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Decisione

14.2016.147

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti temporali per farla valere

13 dicembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre

2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’11 dicembre 2015.

C. Statuendo con decisione 20 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva per fr. 3'762.20

oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2009, ponendo a carico delle parti in

ragione di ½ ciascuna le spese processuali di complessivi fr. 200.–,

compensate le ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento integrale dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 luglio

2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo,

chiedendo di condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le

spese giudiziarie.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 28 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 22

giugno 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza emessa il 24

novembre 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, in unione con le

decisioni 13 luglio 2015 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello

e 15 ottobre 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che

hanno respinto le impugnative dell’escussa nella misura della loro

ammissibilità, è in principio atta a fondare la domanda di rigetto definitivo

dell’op­­posizione. Egli ha poi respinto sia la richiesta di prestazione di

garanzia formulata dall’escussa, stante l’esito della procedura, sia l’eccezione

di prescrizione dalla stessa sollevata, ritenendo i termini di prescrizione

sospesi dall’introduzione della causa avvenuta il 2 febbraio 2010 fino alla sua

definitiva decisione del 15 ottobre 2015, sia infine l’eccezione di carente

potere di rappresentanza della patrocinatrice della procedente, ricordando ch’es­­sa

è stata patrocinata dallo stesso studio legale dall’inizio della vertenza

dinnanzi a tutte le autorità adite.

Il

primo giudice ha invece accolto l’eccezione di compensazione formulata dalla convenuta limitatamente all’importo complessivo di fr. 3'327.20

(pari a fr. 3'007.20 + fr. 120.– + fr. 200.–)

sancito nella sentenza del 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano,

rilevando che l’istante non ha contestato l’affermazione della convenuta

secondo cui le somme stabilite nel dispositivo della decisione non sono mai

state pagate.

3.1

Nel

reclamo RE 1 sostiene che l’eccezione di compensazione è temeraria perché era

già stata sollevata nel­l’ambito della procedura sfociata nella sentenza del 24

novembre 2015 e respinta siccome gli importi stabiliti nella decisione del 7

novembre 2008 risultavano essere già stati pagati. A mente

della ricorrente è poi arbitraria la decisione del primo giudice laddove le

addossa la colpa di non aver eccepito con osservazioni spontanee l’adempimento del debito, poiché sarebbe bastata una semplice

lettura di quella decisione per chiarire il punto.

3.2

CO

1, da parte sua, nelle sue osservazioni si oppone al reclamo e chiede di

condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le spese

giudiziarie in quanto essa è domiciliata all’estero, ovvero a __________.

4.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’istante

fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione del 24

novembre 2014 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha condannato

CO 1 a pagarle fr. 7'090.10 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre

2009.

(doc. C1). Poiché esecutiva (doc. D1 ed E), è

pacifico che questa decisione costituisce in sé un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per quella somma.

5.

Accertato

il carattere esecutivo della decisione prodotta da RE 1, l’unica questione da

risolvere in questa sede è quella di sapere se il Pretore ha accolto a torto o

a ragione l’ec­­cezione di compensazione sollevata dall’escussa.

5.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Per quanto

attiene alla compensazione, per consolidata prassi tale eccezione è ammessa in

sede di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione soltanto qualora il credito che l’escusso

oppone in compensazione sia diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui

egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione

posta a fondamento dell’istanza di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in

particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold,

Rep. 1978 pag. 270; in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2016.83 del 22

novembre 2016 consid. 6.3).

5.2

Nel caso specifico, il credito di fr. 3'007.20 in restituzione delle

pigioni che l’escussa ha corrisposto in eccesso alla procedente nel periodo dal

1° aprile 2004 al 30 settembre 2007, riconosciutole dal Pretore nel pronunciato

del 7 novembre 2008 (doc. 2), era esigibile da tempo ancora prima dell’avvio,

il 2 febbraio 2010, della procedura giudiziaria in cui RE 1 ha fatto accertare

il credito posto in esecuzione (doc. C1), giacché non risulta che la

sentenza del 7 novembre 2008 sia stata oggetto d’im­­pugnativa. L’eccezione in esame risulta pertanto

improponibile in sede di rigetto perché avrebbe dovuto essere sollevata già

nella procedura giudiziaria che ha portato alla sentenza del 24 novembre 2014,

cosa che del resto CO 1 ha fatto senza successo (doc. C1 pagg. 5 e

6). Fondato, il reclamo va così accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.

5.3

Visto

l’esito dell’odierno giudizio, la domanda di obbligare la

reclamante a prestare una cauzione processuale per le spese giudiziarie

diventa senza oggetto, risultando le stesse a carico dell’escussa (sotto

consid. 6), per tacere del fatto che un simile obbligo non sussiste nella

procedura sommaria di rigetto dell’op­­posizione (sopra consid. 1.1 e art. 99

cpv. 3 lett. c CPC).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'090.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).