14.2016.149
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato
26 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.149
Lugano
26 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.1713 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 aprile 2016
da
CO 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 novembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 20 febbraio 2015, indicando quale titolo di
credito “il mancato pagamento
integrale dell’importo dovuto a seguito della compravendita delle azioni della
spett. A. __________ SA, secondo contratto/riconoscimento di debito del
06.02.2014”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 aprile 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 giugno
2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è
opposta. Nella replica e nella duplica le parti sono rimaste sulle rispettive
posizioni.
C. Statuendo con decisione 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 chiedendo l’apertura
di un’inchiesta sulla base dei fatti emersi dopo la firma del contratto del 6
febbraio 2014 e l’assistenza di un legale allo scopo d’inoltrare una denuncia
penale contro l’escutente per truffa aggravata e frode.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 giugno,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, i documenti prodotti dall’escusso per la prima volta con il
reclamo sono pertanto irricevibili e non possono essere presi in
considerazione. Il reclamante, d’altronde, non si è minimamente confrontato con
l’argomentazione del Pretore, limitandosi a ribadire che i difetti da lui
denunciati gli sono stati nascosti volontariamente e che i bilanci gli
sarebbero stati consegnati solo nell’agosto del 2015. Non spende invece una
parola sugli appunti del primo giudice secondo cui egli non ha reso in alcun
modo verosimile l’esistenza dei difetti asseriti né la tempestività della loro
notifica. Il reclamante non contesta poi che la lettera dell’avv. __________
(doc. F), in cui vengono segnalati i pretesi difetti, è posteriore di oltre un
anno alla conclusione del contratto né che gli stessi (cattivo stato e
malfunzionamento delle macchine, sporcizia e stato pietoso dell’officina, non
conformità dell’impianto elettrico alle norme, fatture non pagate ecc.) erano
immediatamente riconoscibili e sarebbero dunque dovuti essere segnalati tosto
scoperti. Egli neppure tenta di contrastare l’accertamento del Pretore per
cui egli era presente in ditta già dal giugno del 2013 né che avrebbe potuto
chiedere i bilanci o far eseguire una verifica contabile già prima della
conclusione del contratto. Il reclamo si rivela così inammissibile, come pure
la sua richiesta di apertura di “un’inchiesta” e di concessione dell’assistenza
giudiziaria gratuita in vista della presentazione di una denuncia penale nei
confronti dell’escutente per truffa aggravata e frode, poiché la Camera non ha
alcuna competenza in materia penale.
2.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il
quale sono stati rilasciata numerosi attestati di carenza di beni per importi
rilevanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico. Nella misura in cui la domanda di assistenza giudiziaria dovesse
essere stata formulata anche per la procedura in esame, essa deve pertanto essere considerata senza
oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).