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Decisione

14.2016.143

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esistenza della società estera istante e potere di rappresentanza del firmatario della procura. Mutuo. Consegna della somma mutuata. Disdetta

3 novembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 aprile 2016 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel

termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 3 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 750.– e

un’indennità di fr. 2'000.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2016 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 giugno,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede,

sicché tutte le sue allegazioni di fatto risultano nuove e pertanto

inammissibili. La Camera è nondimeno tenuta a verificare d’ufficio la capacità

di essere parte dell’istante e la sua capacità processuale (art. 59 cpv. 2

lett. c e 60 CPC) e l’esi­­stenza di un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III 447

consid. 4.1.1).

1.4

Relativamente

alla prima questione, il reclamante non ha sollevato obiezione in prima sede e

nel reclamo non ha contestato l’esistenza della società istante né il potere di

rappresentanza del firmatario della procura rilasciata a favore del suo

patrocinatore (doc. A), il direttore __________, limitandosi a lamentare la

mancanza di un estratto dal registro di commercio __________. Il reclamante

neppure ha evocato alcun indizio che potesse far nascere dubbi sui presupposti

processuali in questione né ha spiegato perché avrebbe concluso un contratto di

finanziamento (doc. B) con una società inesistente rappresentata proprio dal direttore

di cui ora revoca in dubbio il potere di rappresentanza. In queste circostanze

né il primo giudice né la Camera hanno avuto motivi di verificare presupposti

né contestati né dubbi (v. sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre

2014.

consid. 5.2). Ad ogni modo, una semplice consultazione del

sito web del Registre de

commerce et des Sociétés del __________ (www.__________)

basta a confermare l’esisten­za della società istante (registrata con il n. __________).

La censura presentata solo ora appare d’altronde strumentale e incompatibile

con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), e pertanto immeritevole

di protezione (v. Trezzini in: Trez­zini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 202 ad B; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 12 ad art.

60.

CPC).

2.

Nel

merito, il reclamante invoca l’assenza di prova negli atti del fatto che l’istante

gli avrebbe effettivamente conferito l’importo (di fr. 340'000.–)

stabilito nel contratto di finanziamento (doc. B), il quale, stante il suo

carattere bilaterale, non costituirebbe un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione. Sennonché egli non ha contestato l’allegazione dell’istante

secondo cui la somma di fr. 340'000.– è stata

trasferita in due tranches sul conto della co-mutuataria solidale __________ il

15.

e il 18 settembre 2015 (istanza ad II/1). Si tratta quindi di un fatto da

considerare accertato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.13/14 del 15 giugno 2016 consid. 7.2), oltre

che comprovato dagli ordini di pagamento agli atti (doc. C), sui quali il reclamante

si è ben guardato dal spendere una parola. Senza contare

che l’eccezione d’inadempimento (art. 82 CO), ch’egli implicitamente solleva,

non è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può validamente presumere che

l’istante abbia fornito la propria prestazione ove l’escusso non abbia eccepito

nulla al riguardo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 98 ad art. 82 LEF). La

decisione impugnata resiste quindi senz’altro alla critica.

3.

Il

reclamante contesta infine l’esigibilità del credito posto in esecuzione,

affermando che la disdetta del mutuo non gli è stata notificata. Anche in

questa circostanza l’allegazione contraria della procedente (istanza ad II/2),

non debitamente contestata in prima sede, poteva essere tenuta per costante dal

Pretore aggiunto (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), e di conseguenza l’obbligo

di rimborso del capitale di fr. 340'000.– risultava, e risulta tuttora,

immediatamente esigibile (art. 11.3/b del contratto di finanziamento), così

come gli interessi maturati dal 15 settembre 2015 al 15 marzo 2016, pari a fr. 34'000.–

(al tasso del 10% annuo per sei mesi, art. 3.1) e gli interessi di mora al

saggio contrattuale dell’8% (art. 4.1).

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso, di fr. 357'000.–, raggiunge senz’altro la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).