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Decisione

14.2016.144

Fallimento. Pagamento all’ufficio postale. Presupposto del pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento non provato. Solvibilità non resa verosimile

16 agosto 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel termine assegnato dal Pretore la

parte convenuta non ha presentato osservazioni né chiesto di essere convocata a

un’u­­dienza.

C. Statuendo

con decisione 6 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 7 giugno 2016 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 17 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 27 giugno 2016 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno,

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 17 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8

giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale datata 17 giugno

2016.

relativa al versamento di fr. 3'027.55. Non ha però allegato alcuna

dichiarazione dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona che confermerebbe l’estinzione

dell’esecuzio­­ne promossa dall’istante, né alcun documento che consenta di

verificare che l’importo pagato fosse sufficiente a estinguere il credito posto

in esecuzione in capitale, interessi e spese esecutive, per cui il reclamante

non risulta avere provato l’adempimen­­to del presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF. Da un controllo eseguito d’ufficio risulta nel resto che il

versamento in questione è stato registrato dall’UE quale acconto.

Ad

ogni buon conto, non appare neppure adempiuto il secondo presupposto stabilito

dalla legge per l’annullamento del fallimento ove, come nel caso concreto, il pagamento

sia avvenuto dopo la pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti

reso verosimile la propria solvibilità (nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF), la

quale, secondo le sue stesse allegazioni, pare dubbia, giacché la ditta non ha

più attività e contro di lui sono pendenti, oltre alle due esecuzioni giunte

allo stadio della comminatoria di fallimento citate nel reclamo, altre cinque

esecuzioni per oltre fr. 9'000.– complessivi. In queste circostanze si può

quindi affermare che l’incapacità di pagamento di reclamante appare più

probabile della sua capacità di pagamento. Il reclamo va così respinto e il

fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato

dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dal 7 giugno 2016 alle

ore 09:00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).