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Decisione

14.2016.141

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso

17 novembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

sia RE 1 che RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con

istanza del 25 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio dinanzi

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 5'000.–

(anziché fr. 5'007.35) oltre agli interessi del 5% dal 14 marzo 2016. Nel

termine impartito, i convenuti si sono

opposti all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (replica

del 23 maggio e duplica del 1° giugno 2016), le parti sono rimaste sulle

rispettive posizioni.

C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2016, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai

convenuti limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi

del 5% dal 14 marzo 2016, ponendo a loro carico le spese

processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’i­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 ed RE 2 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2016 per ottenere il mantenimento delle loro opposizioni. Il 13 luglio 2016

il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2016, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

ed RE 2 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC)

ed esamina solo le censure sollevate dal reclamante, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applica­­zione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto senza particolare

motivazione che la documentazione prodotta dall’i­stante giustificasse il

rigetto provvisorio delle opposizioni formulate dai convenuti.

4.

Nel

reclamo RE 1 ed RE 2 censurano la totale assenza di motivazione della sentenza

impugnata, rilevano che l’istante ha firmato un accordo raggiunto durante l’udienza

di conciliazione del 30 marzo 2015 a tacitazione di ogni pretesa e

sottolineano, ad ogni modo, che nessuno dei documenti prodotti dall’istante è

“cifrato” né firmato da loro, sicché manca un riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

Nelle

sue osservazioni, la CO 1 contesta di essere parte dell’accordo evocato dai

reclamanti e sostiene che lo stesso si riferisce alla fornitura e alla posa del

travertino il cui pagamento a saldo è all’origine dell’esecuzione. A suo

giudizio, nel riconoscere l’importo dovuto di fr. 25'000.– nell’email del

13.

marzo 2012 e pagare fr. 20'000.– il 16 marzo 2012, i reclamanti hanno

espresso la volontà di riconoscersi debitori anche del saldo della mercede per

le opere di fornitura e di posa del travertino, e con la propria firma sull’atto

di compravendita della quota di comproprietà per piani che grava il fondo sul

quale sono stati eseguiti i lavori hanno dichiarato che ogni onere gravante l’im­mobile

compravenduto a quel momento restava integralmente a loro carico. Ciò basterebbe

per confermare la sentenza impugnata.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­scusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

Nel

caso specifico, nessuno dei documenti prodotti dall’istante ha le

caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma manoscritta dei convenuti

(nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10

gennaio 1996 consid. 3/b). Ciò vale pure sia per la fattura del 18 gennaio 2012

(doc. B) sia per l’e­mail del 13 marzo 2012 (doc. F). E il pagamento di un

acconto o il riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in

esecuzione non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF poiché non è una scrittura privata firmata a mano dall’escusso

o dal suo rappresentante (sentenza della CEF 14.2011.226 del 16 febbraio 2012

consid. 3.2). Infine, l’atto di compravendita citato dall’istante

nelle sue osservazioni non figura agli atti. In assenza di un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, il Giudice di pace non era legittimato ad accogliere

l’istanza. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata e

riformata nel senso della reiezione dell’i­stanza.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, è

posta a suo carico. Essa rifonderà in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 120.– per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste carico della CO 1, tenuta a rifondere

in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 280.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).