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Decisione

14.2016.142

Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti. Solvibilità

15 luglio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti dell’istante versando il 21 giugno 2016 fr. 38'312.20 sul conto

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 22 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

della RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione

di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti

successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194.

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale

5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011

consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante produce con il reclamo l’avviso di addebito di fr. 38'312.20

– somma che corrisponde al saldo delle esecuzioni promosse dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nei suoi confronti (doc. C) – a favore

dell’Uffi­­cio d’esecuzione di Lugano (doc. D e E), eseguito il 22 giugno 2016,

ossia dopo la dichiarazione del fallimento. Ci si potrebbe chiedere se siffatto

versamento a beneficio di un solo creditore possa configurare un caso di ripresa

dei pagamenti, tale da giustificare l’annullamento del fallimento. Non è però

necessario risolvere la questione nella fattispecie, poiché la reclamante non

ha comunque reso verosimile il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv.

2.

LEF, ossia la propria solvibilità, come si vedrà nel prossimo considerando.

3.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), infatti, ove la ripresa dei pagamenti sia successiva

alla dichiarazione del fallimento (come potrebbe essere il caso nella

fattispecie), occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità –

condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata

(art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità

del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non

devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,

consid. 2).

3.2

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.3

Nel

caso in esame la reclamante non si è espressa sulla propria solvibilità,

limitandosi a sottolineare di essere riuscita a pagare “l’intero

debito, compresi gli interessi e le spese”. Sennonché

essa ha invero pagato solo i suoi debiti posti in esecuzione dall’istante ma

non i suoi altri debiti. In particolare dall’estratto assunto d’uf­­ficio dalla

Camera risulta che nei suoi confronti sono tuttora pendenti dodici esecuzioni

per oltre fr. 120'000.–, di cui quattro sono recentemente (il 7 aprile e

il 2 giugno 2016) giunte al rilascio di attestati di carenza di beni per

complessivi fr. 32'669.70. Tenuto anche conto che la società si trova in

liquidazione volontaria dal 31 marzo 2016, si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare meno probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria sembra

sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente verosimile. Non risultando

adempiuto almeno il secondo requisito posto all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento della RE 1 va confermato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1

pronunciato dalla Pretura di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 10 giugno 2016

alle ore 10.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).