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Decisione

14.2016.15

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convalida di sequestro. Cessione delle pretese riconosciute nel titolo. Subentro nella causa del cessionario. Cauzione. Legittimazione attiva

15 giugno 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Presentati per la prima volta col reclamo, la

decisione dell’8 gennaio 2016 dell’Obergericht del Canton __________ e

la dichiarazione giurata (“Eidesstattliche Erklärung”) del 22 gennaio 2016 sono documenti nuovi e

pertanto irricevibili, che vanno quindi estromessi dall’incarto. Parimenti,

tutte le allegazioni di fatti nuovi (reclamo, punti 9 e seguenti) che RE 1

adduce riferendosi ai suddetti documenti, in particolare quelle relative al

procedimento penale recentemente aperto e tuttora in corso nei confronti dell’avv.

dott. CO 1 per l’operato da lui svolto nel suo ruolo di esecutore testamentario,

sono inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini del presente giudizio.

Irricevibile è pure la decisione del

9 maggio 2016 della Procura del Canton __________ (sopra consid. G), prodotta

dal reclamante con scritto del 25 maggio 2016.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato come la

validità del precetto esecutivo – contestata dall’escusso poiché riportante l’erronea

designazione della Comunione ereditaria quale creditrice nella domanda di

esecuzione – sia stata accertata dall’Autorità di vigilanza con decisione del 3

dicembre 2013 (inc. n. __________). Egli ha poi dato atto che CO 2 è subentrata

all’avv. dott. CO 1 sulla scorta dell’art. 83 cpv. 1 CPC, ottenendone la

cessione del credito della successione nei confronti dell’escusso derivante dalla

decisione del 27 marzo 2014 del Tribunale federale, e pertanto da quanto

stabilito nella sentenza del 17 settembre 2013 dell’O­­bergericht di __________

impugnata dal debitore. Il primo giudice ha d’altronde respinto la domanda di

edizione del contratto di divisione ereditaria cui fa riferimento l’atto di

cessione, considerando che le pretese successorie, e dunque la loro titolarità,

non dipendono da tale contratto, della cui validità, ad ogni modo, il magistrato

non ha avuto motivo di dubitare. Il Pretore ha pure respinto le richieste

intese a obbligare CO 2 a versare una cauzione nel senso dell’art. 83 cpv. 3

CPC in ogni procedura, giacché il convenuto non aveva contestato che la

controparte fosse facoltosa.

Per

quanto concerne la sentenza emessa il 17 settembre 2013 dall’Obergericht del

Canton __________, il Pretore ne ha verificato il carattere condannatorio (per fr. 38'895'000.–

e fr. 200'000.–) e il passaggio in giudicato, il ricorso del convenuto

essendo nel frattempo stato respinto dal Tribunale federale con decisione del

27 marzo 2014. Al contrario, egli non ha ritenuto che per le pretese di fr. 10'080.–

e di fr. 4'000.– riconosciute nelle decisioni del 31 luglio 2012 dell’Obergericht

del Canton __________ e del 21 ottobre 2010 dell’Obergericht del

Canton __________ potesse essere rigettata l’opposizione, poiché, seppur

esecutive, esse non risultano tra quelle espressamente cedute a CO 2. Per

quanto concerne infine le pretese per la tassa e le spese relative alla

procedura del sequestro di cui l’istante chiede la convalida con l’esecuzione

in esame, il Pretore ha ricordato come la decisione al riguardo sia di

competenza esclusiva dell’ufficio di esecuzione. Egli ha quindi accolto

parzialmente l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente

agli importi citati.

4. Nel reclamo in esame, RE 1 solleva anzitutto una serie di censure

formali: critica la reiezione della domanda d’edi­­zione del contratto di

successione e lamenta la mancata concessione di un termine per esprimersi sulla

sostituzione di parte dopo la reiezione della domanda d’edizione (sotto consid.

5), contesta l’ammissione della sostituzione di parte (consid. 6) e si oppone

alla reiezione della richiesta di cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC (consid.

7).

Considerandi

Nel

merito, egli censura la legittimazione attiva di CO 2 revocando in dubbio la

validità della cessione delle pretese ereditarie (consid. 9), rimette in causa

l’estensione delle pretese cedute, che non verterebbero sulle spese e

ripetibili derivanti dalla decisione 17 settembre 2013 dell’Obergericht __________

(consid. 10) e rileva infine che il titolo di rigetto definitivo è mutato in

corso di causa in seguito alla cessione (consid. 11).

