14.2016.15
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convalida di sequestro. Cessione delle pretese riconosciute nel titolo. Subentro nella causa del cessionario. Cauzione. Legittimazione attiva
15 giugno 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.15
Lugano
15 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con istanza 18 ottobre 2013 da
avv. dott. CO 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
ora sostituito dalla cessionaria delle sue
pretese
CO 2,
(patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 3, )
contro
RE 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo 25 gennaio 2016 presentato da RE
1 contro la decisione emessa 13 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2013 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, la Comunione ereditaria fu __________ (composta dalla
figlia CO 2 e dalla Fondazione __________), per cui agiva l’esecutore
testamentario avv. dott. CO 1, ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 38'895'000.–,
oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2001, di 2) fr. 214'080.–, di 3)
fr. 2'000.– e di 4) fr. 1'823.–, indicando quali titoli di credito: “1-2) Sentenza dell’Obergericht
del Canton __________ del 17.09.13; decisione dell’Obergericht del Canton __________
del 31.07.13; decisione del Bezirksgericht __________ 10.03.10; Obergericht
Canton __________ 21.10.10; DTF 31.08.11, 3) Spese di giustizia, 4) Spese di
sequestro; ESECUZIONE A CONVALIDA DEL SEQUESTRO N. __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 ottobre 2013
l’esecutore testamentario ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, l’escusso si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2013. Con replica
e duplica dell’11, rispettivamente del 19 dicembre 2013, l’istante ha
confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.
C. Con
scritto del 10 agosto 2015 CO 2 ha informato il Pretore di essere cessionaria
della pretesa della comunione ereditaria, producendo al proposito – fra le
altre cose – l’atto di cessione del 10 marzo 2015, e la dichiarazione di approvazione
(”Zustimmungserklärung”) sottoscritta dall’esecutore testamentario e dalla
Fondazione quale coerede. Con decisione del 12 agosto 2015 il Pretore ha
annesso agli atti la documentazione prodotta da CO 2 e ha assegnato a RE 1 un
termine per presentare eventuali osservazioni in merito alla sostituzione della
parte nelle procedure. Il 29 settembre 2015 il debitore ha chiesto in via
preliminare che CO 2 fosse obbligata a produrre il contratto di divisione
ereditaria menzionato nell’atto di cessione e a corrispondere fr. 8'000.–
a 10'000.– a garanzia delle spese processuali e delle ripetibili in ognuna
delle procedure pendenti nei suoi confronti. Con risposta del 22 ottobre 2015, CO
2 si è opposta alle richieste del debitore.
D. Statuendo
con decisione del 13 gennaio 2016, il Pretore ha dato atto che CO
2 è subentrata nella causa in oggetto all’avv. CO 1, ha respinto sia la domanda
di edizione del contratto di divisione sia la richiesta di prestazione di cauzione
secondo l’art. 83 cpv. 3 CPC. Egli ha poi accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 38'895'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2001, e per fr. 200'000.–,
ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico di RE 1, tenuto a
rifondere a CO 2 fr. 17'750.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25
gennaio 2016 per ottenere, in via principale la reiezione dell’istanza,
e in via subordinata l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli
atti al Pretore per nuovo giudizio previa assunzione del contratto di divisione.
Con decreto del 27 gennaio 2016, il presidente della Camera ha accolto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
F. Nelle
loro osservazioni del 18 febbraio 2016, sia l’avv. CO 1 sia CO 2 hanno concluso
per la reiezione del reclamo. Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa
Camera il 29 febbraio dal reclamante e l’11 marzo 2016 da CO 2, essi hanno
ribadito le loro posizioni.
G. Il
25 maggio 2016 il reclamante ha chiesto l’assunzione agli atti della decisione
9 maggio 2016 con cui la Procura del Canton __________ ha aperto un
procedimento penale nei confronti dell’avv. CO 1. Stante l’esito del giudizio
odierno, tale istanza non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta a RE 1 il 14 gennaio 2016, il termine di
10 giorni è scaduto domenica 24 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata
a lunedì 25 gennaio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato l’ultimo giorno del termine, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Presentati per la prima volta col reclamo, la
decisione dell’8 gennaio 2016 dell’Obergericht del Canton __________ e
la dichiarazione giurata (“Eidesstattliche Erklärung”) del 22 gennaio 2016 sono documenti nuovi e
pertanto irricevibili, che vanno quindi estromessi dall’incarto. Parimenti,
tutte le allegazioni di fatti nuovi (reclamo, punti 9 e seguenti) che RE 1
adduce riferendosi ai suddetti documenti, in particolare quelle relative al
procedimento penale recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dell’avv.
dott. CO 1 per l’operato da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario,
sono inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini del presente giudizio.
