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Decisione

14.2016.163

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di una seconda proroga del termine per presentare le osservazioni all’istanza

1 dicembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Giubiasco.

C. Nel

termine impartitogli dal Giudice di pace per la presentazione di osservazioni

scritte, il 25 maggio RE 1 ha formulato una richiesta di proroga “di almeno due mesi a causa della [sua] grave situazione di salute”, producendo a giustificazione della stes­sa un certificato medico del

19 aprile 2016 con cui il dr. __________ C__________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH, attesta che il suo paziente “presenta attualmente uno scompenso psichico di registro

affettivo”, concludendo che questa “problematica psicopatologica” lo rende, tra l’altro, “totalmente

incapace di far fronte con lucidità, determinazione, coerenza, lungimiranza e

ponderazione agli impegni inerenti la procedura di divorzio in corso e ad altre

pratiche ad essa collegate”. In parziale accoglimento

di tale richiesta, il 9 giugno 2016 il Giudice di pace ha prorogato di 30

giorni il termine per presentare le osservazioni, con l’avvertenza che, in caso

di silenzio, egli avrebbe statuito in base all’istanza e alla documentazione

prodotta. Il convenuto è rimasto silente. Il 21 giugno 2016, il primo giudice

ha respinto la richiesta della procedente di ricevere una copia del suddetto

certificato medico.

D. Statuendo con decisione del 26 luglio 2016, il Giudice di pace ha

“parzialmente” (in realtà integralmente) accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante. La decisione sulle spese esecutive, non menzionate nell’istanza,

è stata lasciata all’ufficio d’esecu­­zione.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2016 per ottenere l’assegnazione

di un ulteriore termine fino al 31 ottobre 2016 entro il quale inoltrare le sue

osservazioni all’istanza, così da potersi “adeguatamente difendere”

siccome “la malattia non è

guarita”. Visto l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

la notifica avvenuta il 30 luglio 2016 durante le ferie estive (art. 56 n. 2

LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96

III 50 consid. 3), è scaduto venerdì 12 agosto 2016. Presentato il 5 agosto, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). È dunque inammissibile il certificato

medico del 14 giugno 2016 che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col

reclamo. Comunque sia, tale documento – come si vedrà – è irrilevante ai fini

del presente giudizio.

2.

A

giustificazione della sua richiesta di proroga RE 1 invoca il fatto che “la malattia non è guarita”, una delle sue cause riguardando proprio la questione dei contributi

alimentari a seguito del divorzio, e fa valere di aver già “provato ad entrare nel merito della replica [recte: risposta] senza averne la forza di arrivare

alla fine”.

2.1

Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo

alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni

(art. 253 CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la

seconda soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni

scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda

prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Ove non sia manifestamente

infondata, tardiva o abusiva, l’inoltro dell’istanza di

proroga sospende automaticamente il termine assegnato al richiedente (cfr. Benn in:

Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 7 ad art. 144 CPC;

Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC).

2.2

Nella

fattispecie RE 1 non ha chiesto una nuova proroga entro la scadenza, di 30

giorni, di quella concessagli dal Giudice di pace con decisione del 9 giugno

2016.

Eppure una nuova domanda di proroga appariva alla sua portata, dal

momento ch’egli è riuscito a formulare la prima domanda di proroga, l’e-­mail

trasmessa al Giudice di pace il 2 agosto 2016 e il reclamo in esame. La richiesta

di protrazione formulata con il reclamo è pertanto tardiva (art. 144 cpv. 2

CPC) e di conseguenza inammissibile, per tacere del fatto che nella procedura

sommaria è in linea di massima esclusa una seconda proroga (Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 144 CPC).

2.3

A scanso di equivoci sia precisato che la domanda di ricusa del giudice

del divorzio, che il reclamante afferma di avere formulato nel mese di aprile

2016, non è di rilievo nella causa in rassegna, poiché la decisione cautelare,

emessa dallo stesso giudice, sulla quale si fonda l’istanza risale già al 1°

dicembre 2014. Orbene, RE 1 non allega di avere impugnato tale sentenza. In

ogni caso è noto a questa Camera ch’egli ha appena ritirato l’ap­­pello contro

la decisione che aveva respinto l’istanza di ricusa (decreto di stralcio della

prima Camera civile del Tribunale d’ap­­pello 11.2016.115 del 24 novembre

2016).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'055.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).