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Decisione

14.2016.154

Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali. Attestati di carenza di beni. Interessi di mora. Spese esecutive relative a procedure anteriori

10 gennaio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 dicembre 2015 lo

Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Leventina. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza,

la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2016, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria

limitatamente a fr. 10'120.55 (anziché fr. 12'643.80), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.– a carico

del convenuto senza assegnare indennità d’inconvenienza.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento

integrale dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton

Ticino il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’atte­­stato di carenza di

beni prodotto dall’istante valesse titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

solo per le spese esecutive di fr. 59.30 stabilite definitivamente dall’ufficio

d’esecuzione e non per il credito d’imposta relativo all’anno 2002, per cui l’unico

titolo di rigetto agli atti è invece la decisione 27 maggio 2002 dell’Uffi­­cio

circondariale di tassazione di Biasca e Valli, che accerta un importo di fr. 10'061.25.

Il Pretore ha così rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 10'120.55

(ossia fr. 10'061.25 + fr. 59.30) anziché per l’importo indicato nell’attestato

di carenza di beni, di fr. 12'643.80,

richiesto dall’istante.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino critica la giurisprudenza di questa Camera

sulla quale è fondata la sentenza impugnata, sostenendo nuovamente che l’attestato

di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti

che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che

si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni

relative allo stesso credito non prodotti dall’auto­­rità fiscale e agli

interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza

beni. Il reclamante si duole che la “via indicata” dalla giurisprudenza cantonale

sia, all’atto pratico, “alquanto

impervia da percorrere”, specie in casi, come quello

in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di

carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non

essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecu­­zione.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto

esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso

e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il

debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

244.

cpv. 3 LT).

5.2

Nel

caso specifico, il Pretore ha considerato a ragione che l’atte­­stato di carenza di beni non costituisce un

titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario;

Curchod in: Commentaire romand de

la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b,

2000, n. 17 ad art. 165 LIFD; in ultimo luogo sentenza della CEF 14.2016.105

del 30 settembre 2016 consid. 5.2).

Ha quindi correttamente rigettato l’opposizione dell’escusso in via definitiva

per l’importo di fr. 10'061.25 figurante nella decisione di tassazione del

27.

maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e valli (doc.

B accluso all’istanza), la quale rappresenta invece un valido titolo di rigetto

definitivo (sopra consid. 5.1), così come per le spese esecutive stabilite in

complessivi fr. 59.30 dall’Ufficio esecuzione e fallimento di Leventina

nell’attestato di carenza di beni 8 ottobre 2014 accluso all’istanza (doc. C),

poiché si tratta di decisione presa dall’autorità amministrativa preposta per

legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre

2014, consid. 5.1 con riferimenti).

5.3

Lo

Stato del Canton Ticino chiede tuttavia di estendere il rigetto all’intero

importo (di fr. 12'643.80) figurante nell’attestato di carenza di beni

agli atti, ovvero anche alla differenza di fr. 2'523.25, che a suo dire si

riferisce agli interessi di mora decorsi dall’ema­­nazione della tassazione

fino al rilascio del primo attestato di carenza di beni del 28 maggio 2009 come

pure alle spese esecutive relative all’esecuzione giunta a quel primo attestato

e alla successiva esecuzione sfociata in un secondo attestato di carenza beni,

del 13 settembre 2013, precedente a quello (il terzo) agli atti.

a) Di

principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di

rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro

passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49

ad art. 80). Per le decisioni di

tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla

legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così

l’imposta cantonale diretta e gli

interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che

non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse

di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con

apposito decreto legislativo (in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce

anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le

rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio

per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di

ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1

DL). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile

all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della

stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta

conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al

riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità

di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-4

e 242 cpv. 4 LT).

L’opposizione non può di conseguenza essere

rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo e per eventuali spese

di diffida (giusta gli art. 242 cpv. 3 e 244 cpv. 1 LT) ove l’autorità fiscale cantonale

non abbia prodotto con l’istanza il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta

né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015

consid. 5.3), oppure, qualora il

contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo

provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a

contare dalla scadenza legale generale (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata

consid. 5.4/a; cfr. art.

164.

cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kauf­mann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).

b) Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter accertare

l’importo degli interessi di ritardo e di eventuali spese di diffida (l’attestato

di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 12'584.50), non avendo l’istante prodotto il conteggio

definitivo dell’imposta né le eventuali

diffide. E una verifica del

calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione

agli atti non permette di ricavare la data d’intimazione del conteggio. D’altronde

non sono verificabili le spese delle due prime esecuzioni sfociate nei due

primi attestati di carenza di beni dal momento che l’istante non li ha

prodotti.

