Lexipedia

Decisione

14.2016.146

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello svedese. Interpretazione. Estensione del rigetto alle spese processuali di prima sede

20 settembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13

febbraio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, e “a

titolo pregiudiziale” ha instato perché fosse

riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la decisione della Corte d’appello

di __________ (“Svea Hovrätt”) emanata l’11 novembre 2015. Nel termine impartito, la parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 2 marzo 2016 limitatamente al riconoscimento e al

rigetto definitivo dell’opposizione delle posizioni n. 3 (di fr. 60'968.12

oltre agli interessi dell’8% dal 1° gennaio 2015) e n. 7 (di fr. 1'143.15)

elencate nel precetto esecutivo. Il 1° giugno 2016, la Sezione 1 della Pretura,

che fino ad allora aveva gestito la pratica, l’ha trasmessa per competenza alla

Sezione 5.

C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2016, il Pretore della Sezione 5

ha accolto l’istanza e di conseguenza riconosciuto e dichiarato esecutiva in

Svizzera la decisione della “Svea

Hovrätt” emanata l’11 novembre 2015 (causa n. __________)

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indenni­­tà di

fr. 5'000.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami separati, l’uno del 27 giugno 2016 volto a ottenere l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 1.2 nel

senso del mantenimento dell’opposizione limitatamente alle posizioni n. 3 e 7

del precetto esecutivo, e l’altro del 18 luglio 2016 inteso a riformare

parzialmente il dispositivo n. 1.1 nel senso di respingere l’istanza di

riconoscimento e di exequatur della sentenza svedese per quanto attiene al dispositivo che l’ha

condannata a pagare 520'450.– corone svedesi (SEK) oltre agli interessi.

E. Il

primo reclamo è stato trattato dalla scrivente Camera e il 12 luglio 2016 il

suo presidente ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Stante l’esito

del giudizio odierno, il (primo) reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

F. Il

secondo reclamo è stato invece trattato dalla seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, che l’ha respinto con sentenza del 28 ottobre 2016 (inc.

12.2016.104). Il ricorso in materia civile poi inoltrato dalla convenuta al

Tribunale federale è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile,

mediante sentenza del 17 agosto 2017 (inc.5A_940/2016).

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività

e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione

rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), nelle rispettive materie, mentre i

reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di

disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza

del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Nel

caso in esame, l’istante ha chiesto in prima sede sia il riconoscimento e l’exequatur della

decisione della “Svea Hovrätt”, sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Ancorché formulata “a titolo pregiudiziale”, la prima domanda in realtà aveva carattere indipendente, dal momento

che è stata oggetto di una conclusione specifica. In ogni caso è stata trattata

come tale dai tre gradi di giurisdizione cui è stata sottoposta ed è stata

definitivamente risolta con la sentenza 17 agosto 2017 del Tribunale federale

(sopra ad F), con effetto vincolante anche per la Camera di esecuzione e

fallimenti, nella cui competenza rientra per contro senza dubbio l’unica

contestazione ancora aperta, quella relativa al rigetto dell’opposizione (sopra

consid. 1).

1.2

È

tuttavia il luogo di ricordare che la congiunzione delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto

dell’opposizione è fonte di problemi processuali delicati connessi alle

numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il carattere

unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84

cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche la competenza del giudice di prima istanza

(art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra)

e, appunto, di seconda istanza (sopra consid. 1), il foro (art. 39 cpv. 2 CLug

e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e

48.

OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di

far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF, il termine di reclamo (art. 327a

cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l’effetto

sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug [327a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova

(art. 327a e 326 cpv. 2 CPC) (v.

sentenze della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/

123.

del 21 dicembre 2016 consid. 1.1/b).

Il

giudice dovrebbe quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente

incompatibili – di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ

2012, 503, consid. 6.1 in fine, citata nella 5A_367/2013 del 26

settembre 2013 consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014

consid. 5.1) e dare all’istante da scegliere tra, da una parte, il trattamento

dell’istanza (principale) di exequatur

secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito da

quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione

secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur, e dall’altra il trattamento

immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame unicamente pregiudiziale del

carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo di rigetto

(sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid.1.1), che non dà

luogo a un dispositivo specifico e pertanto non conferisce alla sentenza

regiudicata su questo punto. In caso di congiunzione, ad ogni modo, se il

reclamo (o come nel caso concreto i reclami) verte su entrambe le questioni, va

trattata, dalla Camera competente, in primo luogo quella relativa all’exequatur e successivamente quella

attinente al rigetto.

1.3

Ciò

posto, il reclamo, per quanto attiene al dispositivo sul

rigetto dell’opposizione, va esaminato in virtù delle norme della procedura

sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC; sentenza della CEF

14.2016.247

già citata, consid. 1.1/c con i rinvii). Di

conseguenza, la decisione impugnata, sempre per quanto concerne il dispositivo

sul rigetto dell’opposizione, era impugnabile con reclamo entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2016 contro

la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 17 giugno, in concreto il

reclamo è tempestivo.

