14.2016.142
Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti. Solvibilità
15 luglio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.142
Lugano
15 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 21 settembre 2015 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 21
settembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 48'334.30.
B. In
una prima udienza di discussione del 4 novembre 2015, la convenuta si è opposta
all’istanza, allegando di essere intenzionata a versare un primo acconto di fr. 20'000.–
quello stesso giorno e a saldare la rimanenza entro fine gennaio 2016. L’udienza
è allora stata rinviata al 3 febbraio 2016 su richiesta comune delle parti. La
seconda udienza è poi stata a sua volta rinviata al 6 aprile 2016 a richiesta
comune delle parti. In occasione della terza udienza, la parte convenuta ha
precisato di essere stata posta in liquidazione con decisione dell’assemblea
generale del 31 marzo 2016 e si è impegnata a versare all’istante un acconto di
fr. 20'000.– entro il 15 maggio 2016. L’udienza è allora stata nuovamente
posticipata al 18 maggio 2016 su richiesta comune delle parti. In occasione
della quarta udienza, l’istante ha rilevato che la convenuta non aveva dato
seguito all’impegno di pagamento assunto nella precedente udienza, limitandosi
a proporre di pagare il proprio debito a rate, la prima di fr. 5'000.–
entro il 30 giugno 2016 e il saldo, dal 30 luglio in poi, in rate mensili di fr. 2'500.–
ognuna al minimo fino a copertura dell’intero credito, da raggiungere entro il
30 giugno 2017. In risposta la parte convenuta ha ribadito la propria proposta
di dilazione, che l’istante ha rifiutato seduta stante, ricordando che la
convenuta non aveva rispettato gli impegni di pagamento assunti nelle precedenti
udienze.
C. Statuendo
con decisione 9 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 10 giugno 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti
Fatti
i crediti dell’istante versando il 21 giugno 2016 fr. 38'312.20 sul conto
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 22 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
della RE 1 il 16 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il reclamo l’avviso di addebito di fr. 38'312.20
– somma che corrisponde al saldo delle esecuzioni promosse dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nei suoi confronti (doc. C) – a favore
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (doc. D e E), eseguito il 22 giugno 2016,
ossia dopo la dichiarazione del fallimento. Ci si potrebbe chiedere se siffatto
versamento a beneficio di un solo creditore possa configurare un caso di ripresa
dei pagamenti, tale da giustificare l’annullamento del fallimento. Non è però
necessario risolvere la questione nella fattispecie, poiché la reclamante non
ha comunque reso verosimile il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv.
2.
LEF, ossia la propria solvibilità, come si vedrà nel prossimo considerando.
3.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), infatti, ove la ripresa dei pagamenti sia successiva
alla dichiarazione del fallimento (come potrebbe essere il caso nella
fattispecie), occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
(art. 174 cpv. 2 LEF).
3.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità
del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non
devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
3.2
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.3
Nel
caso in esame la reclamante non si è espressa sulla propria solvibilità,
limitandosi a sottolineare di essere riuscita a pagare “l’intero
debito, compresi gli interessi e le spese”. Sennonché
essa ha invero pagato solo i suoi debiti posti in esecuzione dall’istante ma
non i suoi altri debiti. In particolare dall’estratto assunto d’ufficio dalla
Camera risulta che nei suoi confronti sono tuttora pendenti dodici esecuzioni
per oltre fr. 120'000.–, di cui quattro sono recentemente (il 7 aprile e
il 2 giugno 2016) giunte al rilascio di attestati di carenza di beni per
complessivi fr. 32'669.70. Tenuto anche conto che la società si trova in
liquidazione volontaria dal 31 marzo 2016, si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare meno probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria sembra
sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente verosimile. Non risultando
adempiuto almeno il secondo requisito posto all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento della RE 1 va confermato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1
pronunciato dalla Pretura di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 10 giugno 2016
alle ore 10.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).