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Decisione

14.2016.157

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe e spese processuali. Ricusazione del giudice. Legittimazione dell’UIPA. Sospensione della procedura

7 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

successivo precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2015 dall’UE

di Lugano, l’UIPA per conto dello Stato del Canton Ticino ha nuovamente escusso

l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 5'350.– indicando quali titoli di credito diverse tasse di

giudizio, spese e oneri stabilite in quattro decisioni del Tribunale cantonale

amministrativo e una della Pretura di Lugano, sezione 1.

C. Con

un terzo precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE di

Lugano, lo Stato del Canton Ticino, sempre rappresentato dall’UIPA, ha escusso

l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 7'650.–, indicando quali titoli di

credito diverse tasse di giudizio, spese e oneri stabilite in una decisione

della Commissione di disciplina degli avvocati e in tre decisioni della Corte

dei reclami penali del Tribunale d’appello.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con altrettante

istanze separate del 20 e 23 novembre 2015 lo Stato del Canton Ticino, per il

tramite dell’UIPA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti in ognuna delle tre

procedure, la parte convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte e nelle repliche

e dupliche le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

E. Statuendo con tre decisioni separate tutte del 27 giugno 2016, il Pretore

ha accolto le tre istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

in ogni procedura e prescindendo dall’assegnare indennità.

F. Contro

le sentenze appena citate l’__________ RE 1 è insorta a

questa Camera con un unico reclamo del 15 luglio 2016 “cum istanza di ricusazione del giudice __________”, per ottenerne l’accertamento di nullità e in subordine l’annullamento,

previa con­cessione dell’effetto sospensivo.

Il

22 agosto 2016, la reclamante ha presentato un atto integrativo al reclamo,

postulando l’accertamento della nullità di due decisioni del 19 luglio e del 4

agosto 2016 emanate nel frattempo dal primo giudice in cause che la oppongono

ad altre controparti. Tali nuovi ricorsi sono stati trattati dalla Camera con

decisioni separate (inc. __________).

Visto

l’esito del giudizio odierno, i reclami ora in esame non sono stati notificati

allo Stato del Canton Ticino per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il reclamo in esame è diretto contro tre decisioni simili, che oppongono

le stesse parti e vertono sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si

giustifica così, per economia di procedura, di congiungere

le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC),

pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente.

2.

Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

2.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati

tutti il 15 luglio 2016 contro le sentenze notificate __________ RE 1 il 5

luglio, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo

non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica. La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

3.

La

reclamante postula anzitutto la ricusazione del primo giudice facendo valere

una violazione del principio d’indipendenza per la sua appartenenza alla

magistratura ticinese, che “essendo

nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllati,

ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie”. Reputa il primo giudice

prevenuto per essere collega del Pretore __________ e per avere emesso una

serie di sentenze “praticamente

tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati” suoi.

3.1

La

parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità

giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura

viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto

(art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo

di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49

cpv. 1 CPC). Il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente

perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20

consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66

consid. 4.3; Tappy in:

CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC).

3.2

Nel caso specifico, i motivi di ricusa

invocati dalla reclamante le sono noti da tempo, come le era nota l’identità

del primo giudice già dalla comunicazione delle istanze di rigetto (act. I),

così ch’essa avrebbe dovuto presentare la domanda di ricusazione già in prima

sede alla pretura viciniore, ovvero alla Pretura di Lugano, sezione 3 (art. 36

cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL

3.1.1

]). La richiesta in esame risulta quindi doppiamente irricevibile, da un

canto perché è perenta e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera.

4.

Sempre

sul piano formale, per la prima volta in questa sede la reclamante solleva l’eccezione

di difetto di legittimazione del rappresentante della controparte, lamentando

il fatto che il rappresentante dell’istanza, l’UIPA, non abbia prodotto una

procura, né dimostrato che lo Stato del Canton Ticino sia un’enti­­tà dotata di

personalità giuridica e neppure indicato chi era competente a conferire

regolare procura all’UIPA. Alla reclamante risulta d’altronde che

contrariamente allo Stato tale unità amministrativa sia sprovvista di

personalità giuridica e non lo possa quindi validamente rappresentare.

4.1

Se

è vero che il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60

CPC), tra cui la legittimazione delle parti e dei loro rappresentanti (art. 59

cpv. 2 lett. c CPC), nel caso concreto il Pretore non aveva alcuna ragione di

verificare quella dell’istante e del suo rappresentante poiché è ovvia, tanto

che neppure la reclamante l’ha contestata in prima sede.

4.2

Del

resto la personalità giuridica dello Stato non è seriamente contestabile, e,

come visto, pure la stessa reclamante l’ha ammessa nel reclamo subito dopo

averne lamentato la carente dimostrazione. Ad ogni modo, questa Camera ha già

avuto di ricordare all’__________ RE 1, in una causa in cui compariva come

patrocinatrice, che il Cantone Ticino ha la personalità giuridica in

quanto corporazione territoriale di diritto pubblico (v. Huguenin/ Reitze in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC), e dunque la

capacità di stare in lite per l’incasso dei propri crediti, e può farsi

rappresentare dagli organi da lui designati, sebbene essi non abbiano

personalità giuridica propria (sentenza della CEF 14.2015.212 dell’11 marzo

2016, consid. 5 con rinvii) – a ben vedere del resto, come per il consiglio d’amministra­zione

delle società anonime i rappresentanti dello Stato sono i funzionari (o il

singolo funzionario se è abilitato ad agire singolar­mente) dell’organo

(dipartimento, divisione, ufficio …) designato dalla legge, che loro hanno

personalità giuridica.

