14.2016.141
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso
17 novembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.141
Lugano
17 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 25 aprile 2016
dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 2, __________)
contro
RE 1, __________
RE 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 giugno 2016 presentato da RE 1 ed RE 2
contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 16 marzo
2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso i coniugi RE 2 e RE
1 per l’incasso da ognuno di fr. 5'007.35 oltre agli interessi del 5% dal
14 marzo 2016, indicando quale titolo di credito il “saldo fattura no. __________ del 18.02.2012” e quali debitori solidali i coniugi.
Fatti
B. Avendo
sia RE 1 che RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
istanza del 25 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio dinanzi
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 5'000.–
(anziché fr. 5'007.35) oltre agli interessi del 5% dal 14 marzo 2016. Nel
termine impartito, i convenuti si sono
opposti all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (replica
del 23 maggio e duplica del 1° giugno 2016), le parti sono rimaste sulle
rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai
convenuti limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 14 marzo 2016, ponendo a loro carico le spese
processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 ed RE 2 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2016 per ottenere il mantenimento delle loro opposizioni. Il 13 luglio 2016
il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2016, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
ed RE 2 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC)
ed esamina solo le censure sollevate dal reclamante, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto senza particolare
motivazione che la documentazione prodotta dall’istante giustificasse il
rigetto provvisorio delle opposizioni formulate dai convenuti.
4.
Nel
reclamo RE 1 ed RE 2 censurano la totale assenza di motivazione della sentenza
impugnata, rilevano che l’istante ha firmato un accordo raggiunto durante l’udienza
di conciliazione del 30 marzo 2015 a tacitazione di ogni pretesa e
sottolineano, ad ogni modo, che nessuno dei documenti prodotti dall’istante è
“cifrato” né firmato da loro, sicché manca un riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Nelle
sue osservazioni, la CO 1 contesta di essere parte dell’accordo evocato dai
reclamanti e sostiene che lo stesso si riferisce alla fornitura e alla posa del
travertino il cui pagamento a saldo è all’origine dell’esecuzione. A suo
giudizio, nel riconoscere l’importo dovuto di fr. 25'000.– nell’email del
13.
marzo 2012 e pagare fr. 20'000.– il 16 marzo 2012, i reclamanti hanno
espresso la volontà di riconoscersi debitori anche del saldo della mercede per
le opere di fornitura e di posa del travertino, e con la propria firma sull’atto
di compravendita della quota di comproprietà per piani che grava il fondo sul
quale sono stati eseguiti i lavori hanno dichiarato che ogni onere gravante l’immobile
compravenduto a quel momento restava integralmente a loro carico. Ciò basterebbe
per confermare la sentenza impugnata.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
Nel
caso specifico, nessuno dei documenti prodotti dall’istante ha le
caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma manoscritta dei convenuti
(nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10
gennaio 1996 consid. 3/b). Ciò vale pure sia per la fattura del 18 gennaio 2012
(doc. B) sia per l’email del 13 marzo 2012 (doc. F). E il pagamento di un
acconto o il riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in
esecuzione non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF poiché non è una scrittura privata firmata a mano dall’escusso
o dal suo rappresentante (sentenza della CEF 14.2011.226 del 16 febbraio 2012
consid. 3.2). Infine, l’atto di compravendita citato dall’istante
nelle sue osservazioni non figura agli atti. In assenza di un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, il Giudice di pace non era legittimato ad accogliere
l’istanza. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata e
riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, è
posta a suo carico. Essa rifonderà in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 120.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste carico della CO 1, tenuta a rifondere
in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 280.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).