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Decisione

14.2016.156

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe disciplinari (Zwangsgeld) e spese processuali. Ricusazione del giudice. Legittimazione dell’UIPA. Eccezione di prescrizione

7 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i giudici del rigetto dell’opposizione) in virtù della risoluzione n. 3490 del

Consiglio di Stato del 21 giugno 2011 (doc. U), sia come funzionario dell’UIPA

(n. 1.3) sia come funzionario dirigente (n. 1.1 e art. 1 cpv. 3 del Regolamento

concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.2]).

Tra le competenze dell’UIPA rientra l’incasso delle spese processuali, pene pecuniarie

e multe decise dalle autorità giudiziarie cantonali e dal Ministero pubblico

(art. 1 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria e della legge sull’assi­­stenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[RL 3.1.1.7.3]). Che la risoluzione non menzioni il nome

dei singoli funzionari abilitati a rappresentare lo Stato non è di rilievo,

poiché neppure la reclamante contesta che __________ sia capo dell’UIPA, ciò che

risulta tra l’altro da una semplice ricerca sul sito web del Cantone (www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/ufficio-dellincasso-e-delle-pene-alternative). Anche una lettura

non superficiale della nota risoluzione permette di verificare che il capo dell’UIPA

può agire singolarmente (n. 1).

3.2 Quanto

alla pretesa violazione dell’art. 68 CPC, basta rilevare che la norma si

applica solo alla rappresentanza contrattuale, come risulta dalla sua

marginale, e non a quella legale, che per le persone giuridiche di diritto

pubblico come lo Stato del Canton Ticino è disciplinata dal diritto cantonale

(DTF 112 II 89 consid. 1/b; Jeandin

in:

CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 1 e 8 ad art. 67 CPC con altri rinvii), ovvero

nel caso di specie dalla normativa indicata al considerando precedente, che

risulta tuttora in vigore. Infondata, la censura di

difetto di legittimazione va respinta.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. Nel

merito della decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le decisioni

prodotte dall’istante erano validi titoli di rigetto definitivo delle

opposizioni interposte dall’escussa e ha respinto l’eccezione di prescrizione

sollevata da quest’ultima relativamente alle multe disciplinari inflittele

dalla Pretura di Lugano, sezione 1, ricordando che le stesse, contrariamente a

quanto sostenuto dalla convenuta, non sono sanzioni penali o multe disciplinari

nel senso dell’art. 1 della legge federale sulle multe disciplinari (LMD, RS 741.03).

6. Nel

reclamo l’__________ RE 1 ripropone l’eccezione di prescrizione delle multe e

contesta l’identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (lo Stato

del Canton Ticino) e l’autore delle decisioni invocate quale titolo di rigetto

definitivo (la Pretura di Lugano, sezione 1).

7. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

7.1 Nel

caso in esame, neppure la reclamante contesta che le decisioni prodotte

dall’escutente siano esecutive e costituiscano pertanto di principio validi

titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF

almeno per gli importi posti in esecuzione. Le decisioni del Pretore di Lugano,

sezione 1, del 9 settembre 2011 (doc. B e C) accertano infatti nella causa di merito

l’obbligo dell’escussa di pagare una multa di fr. 500.– al giorno dal 27

giugno 2011, ovvero fr. 37'500.– fino al 9 settembre 2011, e quelle

cautelari del 30 e 31 maggio 2011 (doc. I e N) pongono a suo carico lo stesso

obbligo, limitato a 7 giorni (per complessivi fr. 3'500.–), pari

Considerandi

verosimilmente ai giorni decorsi fino alla decisione di merito (v. sentenza

della I Camera civile del Tribunale d’appello del 24 agosto 2012, doc. H e M,

consid. 4). E la reclamante non ha provato – e neppure allegato – di avere dato

seguito agli ordini del Pretore in modo da evitare le multe in questione o

limitarne l’ammontare. Siffatto adempimento costituendo una condizione

risolutiva, sarebbe spettato a lei recare tale prova in virtù dell’art. 81 LEF

(DTF 124 III 503 consid. 3/b). Quanto alla sentenza 31 ottobre 2012 dello

stesso Pretore (doc. Q), essa costituisce un titolo di rigetto definitivo per

la pretesa dello Stato di rifusione delle spese processuali, di

fr. 12'500.–, importo che supera quello posto in esecuzione a tale titolo.

7.2

La

reclamante si limita in questa sede a censurare la mancata identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo e l’autore delle decisioni. Sennonché la

Pretura del Distretto di Lugano è soltanto un organo (giudicante) del Cantone

Ticino ed emette le decisioni su tasse, spese e multe per conto dello Stato,

cui spettano per legge (art. 4 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG,

RL 3.1.1.5]). Dal profilo materiale sussiste quindi identità tra creditore ed

escutente, in ambedue casi lo Stato del Canton Ticino. Anche su questo punto il

reclamo è sprovvisto di fondamento.

8.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti

assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF

115.

III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con

rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv.

2.

LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile:

il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che

il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del

contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche

delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo

importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede),

la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503

consid. 3/a).

8.1

Nel

caso specifico, la reclamante ribadisce che le multe sarebbero prescritte in

virtù della LMD, senza prendere posizione sulla motivazione esposta dal Pretore

per respingere tale eccezione, ovvero l’inapplicabilità della legge invocata

dall’escussa alle multe poste in esecuzione, che hanno carattere civile e non

penale. La “frasetta” del Pretore costituiva però una motivazione ampiamente sufficiente,

dal momento che l’art. 1 cpv. 1 LMD limita chiaramente il campo d’applicazione

della legge alle sole contravvenzioni a prescrizioni federali sulla

circolazione stradale, mentre le multe disciplinari in questione sono fondate

sull’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC (sentenze 31 maggio 2011 prodotte quali doc. I

e N, pag. 5). Contrariamente a quanto allega poi la reclamante, nella sentenza

da lei citata (del 12 giugno 2015, inc. 15.2015.48) la scrivente Camera non si

è pronunciata sulla questione della prescrizione, ritenendo di non essere

competente, nella sua veste di autorità di vigilanza, per esaminare le questioni

di merito in occasione dell’esame di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF

contro un precetto esecutivo. Ciò non significa evidentemente che il giudice

del rigetto dell’opposizione, e con lui la Camera nella sua veste di autorità

giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.1), non possano verificare

l’eventuale prescrizione del credito posto in esecuzione. Anzi sono tenuti a

farlo (art. 81 LEF), pur entro i limiti già segnalati (sopra consid. 4 e 8). La

sentenza impugnata resiste quindi pure alla critica sulla questione della

prescrizione.

8.2

Per

abbondanza va ricordato che la multa disciplinare dell’art. 343 cpv. 1 lett. c

CPC non ha carattere né penale – motivo per cui invece di multa disciplinare sarebbe

preferibile parlare di penalità (“Zwangsgeld”) – né civile, bensì processuale, siccome è decretata dal giudice

(civile) dell’esecuzione e l’incasso spetta allo Stato, non alla controparte

come invece l’“astreinte” del diritto francese (v. Jeandin,

op. cit., n. 12 e 13 ad art. 343; Kellerhals

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012,

n. 41- 43 e 54 ad art. 343 CPC). La sua prescrizione è

quindi disciplinata dal diritto pubblico e per analogia dall’art. 112 cpv. 2

CPC, che fissa in dieci anni dalla chiusura del procedimento la prescrizione

dei crediti per spese processuali.

9.

Nella

misura in cui è ricevibile il reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza

oggetto la domanda di effetto sospensivo.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89'500.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 è irricevibile.

2. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).