5.

Come

detto RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice non ha acquisito agli atti

il contratto di divisione ereditaria come invece da lui richiesto e ha dato

atto della cessione e quindi della sostituzione di parte senza permettergli di

esprimersi ancora una volta sulla questione, violando così il suo diritto di

essere sentito. La conoscenza del contenuto del contratto di divisione, cui la

cessione si riferisce, è a detta del reclamante “indispensabile” per accertare la validità di quest’ultima.

5.1

CO

2.

rileva a giusto titolo che la procedura di rigetto dell’opposizione è di

carattere sommario (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 7a), sicché

sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art.

254.

cpv. 2 lett. a CPC). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante

(replica spontanea, pag. 4 ad 4), quella di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (v. sopra consid.

2). La ricevibilità della

richiesta di edizione del contratto di divisione appare quindi discutibile. Sia

come sia, essa andava respinta per l’assenza di rilevanza giuridica della prova

richiesta nella fattispecie (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), come deciso dal

Pretore a ragione (sotto consid. 9.2).

5.2

Relativamente

alla pretesa violazione del diritto del reclamante di essere sentito sul

rifiuto del Pretore di assumere il contratto di divisione, va ricordato che in

virtù dell’esigenza di celerità che caratterizza la procedura in esame il

giudice non è tenuto a ema­nare un’ordinanza separata sulle prove giusta l’art.

154.

CPC, ad ogni modo non quando la

richiesta, come nella fattispecie, verte su un documento (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014

consid. 1.3). Può quindi statuire sulla questione direttamente con la sentenza

di merito, senza dover dapprima assegnare al richiedente un termine per

replicare alle osservazioni della controparte sull’istanza di assunzione della

prova.

Non

va dimenticato, infatti, che in linea di massima solo alla parte convenuta dev’essere

impartito un termine per esprimersi sul­l’istanza (ovvero nel caso concreto

quella di rigetto definitivo del­l’opposizione) e su un’eventuale richiesta di

edizione di documenti (art. 253 CPC), mentre all’istante (e richiedente) è

riconosciuto unicamente il diritto a una replica spontanea (sentenza della CEF

14.2015.173

del 5 gennaio 2016 consid. 6), senza preventiva assegnazione di

termine (DTF 142 III 54-55 consid. 3.1.1), ciò che vale anche per un’eventuale

duplica spontanea. Nel caso specifico, il diritto di essere sentito del

reclamante è stato così sufficientemente garantito con la notifica delle osservazioni

22.

ottobre 2015 formulate da CO 2 sulla richiesta di edizione del contratto di

divisione. Va pertanto respinta la conclusione formulata dal reclamante in via

subordinata di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa

assunzione agli atti del contratto di divisione.

6.

Il

reclamante contesta d’altronde l’ammissione della sostituzione di parte,

facendo valere che il Pretore non avrebbe potuto accertare la validità della

cessione delle pretese per cui è stato richiesto il rigetto definitivo senza

dapprima verificare se la stessa era subordinata a condizioni o all’adempimento

di altri obblighi in virtù del contratto di divisione ereditaria menzionato

nella dichiarazione di cessione. A detta del reclamante tale menzione costituisce

un indizio a favore del carattere causale della cessione, la cui validità

dipenderebbe così da quella del contratto di divisione ereditaria. A mente di CO

2, invece, la relazione alla base della cessione non interessa il reclamante

nella sua qualità di debitore ceduto, dal momento che i termini della cessione

sono chiari e non sussistono elementi che ne indiziano l’invalidità, di modo ch’egli

può liberarsi validamente pagando il dovuto alla cessionaria.

6.1

Se

l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare

nel processo al posto dell’alienante (art. 83 cpv. 1 CPC) senza il consenso della controparte (art. 83 cpv. 4

CPC a contrario). Con “oggetto litigioso” può essere intesa una cosa, ma anche un rapporto giuridico, una pretesa

o un semplice diritto. Il termine “alienazione” è da intendersi in senso ampio: infatti non

comprende solo la vendita, bensì qualsiasi trasferimento tra vivi di un bene o

di un diritto – sia tramite cessione, donazione o permuta – o qualsiasi mutamento

di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di

avente diritto o di obbligato (Jeandin

in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 83 CPC; Graber/Frei

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83 CPC). La

sostituzione di parte esplica i suoi effetti e diventa valida con la

comunicazione al giudice (Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori),

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC, con rinvio all’art.

