14.2016.148
Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali incorporati in attestati di carenza di beni. Domanda di condono. Difficoltà economiche dell’escusso. Interruzione della prescrizione
29 novembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.148
14.2016.231
14.2016.232
Lugano
29 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28 aprile e 23
agosto 2016 da
Confederazione Svizzera, Berna (nella prima
causa)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (nelle due
ultime)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 30 giugno nella prima causa e 17 ottobre
2016 nelle due ultime presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dal Pretore
il 20 giugno nella prima e 13 ottobre 2016 nelle altre due;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 15 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'291.70, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1993 come ACB del
24-03.2000 n. __________ emesso dall’ue di Lugano”,
dedotti acconti per fr. 1'663.50;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 febbraio 2016 sempre dall’UE
di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso lo stesso RE 1 per l’incasso
di fr. 8'686.10, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 1996 come ACB del 24-03.2000
n. __________ emesso dall’ue di Lugano”, dedotti acconti
per fr. 1'389.20;
che
con un altro precetto esecutivo n. __________ emesso ancora il 29 febbraio 2016
dall’UE di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di
altri fr. 11'071.40 a titolo d’“imposta cantonale (IC) 1994 come ACB del 24-03.2000 n. __________ emesso
dall’ue di Lugano”, dedotti acconti per fr. 1'121.50;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, la
Confederazione Svizzera, con un’istanza del 28 aprile, e lo Stato del Canton
Ticino, con due del 23 agosto 2016, ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito la parte convenuta si è opposta alla prima istanza con osservazioni scritte del 27 maggio e 3
giugno 2016 e alle altre due con un allegato unico del 12 settembre, proponendo
un pagamento dilazionato di fr. 30.–;
che statuendo con due decisioni del 20 giugno e del 13 ottobre 2016, il
Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le tre opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–
nella prima causa e di fr. 80.– in ognuna delle altre due, in tutti i casi
senza assegnare ripetibili;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 30 giugno contro la prima e con
un reclamo unico del 17 ottobre 2016 contro le altre due per
ottenere la sospensione delle tre cause in attesa di una decisione dell’Ufficio
esazione e condoni sulla sua domanda di condono del 17
marzo 2016;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), sicché presentati il 30 giugno e il 17 ottobre 2016 contro le sentenze
notificate a RE 1 rispettivamente il 21 giugno per la prima e al più presto il
14 ottobre per le altre due, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi;
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
nella fattispecie il reclamante chiede, prima di statuire sulle istanze, di
aspettare una presa di posizione dell’Ufficio esazione e condoni, preannunciata
telefonicamente per la fine dell’anno, alla sua richiesta di condono formulata
il 17 marzo 2016, facendo valere di avere quali soli redditi la rendita AVS;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto;
che,
invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per
sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF
14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e
14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto in sede
di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non
assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le
prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente
alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che
Fatti
i reclami si rivelano pertanto infondati, le decisioni di tassazione (doc. B)
e, per quanto riguarda le spese esecutive, gli attestati di carenza di beni
(doc. C) prodotti dagli enti istanti, tutti incontestatamente passati in
giudicato, costituendo validi titoli di rigetto definitivo per gli importi
posti in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv.
3 LT), senza riguardo agli interessi di
mora pagati nelle esecuzioni sfociate nei menzionati attestati di carenza di beni;
che la presentazione di una domanda di condono non sospende
automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza
federale sul condono dell’imposta [RS 642.121], 246 cpv. 4 LT) e per quanto riguarda
l’imposta federale è addirittura inammissibile se è presentata dopo la
notificazione del precetto esecutivo (art. 167 cpv. 4 LIFD);
che
ciò posto si conviene con il reclamante che l’amministrazione fiscale dovrebbe
evitare di avviare procedure giudiziarie verosimilmente inutili in casi in cui
la situazione finanziaria del contribuente determinerà presumibilmente il
rilascio di ulteriori attestati di carenza di beni, generando a carico della
collettività spese non indifferenti e in gran parte irrecuperabili, allorquando
per interrompere la prescrizione è sufficiente una rinuncia del debitore (per
al massimo dieci anni, DTF 132 III 240 consid. 3.3.8) o la sola presentazione
della domanda d’esecuzione, anche se poi viene ritirata (DTF 114 III 262
consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2),
gli art. 135 segg. CO essendo applicabili alla prescrizione degli attestati di
carenza di beni giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF (FF 1991 III 121);
che
queste sono però soluzioni che la Camera non ha la competenza d’imporre;
che
le tasse per il presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati
notificati alle controparti per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, pari a fr. 14'291.70
Considerandi
nella prima causa, a fr. 8'686.10 nella seconda e a fr. 11'071.40
nella terza, non raggiungono
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ promossa dalla Confederazione
Svizzera (inc. 14.2016.148) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2.
Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del
Cantone Ticino (inc. 14.2016.231) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del
Cantone Ticino (inc. 14.2016.232) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).