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Decisione

14.2016.155

Fallimento. Termine sanatorio impartito all’istante per produrre una procura. Obbligo del giudice di statuire senza indugio

28 luglio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di discussione del 18 maggio 2016 l’istante ha confermato

la sua domanda mentre la parte convenuta ha eccepito la mancanza di procura a

favore del patrocinatore dell’istante. Il Pretore ha quindi assegnato un

termine di cinque giorni a que­st’ultimo per produrre la procura. Il convenuto

ha contestato tale provvedimento seduta stante, ritenendolo contrario all’art.

132 CPC.

C. Il

18 maggio 2016 il patrocinatore dell’istante ha prodotto la procura richiesta,

mentre il convenuto, con scritto del 19 maggio 2016, ha ribadito che secondo

lui il vizio formale non era stato sanato e che l’istante era quindi da considerare

assente all’udi­­enza del 18 maggio 2016, sicché il Pretore avrebbe dovuto respingere

l’istanza per motivi formali (o eventualmente materiali). Ad ogni modo, RE 1 ha

chiesto che le spese e ripetibili relative a detta udienza fossero poste a

carico dell’istante e, nel­l’ipotesi in cui il Pretore ritenesse il vizio

comunque sanato, che avesse a citare nuovamente le parti a un’udienza

fallimentare, al termine della quale egli avrebbe dovuto statuire sull’istanza

seduta stante anche in assenza delle parti.

D. Il

30 maggio 2016, il Pretore ha citato le parti a comparire davanti a lui il 14

settembre 2016 “per procedere alla discussione”. Su istanza della

procedente, il primo giudice ha poi anticipato l’udi­­enza al 6 luglio 2016.

Con scritto del 13 giugno, RE 1 ha postulato il rinvio dell’udienza alla data

inizialmente prevista del 14 settembre, facendo valere che il suo patrocinatore

sarebbe stato assente all’estero il 6 luglio. Egli ha inoltre chiesto, nel caso

in cui l’udienza fosse stata mantenuta a quella data, l’acquisizio­­ne agli

atti del suo scritto e sostenuto che la discussione sarebbe dovuta essere

limitata alla questione della ricevibilità dell’istanza, sicché il fallimento

non sarebbe potuto essere decretato senza la fissazione di una successiva

udienza fallimentare. Il 14 giugno 2016, il Pretore ha disposto il mantenimento

dell’udienza prevista il 6 giugno, avvisando le parti che avrebbe deciso anche

in loro assenza con riferimento all’art. 171 LEF. A detta udienza la parte istante ha (nuovamente)

confermato la sua domanda, men­tre il convenuto, comparso

senza il patrocinatore, vi si è opposto, facendo valere di non essere

validamente rappresentato.

E. Statuendo

con decisione dello stesso 6 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento

di RE 1 a far tempo dal 7 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

della decisione di fallimento, e in subordine la retrocessione dell’incarto al

Pretore affinché provveda a emanare un nuovo giudizio “ai sensi dei considerandi”. Il

19 luglio 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di RE 1 il 7 luglio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Nel

ricorso RE 1 ripete, anzitutto, che l’istanza sarebbe dovuta essere

dichiarata irricevibile seduta stante all’udienza del 18 maggio 2016, perché

egli aveva validamente eccepito l’as­­senza dell’istante e il carente potere di

rappresentanza del suo patrocinatore,

presentatosi senza procura. A mente del reclaman­te, una sanatoria del vizio

processuale nel senso dell’art. 132 cpv. 1 CPC sarebbe stata

possibile soltanto prima della citazione delle parti all’udienza, mentre l’art.

171.

LEF obbligava il Pretore a statuire seduta stante sull’istanza senza

possibilità di concedere all’istante termini supplementari.

2.1

Le carenze formali, quali la mancanza della

procura, possono essere sanate entro il termine fissato dal giudice (art. 132

cpv. 1 CPC), ciò che il reclamante non contesta sia avvenuto nella fattispecie.

D’altronde la norma in questione non impone al giudice d’impartire il termine

sanatorio prima della citazione delle parti, e neppure il reclamante motiva la

sua opinione contraria. Nulla può dunque essere rimproverato al Pretore sotto

questo profilo.