130.

CPC per quel che riguarda la forma della comunicazione).

6.2

La legittimazione attiva o passiva – in particolare

quella del cessionario che chiede di subentrare nel processo (Livschitz in: Baker & McKenzie (editori), Handkommentar ZPO, 2011, n. 1 ad

art. 1 CPC – è una questione di diritto

materiale che dev’essere verificata d’ufficio in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 130 III 424

consid. 3.1; DTF 118 Ia 129 consid. 1). Essa costituisce un presupposto di

merito (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), il cui difetto conduce alla

reiezione o all’ammissione della causa e non alla sua inammissibilità (cfr. Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

2012, n. 171 ad art. 59 CPC; Trezzi­ni in:

Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 203 e 229). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti

allegati dalle parti e accertati (sentenza del Tribunale federale 4A_165/2008

dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1).

6.3 La

legittimità della successione di parte nel processo dipende quindi dalla

legittimazione del subentrante. Va trattata con le questioni di merito. Nella

procedura di rigetto dell’opposizione, la legittimazione dell’istante verrà

esaminata unitamente alla verifica dell’esistenza del titolo di rigetto (v.

sotto consid. 9). Come si vedrà nella parte del presente giudizio dedicata a tale verifica, le censure del

reclamante relative alla

legittimazione attiva di CO 2

sono infondate. Lo sono pertanto anche le critiche al subentro di lei nelle

cause in esame.

7. In

merito alla reiezione della sua richiesta di prestazione di una garanzia nel

senso dell’art. 83 cpv. 3 CPC, il reclamante rimprovera al primo giudice di

essersi fondato su una semplice allegazione priva di riscontro probatorio per

considerare che CO 2 fosse economicamente in grado di eventualmente far fronte

a pretese risarcitorie nei suoi confronti in caso di soccombenza. A suo parere

è senza rilievo il fatto per lui di non aver contestato tale allegazione,

perché non gli era stato chiesto di formulare osservazioni specifiche e

comunque incombeva al­l’istante documentare il proprio patrimonio, non bastando

al riguardo la semplice aspettativa d’incassare una cifra milionaria.

7.1 La

parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 CPC).

In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve

prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione (art. 83 cpv. 3 CPC).

Scopo dell’istituto è di evitare alla parte avversa un danno sul piano delle

spese giudiziarie o dell’esecuzione del giudizio (condannatorio) di merito in

seguito alla sostituzione – indipendente dalla sua volontà – della controparte

solvibile con un subentrante insufficientemente solvibile (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 22-23 ad art. 83

CPC; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

2012, n. 14 ad art. 83 CPC) oppure quando il subentro tende ad aggirare l’obbligo

di pagare una cauzione mediante cessione della pretesa dedotta in giudizio a

una parte che non vi è soggetta (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 318).

7.2 La

cauzione giusta l’art. 83 cpv. 3 CPC è quindi subordinata a una richiesta della

controparte e a una valida motivazione. Secondo l’art. 8 CC spetta a tale

controparte allegare la motivazione e dimostrarne i fatti costitutivi (Schwander in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 32 ad art. 83 CPC) o perlomeno renderli verosimili

trattandosi segnatamente dell’insolvibilità della parte subentrante (cfr. Göksu, op. cit., n. 33 ad art. 83 e il rinvio all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC).

Ora,

nelle sue osservazioni 29 settembre 2015 (act. VII) alla richiesta di CO 2 di subentrare nella causa al­l’esecutore

testamentario, il reclamante si è limitato a dare una vaga spiegazione sull’importo

della cauzione (di fr. 8'000.– a fr. 10'000.–) senza spendere una

parola sul motivo della sua richiesta. Non ha poi replicato alle osservazioni

22 ottobre 2015 della controparte (act. VIII), in cui essa aveva allegato di

essere una persona sicuramente abbiente, essendo l’erede di una signora che

pure essa era molto abbiente. Ebbene, per la dottrina maggioritaria i fatti

debitamente allegati e specificati non devono essere provati ove la controparte

non li abbia contestati in modo circostanziato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; ad es. Brönni­mann in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 150 CPC con rinvii; Schmid in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 150 CPC). Ad

ogni modo, come visto non spettava alla subentrante rendere verosimile di

essere sufficientemente solvibile bensì al reclamante di contestare tale

circostanza. Anche su questo punto il reclamo si rivela in definitiva

infondato.

8. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata,

la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o

passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenze della CEF 14.2015.77 del

24 luglio 2015 consid. 5 e 14.2014.168 del 16 aprile 2015, RtiD 2015 II 900 n.

59c, consid. 4).

8.1 Nella

fattispecie, la decisione 17 settembre 2013 con cui l’Ober­­gericht

di __________ ha condannato RE 1 a corrispondere alla

comunione ereditaria fr. 38'895'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19

luglio 2001 e fr. 200'0000.– (doc. B, pag. 38 ad 3 e 7 del dispositivo), costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per quegli importi, poiché è esecutiva (e ciò già basta)

ed è comunque nel frattempo passata in giudicato, il ricorso

presentato dal convenuto essendo stato respinto dal Tribunale federale con

sentenza del 27 marzo 2014 (doc. H). Non è invece necessario verificare gli

altri titoli invocati dall’istan­­te siccome egli non ha impugnato la decisione

negativa del Pretore al riguardo.

8.2 Il reclamante considera nondimeno che CO 2 non possa validamente

prevalersi della decisione dell’Oberge­­richt__________ come titolo di

rigetto definitivo, perché non avrebbe dimostrato di essere cessionaria delle

pretese accertate giudizialmente (consid. 9) e perché la cessione sulla quale

si fonda non menziona la sentenza dell’Obergericht (consid. 10).

Inoltre, il titolo di rigetto definitivo sarebbe a suo dire mutato in corso di

causa in seguito alla cessione (consid. 11).

9. A

dimostrazione della propria titolarità del credito CO 2 ha prodotto una

dichiarazione di cessione (“Abtretungs­erklärung”) del 15 marzo 2015 (doc. 46 accluso alle sue

osservazioni del 22 ottobre 2015), con cui l’avv. dott. CO 1, in qualità di esecutore testamentario della successione fu E__________, le ha ceduto tutti i diritti e obblighi

della successione nei confronti di RE 1

derivanti dalla sentenza emessa il 27 marzo 2014 dal Tribunale federale, con

riferimento alla cifra 5.1 del contratto di divisione concluso dalle uniche

eredi CO 2 e la Fondazione E__________. In calce alla dichiarazione, il

rappresentante della Fondazione ha apposto la propria firma in segno di

approvazione.

9.1 Qualora l’amministrazione dei beni di una successione

sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC,

soltanto quest’ultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il

processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio

nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o

passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso

di “Prozessstand­schaft”; v. DTF

116 II 131 consid. 3b; Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a). Egli gode di ampi poteri di amministrazione e di

disposizione per l’adempimento del proprio incarico: può ad esempio trasferire

la proprietà, cedere dei diritti, alienare i beni della successione o gravarli

di diritti di pegno. Qualora gli eredi raggiungano un consenso unanime in

merito alla divisione, l’esecutore testamentario deve conformarsi alla loro

volontà, adoperandosi a mettere in atto i punti su cui gli stessi hanno trovato

un accordo (Steinauer, op. cit.,

n. 1176, 1178 e 1180, con rinvii).

a) Nel caso di specie neppure il reclamante contesta

che l’avv. CO 1 fosse abilitato a disporre delle pretese della successione, in

particolare quella oggetto della nota dichiarazione di cessione. D’altronde, RE

1 non ha fornito indizi per cui la cessione sarebbe contraria agli accordi o

alle istruzioni delle eredi. Anzi, l’esplicita accettazione della sequestrante

e della Fondazione esclude ogni dubbio in merito.

b) Ciò posto, la sostituzione di

parte (“Parteiwechsel”) nel senso del­l’art. 83 cpv. 1

CPC non va confusa con la sostituzione processuale (“Prozessstandschaft”) riconosciuta all’esecutore

testamentario: la prima è connessa al cambiamento di proprietà dell’oggetto

litigioso o di titolarità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero a una

questione di diritto materiale, mentre la seconda riguarda unicamente l’autorizzazione a condurre il processo

(in tedesco la cosiddetta “Prozessführungsbefugnis”, Gross/Zuber, op.

cit., n. 7 ad art. 83).

