14.2016.154
Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali. Attestati di carenza di beni. Interessi di mora. Spese esecutive relative a procedure anteriori
10 gennaio 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.154
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
9 dicembre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 5 luglio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 12'643.80, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 2002 come ACB del
08-10-2014 n. __________ emesso dall’ue leventina”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 dicembre 2015 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Leventina. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza,
la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2016, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria
limitatamente a fr. 10'120.55 (anziché fr. 12'643.80), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.– a carico
del convenuto senza assegnare indennità d’inconvenienza.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
integrale dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton
Ticino il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’attestato di carenza di
beni prodotto dall’istante valesse titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
solo per le spese esecutive di fr. 59.30 stabilite definitivamente dall’ufficio
d’esecuzione e non per il credito d’imposta relativo all’anno 2002, per cui l’unico
titolo di rigetto agli atti è invece la decisione 27 maggio 2002 dell’Ufficio
circondariale di tassazione di Biasca e Valli, che accerta un importo di fr. 10'061.25.
Il Pretore ha così rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 10'120.55
(ossia fr. 10'061.25 + fr. 59.30) anziché per l’importo indicato nell’attestato
di carenza di beni, di fr. 12'643.80,
richiesto dall’istante.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino critica la giurisprudenza di questa Camera
sulla quale è fondata la sentenza impugnata, sostenendo nuovamente che l’attestato
di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti
che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che
si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni
relative allo stesso credito non prodotti dall’autorità fiscale e agli
interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza
beni. Il reclamante si duole che la “via indicata” dalla giurisprudenza cantonale
sia, all’atto pratico, “alquanto
impervia da percorrere”, specie in casi, come quello
in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di
carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non
essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto
esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso
e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il
debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
244.
cpv. 3 LT).
5.2
Nel
caso specifico, il Pretore ha considerato a ragione che l’attestato di carenza di beni non costituisce un
titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario;
Curchod in: Commentaire romand de
la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b,
2000, n. 17 ad art. 165 LIFD; in ultimo luogo sentenza della CEF 14.2016.105
del 30 settembre 2016 consid. 5.2).
Ha quindi correttamente rigettato l’opposizione dell’escusso in via definitiva
per l’importo di fr. 10'061.25 figurante nella decisione di tassazione del
27.
maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e valli (doc.
B accluso all’istanza), la quale rappresenta invece un valido titolo di rigetto
definitivo (sopra consid. 5.1), così come per le spese esecutive stabilite in
complessivi fr. 59.30 dall’Ufficio esecuzione e fallimento di Leventina
nell’attestato di carenza di beni 8 ottobre 2014 accluso all’istanza (doc. C),
poiché si tratta di decisione presa dall’autorità amministrativa preposta per
legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre
2014, consid. 5.1 con riferimenti).
5.3
Lo
Stato del Canton Ticino chiede tuttavia di estendere il rigetto all’intero
importo (di fr. 12'643.80) figurante nell’attestato di carenza di beni
agli atti, ovvero anche alla differenza di fr. 2'523.25, che a suo dire si
riferisce agli interessi di mora decorsi dall’emanazione della tassazione
fino al rilascio del primo attestato di carenza di beni del 28 maggio 2009 come
pure alle spese esecutive relative all’esecuzione giunta a quel primo attestato
e alla successiva esecuzione sfociata in un secondo attestato di carenza beni,
del 13 settembre 2013, precedente a quello (il terzo) agli atti.
a) Di
principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di
rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro
passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49
ad art. 80). Per le decisioni di
tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla
legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così
l’imposta cantonale diretta e gli
interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che
non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse
di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con
apposito decreto legislativo (in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce
anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le
rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio
per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di
ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1
DL). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile
all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della
stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta
conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al
riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità
di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-4
e 242 cpv. 4 LT).
L’opposizione non può di conseguenza essere
rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo e per eventuali spese
di diffida (giusta gli art. 242 cpv. 3 e 244 cpv. 1 LT) ove l’autorità fiscale cantonale
non abbia prodotto con l’istanza il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta
né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015
consid. 5.3), oppure, qualora il
contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo
provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a
contare dalla scadenza legale generale (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata
consid. 5.4/a; cfr. art.
164.
cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).
b) Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter accertare
l’importo degli interessi di ritardo e di eventuali spese di diffida (l’attestato
di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 12'584.50), non avendo l’istante prodotto il conteggio
definitivo dell’imposta né le eventuali
diffide. E una verifica del
calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione
agli atti non permette di ricavare la data d’intimazione del conteggio. D’altronde
non sono verificabili le spese delle due prime esecuzioni sfociate nei due
primi attestati di carenza di beni dal momento che l’istante non li ha
prodotti.
