14.2016.163
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di una seconda proroga del termine per presentare le osservazioni all’istanza
1 dicembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.163
Lugano
1 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco
promossa con istanza 6 maggio 2016 da
CO 1,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 5 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 26 luglio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11
marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso l’ex
marito RE 1 per l’incasso di fr. 1'685.– oltre agli interessi del 5% dal 4
dicembre 2015, di fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 gennaio
2016 e di fr. 1'185.– oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2016,
indicando quali titoli di credito rispettivamente gli “alimenti e assegni figli dicembre 2015”, gli “alimenti di gennaio” e quelli di “febbraio 2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Giubiasco.
C. Nel
termine impartitogli dal Giudice di pace per la presentazione di osservazioni
scritte, il 25 maggio RE 1 ha formulato una richiesta di proroga “di almeno due mesi a causa della [sua] grave situazione di salute”, producendo a giustificazione della stessa un certificato medico del
19 aprile 2016 con cui il dr. __________ C__________, psichiatra e
psicoterapeuta FMH, attesta che il suo paziente “presenta attualmente uno scompenso psichico di registro
affettivo”, concludendo che questa “problematica psicopatologica” lo rende, tra l’altro, “totalmente
incapace di far fronte con lucidità, determinazione, coerenza, lungimiranza e
ponderazione agli impegni inerenti la procedura di divorzio in corso e ad altre
pratiche ad essa collegate”. In parziale accoglimento
di tale richiesta, il 9 giugno 2016 il Giudice di pace ha prorogato di 30
giorni il termine per presentare le osservazioni, con l’avvertenza che, in caso
di silenzio, egli avrebbe statuito in base all’istanza e alla documentazione
prodotta. Il convenuto è rimasto silente. Il 21 giugno 2016, il primo giudice
ha respinto la richiesta della procedente di ricevere una copia del suddetto
certificato medico.
D. Statuendo con decisione del 26 luglio 2016, il Giudice di pace ha
“parzialmente” (in realtà integralmente) accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.–
a favore dell’istante. La decisione sulle spese esecutive, non menzionate nell’istanza,
è stata lasciata all’ufficio d’esecuzione.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2016 per ottenere l’assegnazione
di un ulteriore termine fino al 31 ottobre 2016 entro il quale inoltrare le sue
osservazioni all’istanza, così da potersi “adeguatamente difendere”
siccome “la malattia non è
guarita”. Visto l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la notifica avvenuta il 30 luglio 2016 durante le ferie estive (art. 56 n. 2
LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96
III 50 consid. 3), è scaduto venerdì 12 agosto 2016. Presentato il 5 agosto, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). È dunque inammissibile il certificato
medico del 14 giugno 2016 che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col
reclamo. Comunque sia, tale documento – come si vedrà – è irrilevante ai fini
del presente giudizio.
2.
A
giustificazione della sua richiesta di proroga RE 1 invoca il fatto che “la malattia non è guarita”, una delle sue cause riguardando proprio la questione dei contributi
alimentari a seguito del divorzio, e fa valere di aver già “provato ad entrare nel merito della replica [recte: risposta] senza averne la forza di arrivare
alla fine”.
2.1
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo
alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni
(art. 253 CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la
seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni
scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda
prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Ove non sia manifestamente
infondata, tardiva o abusiva, l’inoltro dell’istanza di
proroga sospende automaticamente il termine assegnato al richiedente (cfr. Benn in:
Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC;
Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC).
2.2
Nella
fattispecie RE 1 non ha chiesto una nuova proroga entro la scadenza, di 30
giorni, di quella concessagli dal Giudice di pace con decisione del 9 giugno
2016.
Eppure una nuova domanda di proroga appariva alla sua portata, dal
momento ch’egli è riuscito a formulare la prima domanda di proroga, l’e-mail
trasmessa al Giudice di pace il 2 agosto 2016 e il reclamo in esame. La richiesta
di protrazione formulata con il reclamo è pertanto tardiva (art. 144 cpv. 2
CPC) e di conseguenza inammissibile, per tacere del fatto che nella procedura
sommaria è in linea di massima esclusa una seconda proroga (Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 144 CPC).
2.3
A scanso di equivoci sia precisato che la domanda di ricusa del giudice
del divorzio, che il reclamante afferma di avere formulato nel mese di aprile
2016, non è di rilievo nella causa in rassegna, poiché la decisione cautelare,
emessa dallo stesso giudice, sulla quale si fonda l’istanza risale già al 1°
dicembre 2014. Orbene, RE 1 non allega di avere impugnato tale sentenza. In
ogni caso è noto a questa Camera ch’egli ha appena ritirato l’appello contro
la decisione che aveva respinto l’istanza di ricusa (decreto di stralcio della
prima Camera civile del Tribunale d’appello 11.2016.115 del 24 novembre
2016).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'055.–, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).