14.2016.145
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo. Esigibilità. Prova della disdetta
21 novembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.145
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 marzo
2016 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'283.15
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2012, indicando quale titolo di
credito il “prestito personale
del 10.2012 di euro 3000.00”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 marzo 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si
è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11
aprile 2016. Nella sua replica del 2 maggio 2016 l’istante
a postulato la conferma della sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 13 giugno 2016, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
limitatamente al capitale senza gli interessi, ponendo a carico del convenuto
le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accertamento della sua nullità
per violazione del suo diritto di essere sentito e nel merito la conferma dell’opposizione.
Con ordinanza del 24 giugno 2016 il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo all’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 27 luglio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
di RE 1 il 14 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC)
ed esamina solo le censure sollevate dal reclamante poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato quale valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione una e-mail del 3 giugno 2016, in cui l’escusso
ricorda di avere un sospeso con l’escutente per un aiuto personale ricevuto dal
lui, e il verbale d’udienza della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
dell’11 novembre 2015, in cui lo stesso convenuto ha affermato che l’istante l’aveva
aiutato finanziariamente nell’ottobre del 2012 concedendogli un prestito di € 3'000.–,
non ancora restituito a quella data. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto
agli interessi di mora del 5% pretesi dall’escutente, ritenendo che non
potevano essere né riconosciuti né dovuti “nel contesto di prestito personale a titolo di
amicizia”.
3.1
Nel
reclamo RE 1 si duole che la replica presentata dall’istante in prima sede gli
è stata comunicata solo con la sentenza impugnata, ciò che costituisce ai suoi
occhi una palese violazione del proprio diritto di essere sentito e determina
la nullità della sentenza. Nel merito, il reclamante sostiene che nella dichiarazione
presa in considerazione dal primo giudice egli ha semmai confermato l’esistenza
di un prestito ma non di un debito. Inoltre – egli prosegue – il tenore
letterale dell’email del 3 giugno 2013 non lascia dubbi sul fatto che un’eventuale
e comunque contestata restituzione sia condizionata alla definizione dei
rapporti di dare e avere tra le parti, ciò che pregiudica l’esigibilità del
credito. In margine RE 1 contesta anche la validità della procura prodotta dal
patrocinatore dell’istante e l’importo del capitale per cui il Giudice di pace
ha rigettato l’opposizione, che sarebbe di fr. 3'000.– e non di fr. 3'283.15.
3.2
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta che il diritto di essere sentito del
reclamante sia stato leso, poiché egli non allega né chiede di allegare alcun
fatto nuovo né di produrre alcun altro documento, ciò che del resto egli non
avrebbe potuto fare nemmeno in prima istanza, poiché la replica non conteneva argomentazioni
o mezzi di prova nuovi. A suo parere risulterebbe quindi chiaramente sproporzionato
annullare la sentenza impugnata per ragioni di forma a suo giudizio del tutto
ininfluenti.
4.
La
Camera ha già avuto modo di ricordare che in procedura sommaria non sono
previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica
orali (art. 253 CPC a contrario). Stante il diritto delle parti di essere
sentite, tuttavia, ogni atto processuale di una parte dev’essere comunicato all’altra
prima dell’emanazione della sentenza per consentirle, se lo ritiene necessario,
di formulare spontaneamente osservazioni entro un breve termine (di 10 giorni al
massimo). Ove
eccezionalmente il giudice impartisca un termine all’istante per presentare una
replica alle osservazioni del convenuto e che la replica venga effettivamente
presentata entro il termine assegnato, il principio di parità di trattamento
delle parti gli impone d’impartire al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale
duplica (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre
2016.
consid. 2.1).
4.1
Nel
caso specifico non è dubbio che il diritto di essere sentito del reclamante è
stato violato per avere il primo giudice omesso di comunicargli la replica dell’istante
prima di notificargli la sentenza impugnata. La sanzione di tale violazione ne
sarebbe l’annullamento e il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo
giudizio dopo avere dato l’occasione all’escusso di esprimersi sulla replica
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
4.2
Sennonché
il reclamante non postula tale rinvio ma chiede invece alla Camera, senza
alludere al carattere subordinato della sua richiesta, di statuire sul merito
della causa e di confermare la sua opposizione. Egli non pretende d’altronde di
dover allegare fatti nuovi o produrre nuovi mezzi di prova, e neppure di voler
completare le sue argomentazioni di merito. In queste circostanze, la Camera
può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza
retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), esercizio che si ridurrebbe a una mera
formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse
delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale
4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205
dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità
di titolo di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di
dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione
prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013
del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art.
82.
LEF, con rif.).
5.1
Nella
fattispecie, l’escusso ha firmato il verbale dell’udienza del 16 novembre 2015
dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Nord (doc. C) in cui ha dichiarato, con
riferimento all’e-mail del 3 giugno 2013 (doc. B), che “a suo tempo (ottobre 2012) il signor CO 1 mi aveva
aiutato finanziariamente concedendomi un prestito di Euro 3'000.–-. A tutt’oggi
non ho restituito questo prestito”. Se non si può
seriamente negare che con tale dichiarazione il reclamante ha riconosciuto di
avere ricevuto dall’escutente € 3'000.– a titolo di prestito, somma che per
natura dev’essere restituita (neppure lui si azzarda a pretendere che si tratti
di donazione), è giocoforza constatare ch’egli non ha dichiarato di essere
tenuto a restituirlo seduta stante né risulta dagli atti che le parti abbiano
convenuto un dato termine di restituzione o di disdetta. Neppure si può dedurre
ciò dalla nota e-mail, in cui al contrario egli accenna alla necessità di sistemare
“le molteplici questioni che
ancora sono in sospeso”.
5.2
Ora,
CO 1 non ha dimostrato, ove si applichi il diritto svizzero, di avere disdetto
il prestito (recte: il mutuo, trattandosi di consegna di denaro) almeno
sei settimane prima dell’introduzione dell’esecuzione (art. 318 CO) né, ove
il mutuo sia retto dal diritto italiano, di avere ottenuto dal giudice la
fissazione di un termine per la restituzione (art. 1817 CCit.) antecedente all’avvio
dell’esecuzione. In assenza di prova del carattere esigibile della pretesa
posta in esecuzione, la sentenza impugnata si rivela in parte lesiva dell’art.
82.
cpv. 1 LEF e va pertanto riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'283.15,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali
di fr. 250.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà al convenuto fr. 300.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 280.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).