14.2016.157
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe e spese processuali. Ricusazione del giudice. Legittimazione dell’UIPA. Sospensione della procedura
7 settembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.157
14.2016.158
14.2016.159
Lugano
7 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse
con istanze 20 e 23 novembre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dall’__________ RE
1 contro le decisioni emesse il 27 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto
2015 dall’UE di Lugano, l’UIPA per conto dello Stato del Canton Ticino ha
nuovamente escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 7'050.–
indicando quali titoli di credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri
stabilite in complessive undici decisioni della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, della
Pretura di Lugano, della Pretura penale, del Ministero pubblico cantonale e del
Tribunale cantonale amministrativo.
Fatti
B. Con
successivo precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2015 dall’UE
di Lugano, l’UIPA per conto dello Stato del Canton Ticino ha nuovamente escusso
l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 5'350.– indicando quali titoli di credito diverse tasse di
giudizio, spese e oneri stabilite in quattro decisioni del Tribunale cantonale
amministrativo e una della Pretura di Lugano, sezione 1.
C. Con
un terzo precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE di
Lugano, lo Stato del Canton Ticino, sempre rappresentato dall’UIPA, ha escusso
l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 7'650.–, indicando quali titoli di
credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri stabilite in una decisione
della Commissione di disciplina degli avvocati e in tre decisioni della Corte
dei reclami penali del Tribunale d’appello.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con altrettante
istanze separate del 20 e 23 novembre 2015 lo Stato del Canton Ticino, per il
tramite dell’UIPA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti in ognuna delle tre
procedure, la parte convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte e nelle repliche
e dupliche le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
E. Statuendo con tre decisioni separate tutte del 27 giugno 2016, il Pretore
ha accolto le tre istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
in ogni procedura e prescindendo dall’assegnare indennità.
F. Contro
le sentenze appena citate l’__________ RE 1 è insorta a
questa Camera con un unico reclamo del 15 luglio 2016 “cum istanza di ricusazione del giudice __________”, per ottenerne l’accertamento di nullità e in subordine l’annullamento,
previa concessione dell’effetto sospensivo.
Il
22 agosto 2016, la reclamante ha presentato un atto integrativo al reclamo,
postulando l’accertamento della nullità di due decisioni del 19 luglio e del 4
agosto 2016 emanate nel frattempo dal primo giudice in cause che la oppongono
ad altre controparti. Tali nuovi ricorsi sono stati trattati dalla Camera con
decisioni separate (inc. __________).
Visto
l’esito del giudizio odierno, i reclami ora in esame non sono stati notificati
allo Stato del Canton Ticino per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il reclamo in esame è diretto contro tre decisioni simili, che oppongono
le stesse parti e vertono sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si
giustifica così, per economia di procedura, di congiungere
le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC),
pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
2.
Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
tutti il 15 luglio 2016 contro le sentenze notificate __________ RE 1 il 5
luglio, in concreto i reclami sono tempestivi.
2.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica. La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata
del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
3.
La
reclamante postula anzitutto la ricusazione del primo giudice facendo valere
una violazione del principio d’indipendenza per la sua appartenenza alla
magistratura ticinese, che “essendo
nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllati,
ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie”. Reputa il primo giudice
prevenuto per essere collega del Pretore __________ e per avere emesso una
serie di sentenze “praticamente
tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati” suoi.
3.1
La
parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità
giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura
viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto
(art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo
di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49
cpv. 1 CPC). Il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente
perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20
consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66
consid. 4.3; Tappy in:
CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC).
3.2
Nel caso specifico, i motivi di ricusa
invocati dalla reclamante le sono noti da tempo, come le era nota l’identità
del primo giudice già dalla comunicazione delle istanze di rigetto (act. I),
così ch’essa avrebbe dovuto presentare la domanda di ricusazione già in prima
sede alla pretura viciniore, ovvero alla Pretura di Lugano, sezione 3 (art. 36
cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL
3.1.1
]). La richiesta in esame risulta quindi doppiamente irricevibile, da un
canto perché è perenta e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera.
4.
Sempre
sul piano formale, per la prima volta in questa sede la reclamante solleva l’eccezione
di difetto di legittimazione del rappresentante della controparte, lamentando
il fatto che il rappresentante dell’istanza, l’UIPA, non abbia prodotto una
procura, né dimostrato che lo Stato del Canton Ticino sia un’entità dotata di
personalità giuridica e neppure indicato chi era competente a conferire
regolare procura all’UIPA. Alla reclamante risulta d’altronde che
contrariamente allo Stato tale unità amministrativa sia sprovvista di
personalità giuridica e non lo possa quindi validamente rappresentare.
4.1
Se
è vero che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60
CPC), tra cui la legittimazione delle parti e dei loro rappresentanti (art. 59
cpv. 2 lett. c CPC), nel caso concreto il Pretore non aveva alcuna ragione di
verificare quella dell’istante e del suo rappresentante poiché è ovvia, tanto
che neppure la reclamante l’ha contestata in prima sede.
4.2
Del
resto la personalità giuridica dello Stato non è seriamente contestabile, e,
come visto, pure la stessa reclamante l’ha ammessa nel reclamo subito dopo
averne lamentato la carente dimostrazione. Ad ogni modo, questa Camera ha già
avuto di ricordare all’__________ RE 1, in una causa in cui compariva come
patrocinatrice, che il Cantone Ticino ha la personalità giuridica in
quanto corporazione territoriale di diritto pubblico (v. Huguenin/ Reitze in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC), e dunque la
capacità di stare in lite per l’incasso dei propri crediti, e può farsi
rappresentare dagli organi da lui designati, sebbene essi non abbiano
personalità giuridica propria (sentenza della CEF 14.2015.212 dell’11 marzo
2016, consid. 5 con rinvii) – a ben vedere del resto, come per il consiglio d’amministrazione
delle società anonime i rappresentanti dello Stato sono i funzionari (o il
singolo funzionario se è abilitato ad agire singolarmente) dell’organo
(dipartimento, divisione, ufficio …) designato dalla legge, che loro hanno
personalità giuridica.