Benché

la cessione sia stata correttamente disposta dall’esecu­­tore testamentario

(sopra consid. 9.1/a), essa verte a ben vedere sulla pretesa (di contitolarità)

che la Fondazione vantava sui crediti della defunta nei confronti del reclamante

in seguito all’aper­­tura della successione (art. 560 e 602 cpv. 2 CC). Ora, la modifica della proprietà dei beni della

successione o della titolarità dei suoi crediti non avviene già con l’accordo

di divisione (art. 607 cpv. 2 CC) o con la decisione di divisione, bensì solo con il trasferimento

effettivo dei singoli beni al nuovo proprietario o titolare (esclusivo), ciò

che per crediti non incorporati in cartevalori richiede una cessione scritta

firmata da tutti gli eredi cedenti (art. 165 cpv. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1391a) o dall’esecutore testamentario (se n’è stato

istituito uno) per conto loro. La firma del cessionario non è invece

obbligatoria (Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a

ed. 2015, n. 2 ad art. 165 CO).

c) Nel

caso di specie la firma dell’avv.

CO 1 apposta sulla dichiarazione di cessione del 15 marzo 2015 a nome delle eredi soddisfa

già di per sé l’esigenza formale dell’art. 165 cpv. 1 CO. Ad ogni modo la

stessa risulta sottoscritta anche dalla Fondazione coerede cedente. La cessione

è di conseguenza formalmente ineccepibile.

9.2 Secondo

alcune sentenze pubblicate del Tribunale federale la cessione di credito, nella

sua componente di atto di disposizione, ha carattere astratto, nel senso che la

sua validità è indipendente da quella del contratto (generatore dell’obbligo di

cedere) sul quale si fonda, fatte salve espresse pattuizioni contrarie (DTF 71

III 169 consid. 2/f; 67 II 127 consid. 4). La dottrina è divisa, parte di essa

difendendo la teoria della causalità (v. i riferimenti citati da Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a

ed. 2012, n. 6 ad art. 164 CO, note 18 e 19), ma non gli autori del Basler Kommentar (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 25 ad art. 164), contrariamente a quanto afferma il reclamante. Nella sua ultima giurisprudenza il Tribunale

federale ha lasciato la questione aperta (v. sentenza 4A_191/2013 del 5 agosto

2013 consid. 4 con rinvii). In assenza di un cambiamento formale della

giurisprudenza pubblicata e di motivi imperiosi per un tale cambiamento, nulla

si può rimproverare al Pretore per avere considerato che la validità della

cessione non dipende dal contratto di divisione ereditaria.

a) Del

resto, parte dei sostenitori della teoria della causalità ammettono che la

stessa non si applica nei rapporti con il debitore della pretesa ceduta (v. gli

autori citati da Eugen Bucher,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 2a ed. 1988, pag. 556

nota 80; Girsberger/Hermann,

op. cit., n. 23 ad art. 164). Valesse il contrario verrebbero contraddetti

due scopi fondamentali della cessione di crediti: la protezione della buona

fede del debitore della pretesa ceduta (cfr. art. 164 cpv. 2 e 167 CO) e

la circolazione dei crediti (Girsberger/Hermann, op. cit.,

n. 25 ad art. 164). Egli deve in

linea di massima potersi fidare dell’atto di cessione (art. 167 CO). Può

rifiutare il pagamento al cessionario e liberarsi mediante deposito giudiziale

soltanto se è a conoscenza di una controversia tra cedente e cessionario sulla

titolarità del credito (art. 168 CO; Probst,

op. cit., n. 5 ad art. 168). Viceversa in assenza di litigio egli deve

adempiere il proprio obbligo a favore del cessionario, ma è protetto nella sua

buona fede se la cessione non dovesse essere valida.

