14.2016.150
Fallimento. Pubblicazione edittale della citazione all’udienza e della sentenza di fallimento ove la convenuta, la cui sede è menzionata nel registro di commercio, non abbia ritirato la raccomandata c
15 luglio 2016Italiano8 min
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Incarto n.
14.2016.150
Lugano
15 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2016
da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 aprile 2016 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'792.85 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’8 giugno 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 23 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 24 giugno 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive. Come già prima la citazione anche la sentenza è stata
notificata alla convenuta in via edittale.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo valere la carente notificazione della citazione e della
decisione in via edittale, il proprio recapito a __________ essendo da ritenere
noto siccome menzionato nel registro di commercio. Con “complemento al reclamo” del
5 luglio 2016, la RE 1 ha poi segnalato di avere interamente saldato quello
stesso giorno il credito che ha portato al fallimento e di ritenersi solvibile.
E. L’8
luglio 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 in
occasione dell’interrogatorio del suo direttore il 1° luglio 2016 (doc. F accluso
al “complemento al reclamo”), in concreto il reclamo, come il suo complemento del 5 luglio, sono
tempestivi. Si giungerebbe del resto alla stessa conclusione tenendo conto
della pubblicazione della sentenza, avvenuta il 24 giugno 2016 (Foglio
ufficiale cantonale n. 50 pag. __________).
2.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene di non avere ricevuto la citazione
all’udienza dell’8 giugno 2016 e ne censura la notificazione in via edittale,
il proprio recapito a __________ essendo da ritenere noto, siccome menzionato nel
registro di commercio.
3.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima,
della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire
personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La forma della
citazione è disciplinata dal Codice di procedura civile (art. 1 lett. c CPC). La
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta di regola mediante
invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1
CPC). Dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si
considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC). Secondo il Tribunale federale tale finzione non vale in materia
di fallimento, poiché l’escusso cui è pervenuta la comminatoria di fallimento
non deve necessariamente aspettarsi la citazione all’udienza fallimentare. Se egli
non ritira la citazione, il giudice deve rinnovarne la notificazione (DTF 138
III 230 consid. 3.3 e rimandi; sentenze della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015
consid. 3.1; 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.1).
3.1
Nel
caso specifico, non risulta dagli atti che il Pretore abbia rinnovato la
notificazione della citazione dopo avere constatato che la raccomandata che la
conteneva non era stata ritirata dalla convenuta. Si è limitato a ordinarne la
notificazione in via edittale. Ora, tale provvedimento può essere ritenuto
valido soltanto se erano dati i presupposti stabiliti dalla legge per siffatta
pubblicazione.
3.2
La
notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se il luogo di dimora del
destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite,
ragionevoli ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 8 e 10 ad art. 168 LEF). Nel sistema
legislativo svizzero questo tipo di notifica deve rimanere l’ultima ratio
(sentenza della CEF 14.2015.176 del 30 ottobre 2015 consid. 3 e 3.1, con rinvii).
3.3
Nella
fattispecie la sede della convenuta, menzionata nel registro di commercio,
risultava nota e dall’adesivo della posta sulla busta di trasmissione, segnata con
una croce nella voce “Non ritirato”, non si poteva ritenere che la convenuta si
fosse resa irreperibile. Ad ogni modo gli atti presenti nell’incarto pretorile
non indica che si siano effettuate ricerche particolari in merito al luogo in
cui essa potesse essere raggiunta (come tentativi di raggiungere la reclamante
per telefono o mediante usciere o polizia, oppure accertamenti presso l’ufficio
postale). Ne consegue che i presupposti stabiliti dall’art. 141 CPC non erano
riuniti, di modo che la notifica edittale risulta inefficace.
3.4
Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento
(art. 168 LEF), tesa a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in
particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di
fallimento (art. 172 LEF), la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti
retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida
citazione delle parti a una nuova udienza (sentenza della CEF 14.2016.8 del 4 febbraio 2016 consid. 3). Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione dell’istante
saldandola all’UE (doc. G annesso al “complemento al reclamo”, primo foglio), sicché un rinvio della causa al Pretore costituirebbe
un’inutile formalità, la Camera potendo essa stessa respingere l’istanza in
riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della
CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2), fermo
restando che l’estinzione dell’esecuzione dell’istante è da considerare avvenuta
prima dell’emanazione della decisione di fallimento, da considerarsi nulla,
sicché non è necessario verificare la solvibilità della reclamante (art. 174
cpv. 1 LEF).
4.
Dato
che la necessità del reclamo non può essere ritenuta causata da una delle
parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, non essendo la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato, incorsa in spese in questa sede. Quanto alle spese di prima
sede, esse rimangono a carico della reclamante, la quale non pagando
integralmente il suo debito entro il termine indicato sulla comminatoria di
fallimento ha obbligato l’istante a presentare domanda di fallimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 23 giugno 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
nei confronti della RE 1 è dichiarata nulla e l’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.
III. Notificazione a:
–
;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).