5.4

Nondimeno

la reclamante tenta nuovamente (v. sentenze della CEF già citate

14.2015

/164 e 14.2016.105) di rimettere in discussione la giurisprudenza di

questa Camera sulla base di due argomenti.

a) Appoggiandosi su una sentenza

dell’Obergericht di

Turgovia (RBOG 1997 pag. 101), lo Stato fa anzitutto valere che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico

documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata

l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive

di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non

prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al

rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Lo Stato omette però di

considerare che per quanto attiene alla somma indicata quale “capitale” l’attestato

di carenza di beni si limita a certificare l’importo posto in esecuzione dall’escutente,

eventualmente modificato dal giudice che per avventura avrebbe rigettato

parzialmente l’opposizione. Non si tratta pertanto, su questo punto, di una

decisione, poiché l’ufficio d’esecuzione non è abilitato a procedere ad alcuna

verifica della fondatezza di quell’importo né delle menzioni relative agli

interessi moratori (tasso e data di decorrenza) figuranti sulla domanda d’esecuzio­­ne

(cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la

questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi

sul rigetto dell’opposizione eventualmente interposta dall’escusso nella

precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in

quell’esecuzione (sfociata nel noto e terzo attestato di carenza di beni) e non

nelle esecuzioni successive (Staehelin,

op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii). È infatti l’autorità fiscale medesima ad avere la competenza

esclusiva di decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di

mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e

167.

LIFD), solitamente mediante il conteggio, come sulle spese di diffida, nella

stessa diffida (sentenza della

CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/d con riferimenti).

Fatto

sta, in definitiva, che l’attestato di carenza di beni non accerta

giudizialmente l’esistenza del credito in esso menzionato né appura gli

elementi necessari al calcolo degli interessi di ritardo, a eventuali spese di

diffida e alle spese di precedenti attestati di carenza di beni (sopra consid.

5.

/b). Il fatto poi che l’e­­scusso non abbia sollevato obiezioni in merito

non è di rilievo perché la questione dell’importo posto in esecuzione dev’essere

esaminata d’ufficio (sopra consid. 5). La giurisprudenza turgoviese non può

quindi essere seguita. Quanto alla decisione 15 dicembre 2009 citata dal

reclamante (ZR 109/2010 pag. 162 seg. n. 43), l’Obergericht zurighese si

limita a precisare che l’attestato di carenza beni vale titolo di rigetto

definitivo non solo per le spese relative al suo rilascio ma anche per le

“altre” spese esecutive, maturate nell’esecuzione sfociata nell’attestato, pur

non dettagliate, purché l’importo totale sia esplicitamente menzionato in quell’atto.

La giurisprudenza ticinese, invero, non dice altro, tanto che nella fattispecie

la posta “Spese PE/pignoramento/ rig. opp.” di fr. 37.– viene riconosciuta accanto

alle “ultime spese” di fr. 22.30, che corrispondono al costo di

rilascio dell’attestato di carenza beni (v. sopra consid. 5.2).

b) Il

reclamante si duole, in secondo luogo, che la “via indicata” dalla

giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico, “alquanto

impervia da percorrere”,

specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è

oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da

più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.

Non si disconoscono le difficoltà pratiche connesse all’esigenza, pur sempre di

legge (art. 80 LEF), di produrre più titoli di rigetto, ma nel caso concreto

essere sono accentuate dalla scelta dell’autorità fiscale di promuovere quattro

esecuzioni per lo stesso credito in sei anni (tra il 2009 e il 2015) e comunque

non la dispensano di organizzarsi per conservare i titoli relativi agli

interessi di mora e alle spese esecutive, con il rilievo che in caso di

annullamento di un attestato di carenza beni sostituito con uno nuovo relativo

allo stesso credito nel senso del modulo n. 36 il creditore può esigere che l’ufficio

d’esecuzione gli restituisca l’attestato sul quale è stato annotato l’annullamento

e non lo cancelli fisicamente. Ad ogni buon conto l’esigenza di conservare i

titoli di rigetto non è eccessiva ove appena si pensi all’obbligo fatto al

contribuente escusso di custodire la prova dei suoi pagamenti, anche a distanza

di più decenni, pena il rischio di non potere dimostrare l’estinzione di un’esecuzione

o di un attestato di carenza di beni, come illustra la sentenza di questa

Camera citata dallo stesso reclamante (inc. 15.2012.79 del 22 agosto 2012,

confermata dal Tribunale federale con decisione 5A_633/2012 del 17 dicembre

2002.

consid. 3.3).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'523.25

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza in prima sede, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).