Nel

caso di specie, il reclamante non ha fornito alcun indizio secondo cui la

cessione in questione sarebbe contestata dalla Fondazione. L’azione di

riduzione promossa da CO 2 contro la Fondazione non ha ovviamente quale oggetto

la cessione. Ritenere in queste condizioni la cessione indipendente dal

contratto di divisione non presta il fianco alla critica.

b) Il reclamante sostiene ancora che con l’esplicito

riferimento nella dichiarazione di cessione al punto 5.1 del contratto di

divisione ereditaria le parti avrebbero voluto far dipendere la validità della

cessione da quella del contratto di divisione e che non si può escludere senza

una verifica di siffatto contratto che la cessione sia subordinata a condizioni

o all’adempimento di altri obblighi. Sennonché tale interpretazione non trova

appoggio nel testo della cessione, che si limita a un semplice riferimento (“bezugsnehmend”)

senz’alcuna espresso rinvio, neppure generico, a eventuali condizioni della

cessione contenute nel contratto, il quale appare così rappresentare più un

motivo della cessione che la sua causa (sulla distinzione tra motivi e causa: Pierre Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., 1997, pag. 151). Sia come sia, l’apprezzamento del Pretore

circa la reciproca volontà concorde delle parti alla cessione (un fatto: cfr. DTF

130 III 557 seg. consid. 3.1 e 3.2) non è manifestamente errato (nel senso dell’art.

320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). L’ammissione della legittimazione attiva

di CO 2 (e quindi del suo subentro nelle cause in esame, sopra consid. 6.3)

resiste di conseguenza alla critica.

10. Relativamente all’estensione

del credito vantato da CO 2, RE 1

espone che la cessione non fa riferimento alla sentenza del 17 settembre 2013

dell’Obergericht di __________, ma costituirebbe tutt’al più un titolo

per le spese e le ripetibili della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo

2014, le quali non sono però state dedotte in esecuzione.

10.1 Oggetto della nota cessione (doc. 46, v. sopra consid. 9) è l’insie­­me dei diritti e

degli obblighi della successione nei confronti di RE 1 derivanti dalla sentenza 27 marzo

2014 del Tribunale federale (“sämtliche

Rechte und Pflichten des Nachlasse E__________ gegen Herrn RE 1 aus dem rechts­kräftigen

Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2014”).

Ora, con tale sentenza (4A_533/2013) il

Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da RE 1 contro la

decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________ che lo

condannava a corrispondere alla comunione ereditaria (per il tramite dell’esecu­­tore

testamentario) fr. 38'895'000.– (doc. 2, pag. 38 ad 3), ponendo a carico

del ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100'000.– e ripetibili per fr. 180'000.–

a favore dell’esecutore testamentario. Dato che il testo della cessione si

riferisce a un insieme di diritti e di obblighi esso non può contemplare solo

il dispositivo della sentenza del 27 marzo 2014, che accerta un’unica pretesa

della comunione ereditaria nei confronti di RE 1 – quella per ripetibili –,

bensì l’intero rapporto giuridico esistente tra le parti tale e quale è stato

fatto valere nella causa terminatasi con la sentenza del Tribunale federale del

27 marzo 2014 (che comprende dunque anche le pretese accertate con la decisione

del 17 settembre 2013 dell’Obergericht di __________).

10.2 Non

è al riguardo di rilievo determinare se la sentenza cantonale è passata in

giudicato non appena è stata emessa (come pare risultare dalla decisione

[5A_866/2012 consid. 4.1] citata dal reclamante) oppure se il ricorso in

materia civile al Tribunale federale ha effetto devolutivo, di modo che

impedisce il passaggio in giudicato della decisione cantonale impugnata, in

linea di principio indipendentemente dalla questione dell’effetto sospensivo,

il giudizio federale sostituendosi a quello cantonale (in tal senso: DTF 138 III 171

consid. 3.3). Come si evince dai riferimenti appe­na citati, la risposta al quesito non è infatti chiara

neppure nella giurisprudenza dello stesso Tribunale federale (v. anche Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 13 ad art. 103 LTF) e

non può così servire da criterio interpretativo nel caso in esame.