Irricevibile è pure la decisione del
9 maggio 2016 della Procura del Canton __________ (sopra consid. G), prodotta
dal reclamante con scritto del 25 maggio 2016.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato come la
validità del precetto esecutivo – contestata dall’escusso poiché riportante l’erronea
designazione della Comunione ereditaria quale creditrice nella domanda di
esecuzione – sia stata accertata dall’Autorità di vigilanza con decisione del 3
dicembre 2013 (inc. n. __________). Egli ha poi dato atto che CO 2 è subentrata
all’avv. dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC, ottenendone la
cessione del credito della successione nei confronti dell’escusso derivante dalla
decisione del 27 marzo 2014 del Tribunale federale, e pertanto da quanto
stabilito nella sentenza del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________
impugnata dal debitore. Il primo giudice ha d’altronde respinto la domanda di
edizione del contratto di divisione ereditaria cui fa riferimento l’atto di
cessione, considerando che le pretese successorie, e dunque la loro titolarità,
non dipendono da tale contratto, della cui validità, ad ogni modo, il magistrato
non ha avuto motivo di dubitare. Il Pretore ha pure respinto le richieste
intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso dell’art. 83 cpv. 3
CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva contestato che la
controparte fosse facoltosa.
Per
quanto concerne la sentenza emessa il 17 settembre 2013 dall’Obergericht del
Canton __________, il Pretore ne ha verificato il carattere condannatorio (per fr. 38'895'000.–
e fr. 200'000.–) e il passaggio in giudicato, il ricorso del convenuto
essendo nel frattempo stato respinto dal Tribunale federale con decisione del
27 marzo 2014. Al contrario, egli non ha ritenuto che per le pretese di fr. 10'080.–
e di fr. 4'000.– riconosciute nelle decisioni del 31 luglio 2012 dell’Obergericht
del Canton __________ e del 21 ottobre 2010 dell’Obergericht del
Canton __________ potesse essere rigettata l’opposizione, poiché, seppur
esecutive, esse non risultano tra quelle espressamente cedute a CO 2. Per
quanto concerne infine le pretese per la tassa e le spese relative alla
procedura del sequestro di cui l’istante chiede la convalida con l’esecuzione
in esame, il Pretore ha ricordato come la decisione al riguardo sia di
competenza esclusiva dell’ufficio di esecuzione. Egli ha quindi accolto
parzialmente l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente
agli importi citati.
4. Nel reclamo in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure
formali: critica la reiezione della domanda d’edizione del contratto di
successione e lamenta la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla
sostituzione di parte dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid.
5), contesta l’ammissione della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone
alla reiezione della richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid.
7).
Considerandi
Nel
merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la
validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa
l’estensione delle pretese cedute, che non verterebbero sulle spese e
ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’Obergericht __________
(consid. 10) e rileva infine che il titolo di rigetto definitivo è mutato in
corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11).
5.
Come
detto RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice non ha acquisito agli atti
il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha dato
atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli di
esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di
essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la
cessione si riferisce, è a detta del reclamante “indispensabile” per accertare la validità di quest’ultima.
5.1
CO
2.
rileva a giusto titolo che la procedura di rigetto dell’opposizione è di
carattere sommario (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 7a), sicché
sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art.
254.
cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante
(replica spontanea, pag. 4 ad 4), quella di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (v. sopra consid.
2). La ricevibilità della
richiesta di edizione del contratto di divisione appare quindi discutibile. Sia
come sia, essa andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova
richiesta nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal
Pretore a ragione (sotto consid. 9.2).
5.2
Relativamente
alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul
rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in
virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il
giudice non è tenuto a emanare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art.
154.
CPC, ad ogni modo non quando la
richiesta, come nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014
consid. 1.3). Può quindi statuire sulla questione direttamente con la sentenza
di merito, senza dover dapprima assegnare al richiedente un termine per
replicare alle osservazioni della controparte sull’istanza di assunzione della
prova.
Non
va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere
impartito un termine per esprimersi sull’istanza (ovvero nel caso concreto
quella di rigetto definitivo dell’opposizione) e su un’eventuale richiesta di
edizione di documenti (art. 253 CPC), mentre all’istante (e richiedente) è
riconosciuto unicamente il diritto a una replica spontanea (sentenza della CEF
14.2015.173
del 5 gennaio 2016 consid. 6), senza preventiva assegnazione di
termine (DTF 142 III 54-55 consid. 3.1.1), ciò che vale anche per un’eventuale
duplica spontanea. Nel caso specifico, il diritto di essere sentito del
reclamante è stato così sufficientemente garantito con la notifica delle osservazioni
22.
ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla richiesta di edizione del contratto di
divisione. Va pertanto respinta la conclusione formulata dal reclamante in via
subordinata di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa
assunzione agli atti del contratto di divisione.
6.
Il
reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte,
facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della
cessione delle pretese per cui è stato richiesto il rigetto definitivo senza
dapprima verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento
di altri obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato
nella dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce
un indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità
dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO
2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante
nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione
sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli
può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.
6.1
Se
l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare
nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4
CPC a contrario). Con “oggetto litigioso” può essere intesa una cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa
o un semplice diritto. Il termine “alienazione” è da intendersi in senso ampio: infatti non
comprende solo la vendita, bensì qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o
di un diritto – sia tramite cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento
di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di
avente diritto o di obbligato (Jeandin
in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La
sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la
comunicazione al giudice (Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),
Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC, con rinvio all’art.
130.
CPC per quel che riguarda la forma della comunicazione).
6.2
La legittimazione attiva o passiva – in particolare
quella del cessionario che chiede di subentrare nel processo (Livschitz in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad
art. 1 CPC – è una questione di diritto
materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424
consid. 3.1; DTF 118 Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di
merito (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla
reiezione o all’ammissione della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzini in:
Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti
allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008
dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).
6.3 La
legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla
legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella
procedura di rigetto dell’opposizione, la legittimazione dell’istante verrà
esaminata unitamente alla verifica dell’esistenza del titolo di rigetto (v.
sotto consid. 9). Come si vedrà nella parte del presente giudizio dedicata a tale verifica, le censure del
reclamante relative alla
legittimazione attiva di CO 2
sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle
cause in esame.
7. In
merito alla reiezione della sua richiesta di prestazione di una garanzia nel
senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di
essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per
considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte
a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere
è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione,
perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e
comunque incombeva all’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando
al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.
7.1 La
parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC).
In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve
prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC).
Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle
spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in
seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte
solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83
CPC; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
2012, n. 14 ad art. 83 CPC) oppure quando il subentro tende ad aggirare l’obbligo
di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a
una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 318).
7.2 La
cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della
controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale
controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili
trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante (cfr. Göksu, op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC).
Ora,
nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa all’esecutore
testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo
della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una
parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni
22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di
essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che
pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti
debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte
non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; ad es. Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC). Ad
ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di
essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale
circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva
infondato.
8. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata,
la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o
passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenze della CEF 14.2015.77 del
24 luglio 2015 consid. 5 e 14.2014.168 del 16 aprile 2015, RtiD 2015 II 900 n.
59c, consid. 4).
8.1 Nella
fattispecie, la decisione 17 settembre 2013 con cui l’Obergericht
di __________ ha condannato RE 1 a corrispondere alla
comunione ereditaria fr. 38'895'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19
luglio 2001 e fr. 200'0000.– (doc. B, pag. 38 ad 3 e 7 del dispositivo), costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per quegli importi, poiché è esecutiva (e ciò già basta)
ed è comunque nel frattempo passata in giudicato, il ricorso
presentato dal convenuto essendo stato respinto dal Tribunale federale con
sentenza del 27 marzo 2014 (doc. H). Non è invece necessario verificare gli
altri titoli invocati dall’istante siccome egli non ha impugnato la decisione
negativa del Pretore al riguardo.
8.2 Il reclamante considera nondimeno che CO 2 non possa validamente
prevalersi della decisione dell’Obergericht__________ come titolo di
rigetto definitivo, perché non avrebbe dimostrato di essere cessionaria delle
pretese accertate giudizialmente (consid. 9) e perché la cessione sulla quale
si fonda non menziona la sentenza dell’Obergericht (consid. 10).
Inoltre, il titolo di rigetto definitivo sarebbe a suo dire mutato in corso di
causa in seguito alla cessione (consid. 11).
9. A
dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una
dichiarazione di cessione (“Abtretungserklärung”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue
osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi
della successione nei confronti di RE 1
derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con
riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche
eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il
rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di
approvazione.