5.4
Nondimeno
la reclamante tenta nuovamente (v. sentenze della CEF già citate
14.2015
/164 e 14.2016.105) di rimettere in discussione la giurisprudenza di
questa Camera sulla base di due argomenti.
a) Appoggiandosi su una sentenza
dell’Obergericht di
Turgovia (RBOG 1997 pag. 101), lo Stato fa anzitutto valere che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico
documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata
l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive
di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non
prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al
rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Lo Stato omette però di
considerare che per quanto attiene alla somma indicata quale “capitale” l’attestato
di carenza di beni si limita a certificare l’importo posto in esecuzione dall’escutente,
eventualmente modificato dal giudice che per avventura avrebbe rigettato
parzialmente l’opposizione. Non si tratta pertanto, su questo punto, di una
decisione, poiché l’ufficio d’esecuzione non è abilitato a procedere ad alcuna
verifica della fondatezza di quell’importo né delle menzioni relative agli
interessi moratori (tasso e data di decorrenza) figuranti sulla domanda d’esecuzione
(cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la
questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi
sul rigetto dell’opposizione eventualmente interposta dall’escusso nella
precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in
quell’esecuzione (sfociata nel noto e terzo attestato di carenza di beni) e non
nelle esecuzioni successive (Staehelin,
op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii). È infatti l’autorità fiscale medesima ad avere la competenza
esclusiva di decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di
mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e
167.
LIFD), solitamente mediante il conteggio, come sulle spese di diffida, nella
stessa diffida (sentenza della
CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/d con riferimenti).
Fatto
sta, in definitiva, che l’attestato di carenza di beni non accerta
giudizialmente l’esistenza del credito in esso menzionato né appura gli
elementi necessari al calcolo degli interessi di ritardo, a eventuali spese di
diffida e alle spese di precedenti attestati di carenza di beni (sopra consid.
5.
/b). Il fatto poi che l’escusso non abbia sollevato obiezioni in merito
non è di rilievo perché la questione dell’importo posto in esecuzione dev’essere
esaminata d’ufficio (sopra consid. 5). La giurisprudenza turgoviese non può
quindi essere seguita. Quanto alla decisione 15 dicembre 2009 citata dal
reclamante (ZR 109/2010 pag. 162 seg. n. 43), l’Obergericht zurighese si
limita a precisare che l’attestato di carenza beni vale titolo di rigetto
definitivo non solo per le spese relative al suo rilascio ma anche per le
“altre” spese esecutive, maturate nell’esecuzione sfociata nell’attestato, pur
non dettagliate, purché l’importo totale sia esplicitamente menzionato in quell’atto.
La giurisprudenza ticinese, invero, non dice altro, tanto che nella fattispecie
la posta “Spese PE/pignoramento/ rig. opp.” di fr. 37.– viene riconosciuta accanto
alle “ultime spese” di fr. 22.30, che corrispondono al costo di
rilascio dell’attestato di carenza beni (v. sopra consid. 5.2).
b) Il
reclamante si duole, in secondo luogo, che la “via indicata” dalla
giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico, “alquanto
impervia da percorrere”,
specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è
oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da
più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.
Non si disconoscono le difficoltà pratiche connesse all’esigenza, pur sempre di
legge (art. 80 LEF), di produrre più titoli di rigetto, ma nel caso concreto
essere sono accentuate dalla scelta dell’autorità fiscale di promuovere quattro
esecuzioni per lo stesso credito in sei anni (tra il 2009 e il 2015) e comunque
non la dispensano di organizzarsi per conservare i titoli relativi agli
interessi di mora e alle spese esecutive, con il rilievo che in caso di
annullamento di un attestato di carenza beni sostituito con uno nuovo relativo
allo stesso credito nel senso del modulo n. 36 il creditore può esigere che l’ufficio
d’esecuzione gli restituisca l’attestato sul quale è stato annotato l’annullamento
e non lo cancelli fisicamente. Ad ogni buon conto l’esigenza di conservare i
titoli di rigetto non è eccessiva ove appena si pensi all’obbligo fatto al
contribuente escusso di custodire la prova dei suoi pagamenti, anche a distanza
di più decenni, pena il rischio di non potere dimostrare l’estinzione di un’esecuzione
o di un attestato di carenza di beni, come illustra la sentenza di questa
Camera citata dallo stesso reclamante (inc. 15.2012.79 del 22 agosto 2012,
confermata dal Tribunale federale con decisione 5A_633/2012 del 17 dicembre
2002.
consid. 3.3).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'523.25
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza in prima sede, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).