14.2016.153
Fallimento. Estinzione dell’esecuzione che ha portato al fallimento non provata e solvibilità non resa verosimile
20 settembre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.153
Lugano
20 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 2 maggio 2016 da
CO 1
contro
RE 1 (già RE 1)
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 maggio 2016 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1, poi diventata RE 1 il 21 giugno 2016, per il mancato pagamento
di fr. 2'401.– più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 giugno 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 13 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato i
suoi debiti. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1
quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 14 luglio 2016
relativa al versamento di fr. 2'929.60 alla rappresentante dell’istante,
affermando di avere in quel modo saldato l’esecuzione che ha portato al
fallimento. Sennonché essa non ha provato che l’importo in questione sia
sufficiente a estinguere totalmente l’esecuzione in questione. In assenza di
una conferma dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, già il presupposto stabilito
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non risulta adempiuto.
2.3
Per
abbondanza occorre del resto rilevare come la reclamante non abbia comunque
reso verosimile il secondo presupposto stabilito dalla legge, ovvero quello
della propria solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento
della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento invocato è avvenuto
soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Dall’estratto esecutivo (al 6 luglio
2016) prodotto dalla reclamante, in effetti, si evince che nei suoi confronti erano
pendenti a quella data 13 procedure esecutive per un importo complessivo di oltre
fr. 140'000.–, di cui 4 per tasse e oneri sociali sfociate nel 2015 in
attestati di carenza di beni per fr. 4'474.14 in totale. Determinante è
che tali attestati siano stati rilasciati sulla scorta dell’art. 115 LEF, ovvero
per totale mancanza di attivi pignorabili, e che tre di essi vertevano su
importi modesti. La sua situazione non appare poi essere migliorata, siccome è
stata oggetto di due esecuzioni nel 2016, una della Confederazione Svizzera (n.
__________) e una dell’__________ (che pretende senza prova essere stata pagata).
Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta
sostanzialmente migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, anche per questo motivo il
reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il
fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, non avendo dovuto la controparte redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 (già RE
1) pronunciato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo dal 14 luglio 2016 alle ore 10.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).