1.4

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, accertati i presupposti per riconoscere e dichiarare

esecutiva in Svizzera la decisione della “Svea Hovrätt”, il Pretore ha

rilevato che la sentenza di primo grado emessa il 17 ottobre 2014 dal Tribunale

del distretto di Attunda, era parte integrante della decisione della “Svea Hovrätt”, cui è

annessa quale allegato B, di modo che costituisce un titolo di rigetto

definitivo anche per le posizioni 3) e 7) del precetto esecutivo, appunto

riferite a importi (di SEK 520'450.–, pari a fr. 60'968.12, oltre agli

interessi maturati dal 17 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 e agli interessi

correnti dell’8% dal 1° gennaio 2015) e spese processuali poste a carico della

convenuta in prima sede.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce che l’unico titolo di rigetto prodotto dall’istante è

la sentenza della Corte d’appello di Stoccolma e che il suo passaggio in

giudicato, posto dall’art. 80 LEF come condizione per giustificare il rigetto

definitivo, si estende ai soli dispositivi (e non alla motivazione) di quella

sentenza. Ora essi non menzionano l’importo di SEK 520'450.– delle spese processuali

riferibili alla decisione di prima sede, la quale non è stata prodotta e di cui

non è stato richiesto il riconoscimento. La reclamante contesta anche l’accertamento

del Pretore secondo cui la decisione di primo grado sarebbe allegata alla

sentenza della “Svea Hovrätt”, facendo notare che agli atti ne figura solo il frontespizio, senza la

motivazione completa né la firma dei giudici. A suo parere, sapere se la

decisione di prima istanza sia parte integrante della sentenza d’appello è

questione disciplinata dal diritto svedese, che l’istante non ha prodotto né

reso verosimile e che non è un fatto notorio. In mancanza di prova e addirittura

di allegazione dell’integrazione di una decisione nell’altra, il Pretore non

avrebbe dovuto rigettare l’opposizione anche per le spese di primo grado. Del

resto, conclude la reclamante, l’istante non ha ossequiato le condizioni poste

agli artt. 32, 38, 53 e 54 CLug per quanto riguarda la sentenza di prime cure,

omettendo di produrla in forma originale o in copia autentica, con l’attesta­zione

di passaggio in giudicato e il relativo allegato V. Difetta pertanto dell’i­­dentità

tra una parte delle pretese indicate sul precetto esecutivo e il credito menzionato nel dispositivo della

sentenza della Corte d’appello svedese.

5.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva. Fatte salve norme spe­ciali come l’art. 165 cpv. 3 LIFD, dal 1°

gennaio 2011 è sufficiente che la decisione sia esecutiva, come indicato dall’art. 80 cpv.

1.

LEF, a prescindere dal suo passaggio in giudicato (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015 consid. 6.3 e i

rinvii). Il giudice deve in

particolare verificare, d’ufficio (DTF 103 Ia 52 con­sid. 2/e), che il credito posto in esecuzione risulta dalla decisione prodotta

quale titolo di rigetto, ovvero che vi sia identità tra la pretesa menzionata

nel precetto esecutivo e il debito accertato nella decisione (DTF 134

III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Al

riguardo, egli non deve limitare il suo esame esclusivamente al dispositivo della decisione ma può (deve) interpretarlo alla

luce dei motivi del giudizio e di altri documenti cui esso rinvia, fermo

restando che se ciò nonostante il giudizio non è chiaro o è incompleto, rimane

compito del giudice del merito interpretarlo o completarlo (DTF 138 III 585 consid.

6.1

; 134 III 660 consid. 5.3.2; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre

2015, RtiD 2016 II 646 n. 34c consid. 5.2).

5.1

Nel

caso specifico, nel dispositivo n. 2 della sentenza 11 novembre 2015 (doc. B

accluso all’istanza, tradotto in italiano nel doc. C) la “Svea Hovrätt” ha

modificato la sentenza del tribunale di prima istanza di Attunda esclusivamente

in merito alla pretesa principale, ridotta da € 270'558.99 a € 233'558.99 oltre

ai relativi interessi. Per il resto, la Corte d’appello ha quindi confermato il

giudizio di prima istanza, in particolare per quanto riguarda le spese

processuali di SEK 520'450.– (doc. C, allegato B, dispositivo n. 2), come si

evince esplicitamente dalla sua motivazione, secondo cui “CO 1 deve pertanto ottenere il risarcimento

completo delle proprie spese processuali in Tribunale di prima istanza” e “la Corte d’appello

concorda con il giudizio del Tribunale di prima istanza per quanto concerne la

legittimità della somma di risarcimento rivendicata lì” (doc. C, pag. 6, ad “Spese

processuali”). Che le spese processuali di prima sede

ammontino a SEK 520'450.– risulta con ogni evidenza dall’allegato B,

esplicitamente citato nella

sentenza d’appello (doc. C, pag. 1 ad “Decisioni ap­pellate”) e perciò da tenere in considerazione (sopra

consid. 5).

A

prescindere dall’assenza della motivazione (comunque, come visto, confermata

dalla Corte d’appello) e della firma dei giudici del Tribunale di Attunda, l’autenticità

del dispositivo di primo grado è pertanto attestata dalla stessa decisione d’appello,

così come il suo passaggio

in giudicato (al più tardi il 9 dicembre 2015 ove l’appello

abbia avuto effetto sospensivo) e la sua esecutività (attestato del 22 dicembre

2015, doc. D e E). In queste condizioni non è necessario verificare se l’integrazione

del giudizio di prima istanza nella sentenza d’appello sia conforme al diritto

svedese. Tale integrazione, infatti, scaturisce in modo evidente già dalla decisione d’appello medesima,

che è pacificamente pas­sata in giudicato e vincola il

giudice di rigetto (art. 36 CLug).

5.2

Non

sussiste peraltro alcun dubbio che i crediti indicati alle posizioni n. 3 e 7

del precetto esecutivo sono gli stessi di quelli menzionati nell’allegato B,

Dispositivo

dispositivo n. 2, della sentenza 11 novembre 2015 della “Svea Hovrätt”, la

quale conferma implicitamente l’esecutività della condanna di primo grado ed è

stata dichiarata definitivamente esecutiva in Svizzera con la sentenza emessa

il 17 agosto 2017 dal Tribunale federale. Essendo riunite tutte le condizioni

per estendere il rigetto dell’opposizione anche a quelle due posizioni, il

reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'111.27,

supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).