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Decisione

14.2016.153

Fallimento. Estinzione dell’esecuzione che ha portato al fallimento non provata e solvibilità non resa verosimile

20 settembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 giugno 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 13 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato i

suoi debiti. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1

quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 14 luglio 2016

relativa al versamento di fr. 2'929.60 alla rappresentante dell’istante,

affermando di avere in quel modo saldato l’esecuzione che ha portato al

fallimento. Sennonché essa non ha provato che l’importo in questione sia

sufficiente a estinguere totalmente l’esecuzione in questione. In assenza di

una conferma dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, già il presupposto stabilito

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non risulta adempiuto.

2.3

Per

abbondanza occorre del resto rilevare come la reclamante non abbia comunque

reso verosimile il secondo presupposto stabilito dalla legge, ovvero quello

della propria solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento

della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento invocato è avvenuto

soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Dall’estratto esecutivo (al 6 luglio

2016) prodotto dalla reclamante, in effetti, si evince che nei suoi confronti erano

pendenti a quella data 13 procedure esecutive per un importo complessivo di oltre

fr. 140'000.–, di cui 4 per tasse e oneri sociali sfociate nel 2015 in

attestati di carenza di beni per fr. 4'474.14 in totale. Determinante è

che tali attestati siano stati rilasciati sulla scorta dell’art. 115 LEF, ovvero

per totale mancanza di attivi pignorabili, e che tre di essi vertevano su

importi modesti. La sua situazione non appare poi essere migliorata, siccome è

stata oggetto di due esecuzioni nel 2016, una della Confederazione Svizzera (n.

__________) e una dell’__________ (che pretende senza prova essere stata pagata).

Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta

sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, anche per questo motivo il

reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il

fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, non avendo dovuto la controparte redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 (già RE

1) pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).