14.2016.144
Fallimento. Pagamento all’ufficio postale. Presupposto del pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento non provato. Solvibilità non resa verosimile
16 agosto 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.144
Lugano
16 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 18 aprile 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale RE 1 __________)
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 18 aprile 2016
la Banca dello Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'698.–
più interessi e spese.
Fatti
B. Nel termine assegnato dal Pretore la
parte convenuta non ha presentato osservazioni né chiesto di essere convocata a
un’udienza.
C. Statuendo
con decisione 6 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 7 giugno 2016 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 27 giugno 2016 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale datata 17 giugno
2016.
relativa al versamento di fr. 3'027.55. Non ha però allegato alcuna
dichiarazione dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona che confermerebbe l’estinzione
dell’esecuzione promossa dall’istante, né alcun documento che consenta di
verificare che l’importo pagato fosse sufficiente a estinguere il credito posto
in esecuzione in capitale, interessi e spese esecutive, per cui il reclamante
non risulta avere provato l’adempimento del presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF. Da un controllo eseguito d’ufficio risulta nel resto che il
versamento in questione è stato registrato dall’UE quale acconto.
Ad
ogni buon conto, non appare neppure adempiuto il secondo presupposto stabilito
dalla legge per l’annullamento del fallimento ove, come nel caso concreto, il pagamento
sia avvenuto dopo la pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti
reso verosimile la propria solvibilità (nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF), la
quale, secondo le sue stesse allegazioni, pare dubbia, giacché la ditta non ha
più attività e contro di lui sono pendenti, oltre alle due esecuzioni giunte
allo stadio della comminatoria di fallimento citate nel reclamo, altre cinque
esecuzioni per oltre fr. 9'000.– complessivi. In queste circostanze si può
quindi affermare che l’incapacità di pagamento di reclamante appare più
probabile della sua capacità di pagamento. Il reclamo va così respinto e il
fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato
dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dal 7 giugno 2016 alle
ore 09:00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).