4.3
Nel
caso in esame, il firmatario delle istanze, il capo dell’UIPA __________,
risulta validamente autorizzato a rappresentare singolarmente lo Stato del
Canton Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio
davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere (compresi quindi i
giudici del rigetto dell’opposizione) in virtù della risoluzione n. 3490 del Consiglio
di Stato del 21 giugno 2011 (doc. U prodotto nella causa parallela
SO.2015.2458, v. l’odierna sentenza della CEF nell’inc. 14.2016.156 consid. 3.1),
sia come funzionario dell’UIPA (n. 1.3) sia come funzionario dirigente (n. 1.1
e art. 1 cpv. 3 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni
dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.2]). Tra le competenze dell’UIPA rientra
l’incasso delle spese processuali, pene pecuniarie e multe decise dalle
autorità giudiziarie cantonali e dal Ministero pubblico (art. 1 cpv. 2 del Regolamento
di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [RL 3.1.1.7.3]).
4.4
Quanto
alla censurata mancanza di procura, basta rilevare che solo i rappresentanti
contrattuali sono tenuti a presentarne una se lo esige il giudice, come risulta
dalla marginale dell’art. 68 CPC, non i rappresentanti legali, i cui poteri,
per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto pubblico come lo Stato del
Canton Ticino, sono disciplinati dal diritto cantonale (DTF 112 II 89 consid.
1/b; Jeandin in:
CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 1 e 8 ad art. 67 CPC con altri rinvii), ovvero
nel caso di specie dalla normativa indicata al considerando precedente, che
risulta tuttora in vigore. Infondata, la censura di
difetto di legittimazione va respinta.
5.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
Nelle
sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante
erano validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escussa
e non ha preso in considerazione i crediti che l’escussa ha accennato di poter
opporre in compensazione, non avendo la stessa prodotto alcunché in merito a
tali contropretese.
7.
Nel
reclamo l’__________ RE 1 contesta l’identità tra l’escutente indicato sui
precetti esecutivi (lo Stato del Canton Ticino) e l’autore delle decisioni
invocate quale titolo di rigetto definitivo (il Tribunale cantonale
amministrativo). Si duole inoltre che il Pretore non abbia sospeso le procedure
di rigetto in attesa delle risposte di due Consiglieri di Stato da lei
interpellati in vista di ottenere un condono o la compensazione dei crediti
posti in esecuzione con aspettative sue basate sull’abbandono di due procedimenti
penali avviati nei suoi confronti.
8.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
8.1
Nel
caso in esame, neppure la reclamante contesta che le decisioni prodotte dall’escutente
siano esecutive e costituiscano pertanto di principio validi titoli di rigetto
definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF almeno per gli importi posti in
esecuzione, ciò che risulta pacificamente dagli atti (per l’inc. __________:
combinati doc. B dispositivi n. 1-2 e C disp. n. 1, doc. D disp. n. 2, doc. F
disp. n. 2 e doc. G disp. n. 2; per l’inc. __________: doc. B, C, D, E e F,
disp. 2; per l’inc. __________: combinati doc. B e C disp. 2, doc. E disp. 2,
doc. G disp. 2, doc. I disp. 2, doc. M disp. 2, doc. O pag. 3, doc. P disp. 3,
doc. Q disp. 4, doc. R disp. 3 e combinati doc. S e T disp. 2).
8.2
La
reclamante si limita in questa sede a censurare la mancata identità tra uno
degli escutenti indicato su due dei tre noti precetti esecutivi e l’autore di
alcune delle decisioni invocate quali titoli di rigetto. Sennonché il Tribunale
cantonale amministrativo, citato dalla reclamante, è soltanto un organo
(giudicante) del Cantone Ticino ed emette le decisioni su tasse, spese e multe
per conto dello Stato, cui spettano per legge (art. 4 cpv. 1 della legge sulla
tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5]). Dal profilo materiale sussiste quindi
identità tra creditore ed escutente, in ambedue casi lo Stato del Canton
Ticino. Anche su questo punto il reclamo è sprovvisto di fondamento.
9.
A
conforto della sua richiesta di sospensione della procedura presentata in prima
sede, la reclamante non cita alcuna base legale. Ora, una sospensione della
causa di rigetto dell’opposizione è in linea di massima esclusa, stante l’esigenza
di celerità che caratterizza questo genere di procedimento (cfr. art. 84
cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, consid. 6.2). L’__________
RE 1 neppure pretende per avventura che i suoi interventi presso i due Consiglieri
di Stato abbiano effetto sospensivo o estintivo prima di un eventuale condono o
compensazione effettivi. Quanto al ricorso contro la decisione della
Commissione di disciplina, la reclamante non ha dimostrato che abbia avuto
effetto sospensivo e comunque l’impugnazione è stata respinta in gran parte dal
Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 aprile 2014 (inc. __________,
doc. C nell’inc. __________, dispositivo n. 1), che ha soltanto ridotto la
multa da fr. 3'000.– a fr. 2'700.–, ciò di cui si è tenuto conto nel
precetto esecutivo e nell’istanza. Pure su questo punto le sentenze impugnate
resistono alla critica.
10.
Tutti
e tre i reclami vanno pertanto respinti, ciò che rende senza oggetto le domande
di effetto sospensivo.
11.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di rispettivamente
fr. 7'650.–, 5'350.– e 7'050.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 è irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
4. Il
reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
5. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
6. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).