestato di carenza di beni su cui l’escutente fonda l’esecuzione,
giacché percepisce una rendita AVS e le prestazioni complementari, premettendo
comunque che avrebbe accettato “quello
che è giusto”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 20 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 15 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e
motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare,
di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata
sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie l’ammissibilità del reclamo è molto dubbia, perché RE 1 non
specifica le sue conclusioni e fonda le sue considerazioni su allegazioni di
fatto nuove – non avendo presentato osservazioni in prima sede –, che come
detto sono irricevibili in questa sede;
che,
ad ogni modo, il reclamante non può invocare alcuna protezione particolare per
il fatto che il precetto esecutivo si fonda su un attestato di carenza di beni
dopo pignoramento, un’opposizione per non ritorno a miglior fortuna essendo
possibile solo se l’escutente procede in base a un attestato di carenza di
beni dopo fallimento o per un credito sorto prima del fallimento dell’escusso
(art. 265 cpv. 2 LEF);
che
d’altronde l’esiguità dei redditi del reclamante (rendita AVS e prestazioni
complementari) non è circostanza di rilievo per la decisione sul rigetto dell’opposizione,
fermo restando che sarà l’ufficio
d’esecuzione a stabilire la parte eventualmente pignorabile del suo reddito,
ovvero la parte che eccede il suo minimo esistenziale giusta l’art. 93 LEF (v.
sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 7.2, RtiD 2015 II
900 n. 58c);
che
nella limitata misura della sua ricevibilità il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa
del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando
sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un
avvocato, per tacere delle condizioni economiche presumibilmente difficili in
cui egli versa, fonte di possibili oneri aggiuntivi d’incasso infruttuosi per
l’ente pubblico;
che
non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 484.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,
Viale
Fatti
S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Considerandi
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).