14.2016.147
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti temporali per farla valere
13 dicembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.147
Lugano
13 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.5033 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 12 novembre 2015 da
RE 1 (EAU)
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
(già patrocinata dall’avv. PA 2, __________,
ora sospesa)
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 18 marzo 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di
Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'090.10
oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2009, indicando quale titolo di
credito la “Sentenza della
Pretura di Lugano, sezione 4, del 24.11.2014, inc. DI.2010.__________”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre
2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 dicembre 2015.
C. Statuendo con decisione 20 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva per fr. 3'762.20
oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2009, ponendo a carico delle parti in
ragione di ½ ciascuna le spese processuali di complessivi fr. 200.–,
compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento integrale dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 luglio
2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo,
chiedendo di condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le
spese giudiziarie.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 28 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 22
giugno 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza emessa il 24
novembre 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, in unione con le
decisioni 13 luglio 2015 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello
e 15 ottobre 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che
hanno respinto le impugnative dell’escussa nella misura della loro
ammissibilità, è in principio atta a fondare la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione. Egli ha poi respinto sia la richiesta di prestazione di
garanzia formulata dall’escussa, stante l’esito della procedura, sia l’eccezione
di prescrizione dalla stessa sollevata, ritenendo i termini di prescrizione
sospesi dall’introduzione della causa avvenuta il 2 febbraio 2010 fino alla sua
definitiva decisione del 15 ottobre 2015, sia infine l’eccezione di carente
potere di rappresentanza della patrocinatrice della procedente, ricordando ch’essa
è stata patrocinata dallo stesso studio legale dall’inizio della vertenza
dinnanzi a tutte le autorità adite.
Il
primo giudice ha invece accolto l’eccezione di compensazione formulata dalla convenuta limitatamente all’importo complessivo di fr. 3'327.20
(pari a fr. 3'007.20 + fr. 120.– + fr. 200.–)
sancito nella sentenza del 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano,
rilevando che l’istante non ha contestato l’affermazione della convenuta
secondo cui le somme stabilite nel dispositivo della decisione non sono mai
state pagate.
3.1
Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’eccezione di compensazione è temeraria perché era
già stata sollevata nell’ambito della procedura sfociata nella sentenza del 24
novembre 2015 e respinta siccome gli importi stabiliti nella decisione del 7
novembre 2008 risultavano essere già stati pagati. A mente
della ricorrente è poi arbitraria la decisione del primo giudice laddove le
addossa la colpa di non aver eccepito con osservazioni spontanee l’adempimento del debito, poiché sarebbe bastata una semplice
lettura di quella decisione per chiarire il punto.
3.2
CO
1, da parte sua, nelle sue osservazioni si oppone al reclamo e chiede di
condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le spese
giudiziarie in quanto essa è domiciliata all’estero, ovvero a __________.
4.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’istante
fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione del 24
novembre 2014 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha condannato
CO 1 a pagarle fr. 7'090.10 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre
2009.
(doc. C1). Poiché esecutiva (doc. D1 ed E), è
pacifico che questa decisione costituisce in sé un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per quella somma.
5.
Accertato
il carattere esecutivo della decisione prodotta da RE 1, l’unica questione da
risolvere in questa sede è quella di sapere se il Pretore ha accolto a torto o
a ragione l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa.
5.1
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Per quanto
attiene alla compensazione, per consolidata prassi tale eccezione è ammessa in
sede di rigetto definitivo dell’opposizione soltanto qualora il credito che l’escusso
oppone in compensazione sia diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui
egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione
posta a fondamento dell’istanza di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in
particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold,
Rep. 1978 pag. 270; in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2016.83 del 22
novembre 2016 consid. 6.3).
5.2
Nel caso specifico, il credito di fr. 3'007.20 in restituzione delle
pigioni che l’escussa ha corrisposto in eccesso alla procedente nel periodo dal
1° aprile 2004 al 30 settembre 2007, riconosciutole dal Pretore nel pronunciato
del 7 novembre 2008 (doc. 2), era esigibile da tempo ancora prima dell’avvio,
il 2 febbraio 2010, della procedura giudiziaria in cui RE 1 ha fatto accertare
il credito posto in esecuzione (doc. C1), giacché non risulta che la
sentenza del 7 novembre 2008 sia stata oggetto d’impugnativa. L’eccezione in esame risulta pertanto
improponibile in sede di rigetto perché avrebbe dovuto essere sollevata già
nella procedura giudiziaria che ha portato alla sentenza del 24 novembre 2014,
cosa che del resto CO 1 ha fatto senza successo (doc. C1 pagg. 5 e
6). Fondato, il reclamo va così accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.
5.3
Visto
l’esito dell’odierno giudizio, la domanda di obbligare la
reclamante a prestare una cauzione processuale per le spese giudiziarie
diventa senza oggetto, risultando le stesse a carico dell’escussa (sotto
consid. 6), per tacere del fatto che un simile obbligo non sussiste nella
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1.1 e art. 99
cpv. 3 lett. c CPC).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'090.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).