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Decisione

14.2016.149

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato

26 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 aprile 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 giugno

2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è

opposta. Nella replica e nella duplica le parti sono rimaste sulle rispettive

posizioni.

C. Statuendo con decisione 13 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2016 chiedendo l’apertura

di un’inchiesta sulla base dei fatti emersi dopo la firma del contratto del 6

febbraio 2014 e l’assistenza di un legale allo scopo d’inoltrare una denuncia

penale contro l’escutente per truffa aggravata e frode.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 giugno,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, i documenti prodotti dall’escusso per la prima volta con il

reclamo sono pertanto irricevibili e non possono essere presi in

considerazione. Il reclamante, d’altronde, non si è minimamente confrontato con

l’argomentazione del Pretore, limitandosi a ribadire che i difetti da lui

denunciati gli sono stati nascosti volontariamente e che i bilanci gli

sarebbero stati consegnati solo nell’agosto del 2015. Non spende invece una

parola sugli appunti del primo giudice secondo cui egli non ha reso in alcun

modo verosimile l’esistenza dei difetti asseriti né la tempestività della loro

notifica. Il reclamante non contesta poi che la lettera dell’avv. __________

(doc. F), in cui vengono segnalati i pretesi difetti, è posteriore di oltre un

anno alla conclusione del contratto né che gli stessi (cattivo stato e

malfunzionamento delle macchine, sporcizia e stato pietoso dell’officina, non

conformità dell’impianto elettrico alle norme, fatture non pagate ecc.) erano

immediatamente riconoscibili e sarebbero dunque dovuti essere segnalati tosto

scoperti. Egli neppure tenta di contrastare l’accer­­tamento del Pretore per

cui egli era presente in ditta già dal giugno del 2013 né che avrebbe potuto

chiedere i bilanci o far eseguire una verifica contabile già prima della

conclusione del contratto. Il reclamo si rivela così inammissibile, come pure

la sua richiesta di apertura di “un’inchiesta” e di concessione dell’assi­­stenza

giudiziaria gratuita in vista della presentazione di una denuncia penale nei

confronti dell’escutente per truffa aggravata e frode, poiché la Camera non ha

alcuna competenza in materia penale.

2.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il

quale sono stati rilasciata numerosi attestati di carenza di beni per importi

rilevanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico. Nella misura in cui la domanda di assistenza giudiziaria dovesse

essere stata formulata anche per la procedura in esame, essa deve pertanto essere considerata senza

oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).