4.3

Nel

caso in esame, il firmatario delle istanze, il capo dell’UIPA __________,

risulta validamente autorizzato a rappresentare singolarmente lo Stato del

Canton Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio

davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere (compresi quindi i

giudici del rigetto dell’opposizione) in virtù della risoluzione n. 3490 del Consiglio

di Stato del 21 giugno 2011 (doc. U prodotto nella causa parallela

SO.2015.2458, v. l’odierna sentenza della CEF nell’inc. 14.2016.156 consid. 3.1),

sia come funzionario dell’UIPA (n. 1.3) sia come funzionario dirigente (n. 1.1

e art. 1 cpv. 3 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni

dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.2]). Tra le competenze dell’UIPA rientra

l’incasso delle spese processuali, pene pecuniarie e multe decise dalle

autorità giudiziarie cantonali e dal Ministero pubblico (art. 1 cpv. 2 del Regolamento

di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [RL 3.1.1.7.3]).

4.4

Quanto

alla censurata mancanza di procura, basta rilevare che solo i rappresentanti

contrattuali sono tenuti a presentarne una se lo esige il giudice, come risulta

dalla marginale dell’art. 68 CPC, non i rappresentanti legali, i cui poteri,

per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto pubblico come lo Stato del

Canton Ticino, sono disciplinati dal diritto cantonale (DTF 112 II 89 consid.

1/b; Jeandin in:

CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 1 e 8 ad art. 67 CPC con altri rinvii), ovvero

nel caso di specie dalla normativa indicata al considerando precedente, che

risulta tuttora in vigore. Infondata, la censura di

difetto di legittimazione va respinta.

5.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

Nelle

sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante

erano validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escussa

e non ha preso in considerazione i crediti che l’escussa ha accennato di poter

opporre in compensazione, non avendo la stessa prodotto alcunché in merito a

tali contropretese.

7.

Nel

reclamo l’__________ RE 1 contesta l’identità tra l’escutente indicato sui

precetti esecutivi (lo Stato del Canton Ticino) e l’autore delle decisioni

invocate quale titolo di rigetto definitivo (il Tribunale cantonale

amministrativo). Si duole inoltre che il Pretore non abbia sospeso le procedure

di rigetto in attesa delle risposte di due Consiglieri di Stato da lei

interpellati in vista di ottenere un condono o la compensazione dei crediti

posti in esecuzione con aspettative sue basate sull’abbandono di due procedimenti

penali avviati nei suoi confronti.

8.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

8.1

Nel

caso in esame, neppure la reclamante contesta che le decisioni prodotte dall’escutente

siano esecutive e costituiscano pertanto di principio validi titoli di rigetto

definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF almeno per gli importi posti in

esecuzione, ciò che risulta pacificamente dagli atti (per l’inc. __________:

combinati doc. B dispositivi n. 1-2 e C disp. n. 1, doc. D disp. n. 2, doc. F

disp. n. 2 e doc. G disp. n. 2; per l’inc. __________: doc. B, C, D, E e F,

disp. 2; per l’inc. __________: combinati doc. B e C disp. 2, doc. E disp. 2,

doc. G disp. 2, doc. I disp. 2, doc. M disp. 2, doc. O pag. 3, doc. P disp. 3,

doc. Q disp. 4, doc. R disp. 3 e combinati doc. S e T disp. 2).

8.2

La

reclamante si limita in questa sede a censurare la mancata identità tra uno

degli escutenti indicato su due dei tre noti precetti esecutivi e l’autore di

alcune delle decisioni invocate quali titoli di rigetto. Sennonché il Tribunale

cantonale amministrativo, citato dalla reclamante, è soltanto un organo

(giudicante) del Cantone Ticino ed emette le decisioni su tasse, spese e multe

per conto dello Stato, cui spettano per legge (art. 4 cpv. 1 della legge sulla

tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5]). Dal profilo materiale sussiste quindi

identità tra creditore ed escutente, in ambedue casi lo Stato del Canton

Ticino. Anche su questo punto il reclamo è sprovvisto di fondamento.

9.

A

conforto della sua richiesta di sospensione della procedura presentata in prima

sede, la reclamante non cita alcuna base legale. Ora, una sospensione della

causa di rigetto dell’opposizio­ne è in linea di massima esclusa, stante l’esigenza

di celerità che caratterizza questo genere di procedimento (cfr. art. 84

cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, consid. 6.2). L’__________

RE 1 neppure pretende per avventura che i suoi interventi presso i due Consiglieri

di Stato abbiano effetto sospensivo o estintivo prima di un eventuale condono o

compensazione effettivi. Quanto al ricorso contro la decisione della

Commissione di disciplina, la reclamante non ha dimostrato che abbia avuto

effetto sospensivo e comunque l’impugnazione è stata respinta in gran parte dal

Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 aprile 2014 (inc. __________,

doc. C nel­l’inc. __________, dispositivo n. 1), che ha soltanto ridotto la

multa da fr. 3'000.– a fr. 2'700.–, ciò di cui si è tenuto conto nel

precetto esecutivo e nell’istanza. Pure su questo punto le sentenze impugnate

resistono alla critica.

10.

Tutti

e tre i reclami vanno pertanto respinti, ciò che rende senza oggetto le domande

di effetto sospensivo.

11.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di rispettivamente

fr. 7'650.–, 5'350.– e 7'050.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 è irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

4. Il

reclamo nella causa __________ è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

5. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

6. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).