9.1 Qualora l’amministrazione dei beni di una successione
sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC,
soltanto quest’ultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il
processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio
nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o
passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso
di “Prozessstandschaft”; v. DTF
116 II 131 consid. 3b; Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di
disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire
la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli
di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in
merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi alla loro
volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato
un accordo (Steinauer, op. cit.,
n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).
a) Nel caso di specie neppure il reclamante contesta
che l’avv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in
particolare quella oggetto della nota dichiarazione di cessione. D’altronde, RE
1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o
alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita accettazione della sequestrante
e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito.
b) Ciò posto, la sostituzione di
parte (“Parteiwechsel”) nel senso dell’art. 83 cpv. 1
CPC non va confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore
testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto
litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una
questione di diritto materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione a condurre il processo
(in tedesco la cosiddetta “Prozessführungsbefugnis”, Gross/Zuber, op.
cit., n. 7 ad art. 83).
Benché
la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecutore testamentario
(sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità)
che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante
in seguito all’apertura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della
successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo
di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento
effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò
che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta
firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato
istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece
obbligatoria (Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a
ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).
c) Nel
caso di specie la firma dell’avv.
CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa
già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la
stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione
è di conseguenza formalmente ineccepibile.
9.2 Secondo
alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella
sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la
sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di
cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71
III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa
difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a
ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19), ma non gli autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164), contrariamente a quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale
federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto
2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della
giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla
si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della
cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.
a) Del
resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la
stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli
autori citati da Eugen Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2a ed. 1988, pag. 556
nota 80; Girsberger/Hermann,
op. cit., n. 23 ad art. 164). Valesse il contrario verrebbero contraddetti
due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona
fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e
la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 25 ad art. 164). Egli deve in
linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167 CO). Può
rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale
soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla
titolarità del credito (art. 168 CO; Probst,
op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve
adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua
buona fede se la cessione non dovesse essere valida.
Nel
caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la
cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di
riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto
la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal
contratto di divisione non presta il fianco alla critica.
b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito
riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di
divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della
cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza
una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni
o all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova
appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”)
senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della
cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un
motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 151). Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore
circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF
130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art.
320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). L’ammissione della legittimazione attiva
di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3)
resiste di conseguenza alla critica.
10. Relativamente all’estensione
del credito vantato da CO 2, RE 1
espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013
dell’Obergericht di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo
per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo
2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.
10.1 Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insieme dei diritti e
degli obblighi della successione nei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo
2014 del Tribunale federale (“sämtliche
Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechtskräftigen
Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”).
Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il
Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la
decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________ che lo
condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dell’esecutore
testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico
del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.– e ripetibili per fr. 180'000.–
a favore dell’esecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si
riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo
il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta un’unica pretesa
della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 – quella per ripetibili –,
bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato
fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del
27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione
del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________).
10.2 Non
è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in
giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione
[5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in
materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che
impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in
linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo,
il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171
consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appena citati, la risposta al quesito non è infatti chiara
neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e
non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.
10.3 Che
la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le
pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014
risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione l’esecutore
testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di
accettazione (doc. 49, “Zustimmungserklärung”) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti
al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________)
per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione
non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le
pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile – anzi è
provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht
di __________. La decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente
errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la
cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in prima sede.
11. Il
reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto anche perché, a suo
dire, nel corso della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso
era stato ordinato è mutato, “essendo lo stesso
dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente”. In realtà, il titolo di rigetto (nel senso
dell’art. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni
emesse nella causa terminatasi con la
sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte
in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO
2 in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare
che la decisione ottenuta dal cedente
vale anche quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del
cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19
febbraio 2015 consid. 6.2). Nella
fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione
(sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo
punto il reclamo si riveli del tutto infondato e vede così la sua sorte definitivamente segnata.
12. La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le ripetibili, dovute dal reclamante sia a CO 2 sia all’avv. CO 1, il cui coinvolgimento
si è reso necessario in ragione della contestazione – infondata – della
cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dell’art. 96 CPC, tali indennità vanno determinate in virtù del
Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).
12.1 Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.–
non è contestato dalle parti, l’onorario
calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2
RTar tra un minimo di fr. 43'840.– (0.12% del valore medesimo) e un
massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi
dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar – né il reclamante ne ha invocato
alcuno –, l’impegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non
risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in
materia di rigetto dell’opposizione.
12.2 Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri
due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai
sequestri a convalida dei quali l’istante ha promosso l’esecuzione in rassegna
(inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso
modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio
del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro:
art. 83 cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può
essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave
che tenga conto dell’onere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori
di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale
dell’esecutore testamentario, giustificatosi dall’interesse e della
responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva
delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere
attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.
13. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000.–, supera
agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–
relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.–
a CO 1.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, c/o Studio legale __________, ;
– Studio
legale PA 3,
, ;
– avv. PA
2, , .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).