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Decisione

14.2016.160

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità

13 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza fissata per l’8 giugno 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 7 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il

fallimento dell’RE 1 (recte: del proprio titolare B__________) a far tempo dall’8 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata B__________ è insorto a questa Camera con

un reclamo del 22 luglio 2016 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 25 luglio 2016 il

presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il 3 e il 12 agosto nonché il 9 settembre 2016 il reclamante ha

prodotto ulteriori documenti destinati a rendere verosimile la propria

solvibilità. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta il 12 luglio 2016 alla RE 1,

il termine di 10 giorni è scaduto il 22 luglio 2016 durante le ferie estive

(dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al

terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.

145.

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto 2016, il 1° agosto

essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). Il reclamo e il primo complemento del

3.

agosto sono quindi tempestivi.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di

Lugano il 19 luglio 2016 relativa al versamento di fr. 569.70 a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’11 luglio 2016)

prodotto dal reclamante (doc. P) si evince che nei suoi confronti erano pendenti

34.

esecuzioni per più di fr. 170'000.–, ma nessun atto di carenza di beni.

Oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento, il 19 luglio 2016 il

reclamante ha però pagato altre 5 esecuzioni per quasi fr. 7'000.– (doc.

Q) e il 3 agosto ha estinto ulteriori due esecuzioni e parzialmente una terza

con un versamento complessivo di fr. 10'000.– (doc. T accluso al primo

complemento di reclamo). Per 14 esecuzioni sta d’altronde pagando regolarmente all’UE

quote di fr. 2'083.– mensili, aumentate a fr. 2'500.– dal febbraio

del 2016 (doc. R e S). Non si nasconde, invero, che il

pignoramento di salario appare d’acchito insufficiente per saldare tutte e 14

le esecuzioni, che all’11 luglio ammontavano in totale a quasi fr. 80'000.–

(doc. S). Sennonché il reclamante ha reso verosimile di disporre di altre

risorse (il saldo di un conto presso la __________ di poco meno di fr. 16'000.–

[doc. I] e un credito di fr. 50'000.– nei confronti della M__________

[doc. L]), che ha già iniziato a impiegare per ridurre il proprio debito. Incassa

inoltre mensilmente dalla stessa M__________

somme rilevanti (che variano a dipendenza dei mesi da fr. 30'000.– a fr. 60'000.–,

doc. L), che gli permetterebbero verosimilmente di ridurre il suo indebitamento

con rate superiori a quelle attualmente corrisposte all’UE, cui pare del resto

opportuno comunicare tale informazione.

Ciò

porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che la capacità di pagamento del/la reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria

può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di

B__________ va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 7 luglio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

nei confronti della RE 1 (recte di B__________) è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di B__________.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di B__________.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di B__________. La parte eccedente dell’anticipo

corrisposto dal/la reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al

CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al

soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio di esecuzione,

Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3 in vista dell’adempimento

delle proprie incombenze);

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).