2.2

Giusta

l’art. 171 LEF il giudice deve statuire senza ritardo (“sans retard”, “ohne Aufschub”) e non

necessariamente “seduta stante” come lascia intendere il testo in lingua

italiana (sentenza della CEF 14.2013.102

del 26 agosto 2013 consid. 5), anche se ciò dovrebbe essere la regola (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 15 ad art. 171 LEF; Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 2 ad art. 171 LEF, per

cui il giudice deve statuire “con celerità”). Un rinvio dell’udienza non è

pertanto esclu­so, specie se è ordinato nell’interesse dell’istante,

ricordato che l’esigenza di celerità è prevista a favore del

creditore, onde evitare atti di distrazione tra la comunicazione dell’istanza

al convenuto e la pronuncia del fallimento (sentenza della CEF 14.2016.99 del

10.

maggio 2016 consid. 3.2). Nel caso di specie, del resto, il reclamante ha

avuto ampia occasione di verificare la procura prodotta dal patrocinatore dell’istante

e di controllare che la sua ex compagna avesse effettivamente dato mandato all’avv.

PA 2 di rappresentarla (anche) nella procedura fallimentare. Ne consegue che le

decisioni del Pretore di assegnare un termine di cinque giorni all’avv. PA 2 per

produrre la procura e di citare le parti a una nuova udienza resistono alla critica.

3.

Il

reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere statuito seduta stante all’udienza

del 6 luglio 2016, mentre nelle sue citazioni, in violazione dell’art. 133

lett. f CPC, il magistrato non avrebbe mai indicato esplicitamente né che si

trattava dell’udienza fallimentare nel senso dell’art. 168 LEF né che avrebbe

potuto decretare il fallimento anche in assenza delle parti. Anzi, in base alle

precisazioni contenute nel suo scritto del 13 giugno 2016, RE 1 sostiene che l’udienza

sarebbe dovuta essere limitata alla discus­sione dell’eccezione di mancata

valida comparizione dell’istante alla prima udienza del 18 maggio 2016.

3.1

Occorre

anzitutto evidenziare che RE 1 era presente al­l’udienza del 6 luglio 2016 e

non ha chiesto di fissarne una terza, ciò che avrebbe tra l’altro contraddetto

la propria tesi per cui i fallimenti devono essere decretati seduta stante.

Egli si è limitato a dolersi di non

essere validamente rappresentato, senza però spie­gare né giustificare l’impossibilità di potere essere

accompagnato da un associato dell’avv. PA 1 o da un altro patrocinatore. Già

Dispositivo

per questi motivi il reclamo dev’essere respinto anche su questo punto.

3.2 Il

reclamante non poteva d’altronde ignorare che il primo giudice avrebbe potuto

dichiarare il fallimento al termine dell’udienza del 6 luglio 2016, giacché nel

suo provvedimento del 14 giugno 2016 (doc. O annesso al reclamo) egli aveva

mantenuto tale udienza, avvisando che avrebbe deciso anche in assenza delle

parti in applicazione dell’art. 171 LEF. Aveva pertanto implicitamente respinto

l’auspicio espresso dall’avv. PA 1 nel suo scritto del 13 giugno 2016 (doc. N)

di limitare l’udienza del 6 luglio alla questione della ricevibilità dell’istanza

e di rinviare la discussione del merito a

un’ulteriore udienza. Nelle predette circostanze, tenuto conto che è stato

patrocinato da un avvocato durante l’intera pro­cedura, RE 1 non può

sostenere in buona fede (v. in pro­posito la sentenza della CEF 14.2011.154 del

2 novembre 2011, RtiD 2012 II 912 n. 70c consid. 4.1) di essere rimasto ignaro

delle possibili conseguenze della sua decisione di presentarsi da solo all’udienza

del 6 luglio 2016. La sorte del reclamo è così definitivamente segnata. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La

tassa di giustizia del presente giudizio, calcolata secondo gli art. 52 lett. a

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, non avendo dovuto la controparte redigere osservazioni

al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far

tempo dal 7 luglio 2016 alle ore 10.00 è confermato.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).