10.3 Che

la volontà delle parti alla cessione fosse quella di comprendere tutte le

pretese fatte valere nella causa terminatasi con la sentenza del 27 marzo 2014

risulta d’altronde, all’infuori dal suo testo, dal fatto che con esplicito riferimento alla cessione l’ese­­cutore

testamentario e la Fondazione hanno sottoscritto una dichiarazione di

accettazione (doc. 49, “Zustimmungserklärung”) del subentro di CO 2 nei processi pendenti davanti

al Pretore di Locarno-Campagna, tra cui quello relativo al sequestro (__________)

per il quale viene chiesta la convalida in oggetto. Orbene, tale dichiarazione

non avrebbe alcun senso se alla subentrante non fossero anche state cedute le

pretese fatte valere in quelle cause. Appare quindi più che verosimile – anzi è

provato – che CO 2 è titolare anche delle pretese accertate nella decisione del 17 settembre 2013 dell’Obergericht

di __________. La decisione impugnata è dunque lungi dall’essere manifestamente

errata su questo punto, tanto che neppure il reclamante aveva contestato la

cessione su questo punto nelle sue osservazioni presentate il 29 settembre 2015 in prima sede.

11. Il

reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto anche perché, a suo

dire, nel corso della presente procedura di opposizione il “titolo” per cui esso

era stato ordinato è mutato, “essendo lo stesso

dipendente da una cessione che non è stata dimostrata sufficientemente”. In realtà, il titolo di rigetto (nel senso

dell’art. 80 cpv. 1 LEF) non è cambiato, è sempre costituito dalle decisioni

emesse nella causa terminatasi con la

sentenza del 27 marzo 2014. È mutata solo la titolarità delle pretese dedotte

in quella causa, passata in forza della nota cessione dalle eredi in comune a CO

2 in via esclusiva. Ed è il caso di ricordare

che la decisione ottenuta dal cedente

vale anche quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del

cessionario ove egli dimostri immediatamente la sua qualità di avente in causa (sentenza della CEF 14.2014.148 del 19

febbraio 2015 consid. 6.2). Nella

fattispecie già si è diffusamente disquisito sulla validità della cessione

(sopra consid. 9), non occorre ripetersi. Basta constatare come anche su questo

punto il reclamo si riveli del tutto infondato e vede così la sua sorte definitivamente segnata.

12. La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le ripetibili, dovute dal reclamante sia a CO 2 sia all’avv. CO 1, il cui coinvolgimento

si è reso necessario in ragione della contestazione – infondata – della

cessione e del subentro della cessionaria nella causa. Per il rinvio dell’art. 96 CPC, tali indennità vanno determinate in virtù del

Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).

12.1 Considerato che il valore litigioso di fr. 39'095'000.–

non è contestato dalle parti, l’onorario

calcolato secondo tale valore di causa varia in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2

RTar tra un minimo di fr. 43'840.– (0.12% del valore medesimo) e un

massimo di fr. 306'870.– (0.84%). Non si scorgono motivi di scostarsi

dalla tariffa in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar – né il reclamante ne ha invocato

alcuno –, l’impegno lavorativo dei patrocinatori delle parti convenute non

risultando inferiore a quello usuale in una causa di reclamo ordinaria in

materia di rigetto dell’opposizione.

12.2 Va però tenuto conto del fatto che il reclamo in esame e gli altri

due inoltrati contro le decisioni del Pretore che respingono le opposizioni ai

sequestri a convalida dei quali l’istante ha promosso l’esecuzione in rassegna

(inc. 14.2016.13/14) vertono sulle stesse censure e sono motivati allo stesso

modo e che CO 2 e CO 1 perseguono lo stesso interesse e condividono il rischio

del processo (il secondo limitatamente alle spese maturate prima del subentro:

art. 83 cpv. 2 CPC), sicché l’indennità minima prevista dalla tariffa può

essere ripartita tra di esse nelle tre procedure di reclamo, secondo una chiave

che tenga conto dell’onere lavorativo più esteso consentito dai patrocinatori

di CO 2 (osservazioni e duplica spontanea) rispetto a quanto profuso dal legale

dell’esecutore testamentario, giustificatosi dall’interesse e della

responsabilità maggiori della prima nella lite quale titolare ora esclusiva

delle pretese poste in esecuzione. Per questi motivi, a CO 2 può essere

attribuita un’indennità di fr. 14'000.– e all’avv. CO 1 una di fr. 7'000.–.

13. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'095'000.–, supera

agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

Egli rifonderà a titolo di ripetibili fr. 14'000.– a CO 2 e fr. 7'000.–

a CO 1.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, c/o Studio legale __________, ;

– Studio

legale PA 3,

, ;

– avv. PA

2, , .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).