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Decisione

14.2016.148

Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali incorporati in attestati di carenza di beni. Domanda di condono. Difficoltà economiche dell’escusso. Interruzione della prescrizione

29 novembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami si rivelano pertanto infondati, le decisioni di tassazione (doc. B)

e, per quanto riguarda le spese esecutive, gli attestati di carenza di beni

(doc. C) prodotti dagli enti istanti, tutti incontestatamente passati in

giudicato, costituendo validi titoli di rigetto definitivo per gli importi

posti in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv.

3 LT), senza riguardo agli interessi di

mora pagati nelle esecuzioni sfociate nei menzionati attestati di carenza di beni;

che la presentazione di una domanda di condono non sospende

automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza

federale sul condono dell’imposta [RS 642.121], 246 cpv. 4 LT) e per quanto riguarda

l’imposta federale è addirittura inammissibile se è presentata dopo la

notificazione del precetto esecutivo (art. 167 cpv. 4 LIFD);

che

ciò posto si conviene con il reclamante che l’amministrazione fiscale dovrebbe

evitare di avviare procedure giudiziarie verosimilmente inutili in casi in cui

la situazione finanziaria del contribuente determinerà presumibilmente il

rilascio di ulteriori attestati di carenza di beni, generando a carico della

collettività spese non indifferenti e in gran parte irrecuperabili, allorquando

per interrompere la prescrizione è sufficiente una rinuncia del debitore (per

al massimo dieci anni, DTF 132 III 240 consid. 3.3.8) o la sola presentazione

della domanda d’esecuzione, anche se poi viene ritirata (DTF 114 III 262

consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 consid. 10.2),

gli art. 135 segg. CO essendo applicabili alla prescrizione degli attestati di

carenza di beni giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF (FF 1991 III 121);

che

queste sono però soluzioni che la Camera non ha la competenza d’imporre;

che

le tasse per il presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati

notificati alle controparti per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, pari a fr. 14'291.70

Considerandi

nella prima causa, a fr. 8'686.10 nella seconda e a fr. 11'071.40

nella terza, non raggiungono

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ promossa dalla Confederazione

Svizzera (inc. 14.2016.148) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2.

Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del

Cantone Ticino (inc. 14.2016.231) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Il reclamo nella causa __________ promossa dallo Stato del

Cantone Ticino (inc. 14.2016.232) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).