14.2016.160
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità
13 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.160
Lugano
13 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 8 aprile 2016 da
CO 1
contro
B__________,
(titolare della ditta individuale RE 1,
patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 luglio 2016 presentato da B__________
contro la decisione emessa il 7 luglio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’8
aprile 2016 il Fondo __________ CO 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 388.24 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza fissata per l’8 giugno 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 7 luglio 2016 il Pretore ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 (recte: del proprio titolare B__________) a far tempo dall’8 luglio 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata B__________ è insorto a questa Camera con
un reclamo del 22 luglio 2016 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 25 luglio 2016 il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 3 e il 12 agosto nonché il 9 settembre 2016 il reclamante ha
prodotto ulteriori documenti destinati a rendere verosimile la propria
solvibilità. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta il 12 luglio 2016 alla RE 1,
il termine di 10 giorni è scaduto il 22 luglio 2016 durante le ferie estive
(dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al
terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145.
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto 2016, il 1° agosto
essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). Il reclamo e il primo complemento del
3.
agosto sono quindi tempestivi.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di
Lugano il 19 luglio 2016 relativa al versamento di fr. 569.70 a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’11 luglio 2016)
prodotto dal reclamante (doc. P) si evince che nei suoi confronti erano pendenti
34.
esecuzioni per più di fr. 170'000.–, ma nessun atto di carenza di beni.
Oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento, il 19 luglio 2016 il
reclamante ha però pagato altre 5 esecuzioni per quasi fr. 7'000.– (doc.
Q) e il 3 agosto ha estinto ulteriori due esecuzioni e parzialmente una terza
con un versamento complessivo di fr. 10'000.– (doc. T accluso al primo
complemento di reclamo). Per 14 esecuzioni sta d’altronde pagando regolarmente all’UE
quote di fr. 2'083.– mensili, aumentate a fr. 2'500.– dal febbraio
del 2016 (doc. R e S). Non si nasconde, invero, che il
pignoramento di salario appare d’acchito insufficiente per saldare tutte e 14
le esecuzioni, che all’11 luglio ammontavano in totale a quasi fr. 80'000.–
(doc. S). Sennonché il reclamante ha reso verosimile di disporre di altre
risorse (il saldo di un conto presso la __________ di poco meno di fr. 16'000.–
[doc. I] e un credito di fr. 50'000.– nei confronti della M__________
[doc. L]), che ha già iniziato a impiegare per ridurre il proprio debito. Incassa
inoltre mensilmente dalla stessa M__________
somme rilevanti (che variano a dipendenza dei mesi da fr. 30'000.– a fr. 60'000.–,
doc. L), che gli permetterebbero verosimilmente di ridurre il suo indebitamento
con rate superiori a quelle attualmente corrisposte all’UE, cui pare del resto
opportuno comunicare tale informazione.
Ciò
porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che la capacità di pagamento del/la reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria
può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di
B__________ va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 7 luglio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
nei confronti della RE 1 (recte di B__________) è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di B__________.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di B__________.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di B__________. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dal/la reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al
CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al
soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio di esecuzione,
Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3 in vista dell’adempimento
delle proprie incombenze);
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).