14.2016.165
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Asserita tardiva consegna della cosa venduta. Eccezione di compensazione del prezzo di compravendita con il danno consecutivo al ritar
7 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.165
Lugano
7 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.458 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 maggio
2016 da
CO 1
(rappresentata dalla RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 aprile 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 21'242.90
oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2015, indicando quale titolo di
credito il contratto concluso tra le parti il 13 marzo 2015 relativo alla
consegna e all’installazione di due “strumenti CO 1 600 più Software”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 maggio
2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è implicitamente opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 9 giugno 2016, chiedendo uno sconto significativo
di € 10'000.–. Nella replica del 15 giugno, l’istante ha
confermato la sua domanda respingendo la proposta di transattiva. Nella duplica
dell’11 luglio, ritenuta irricevibile dal primo giudice, la convenuta ha
ribadito la propria posizione.
C. Statuendo con decisione 13 luglio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Il
29 luglio 2016, la RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di riesaminare la sua
“missiva” (recte: decisione) del 13 luglio 2016 ribadendo le proprie
argomentazioni. Interpellata dal primo giudice, il 6 agosto la società ha poi
precisato che il suo scritto del 29 luglio era da intendere quale reclamo contro
la decisione del 13 luglio 2016. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 21
luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Il successivo scritto del 6 agosto,
nella misura in cui non si limita a confermare la volontà della RE 1 di
ricorrere, non può invece essere considerato come un complemento del reclamo,
poiché inoltrato più di dieci giorni dopo la notifica della sentenza impugnata.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato il contratto di
compravendita firmato dalle parti il 13 marzo 2015 come un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e ha pertanto
rigettato l’opposizione in via provvisoria.
4.
Nel
reclamo la RE 1 non disconosce il credito dell’istante ma eccepisce l’inadempienza
di cui rende responsabile la venditrice, facendo valere che la merce ordinata
non è avvenuta nei termini pattuiti.
5.
Un
contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita,
purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione
che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se
il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale
federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1°
settembre 2011 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2015.179 del 7 gennaio 2016
consid. 5.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.1
Avendo
di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehelin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita
non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia
eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente
(art. 82 CO). Tale eccezione, tuttavia, è inopponibile in caso d’esecuzione (o
di offerta di esecuzione) della controprestazione (Hohl in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad
art. 82 CO), pur tardiva, (purché il compratore non abbia, prima
di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art.
190.
CO).
5.2
Nel
caso specifico, la reclamante non contesta né la validità del contratto – che
comunque è pacifica – né l’effettiva fornitura della merce ordinata in uno stato conforme a quanto pattuito, ma lamenta il
ritardo con cui essa sarebbe avvenuta, esigendo di tenere conto nel prezzo da
pagare dei danni economici e d’immagine (rispetto al proprio cliente cinese)
da lei subìti. Essendo la cosa venduta stata consegnata al cliente finale con
il tacito consenso della reclamante, la quale non invoca la rescissione del
contratto, l’eccezione dell’art. 82 CO non è opponibile alla venditrice. D’altronde
non risulta dal tenore del contratto di compravendita (doc. B) né da altri
documenti agli atti che il pagamento del prezzo di acquisto fosse vincolato
alla fornitura tempestiva della merce, e in verità il contratto neppure
menziona alcuna data di consegna. Esso costituisce dunque un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF) per il
credito posto in esecuzione.
6.
L’eccezione
fondata sull’asserito danno subìto dalla reclamante, con cui essa pare
implicitamente di voler compensare, a concorrenza di € 10'000.–, il credito
posto in esecuzione con la propria pretesa in risarcimento del danno, ricade
sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.1
In virtù di questa norma, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.2
Nel
caso in esame, in prima sede la RE 1 si è limitata ad allegare che a causa del
ritardo con cui l’istante avrebbe messo in funzione il sistema di colorimetria
venduto, il suo cliente cinese avrebbe contestato la fornitura e bloccato il
pagamento, motivo per cui la convenuta ha chiesto la concessione di uno sconto
di € 10'000.– impegnandosi a tale condizione a provvedere immediatamente
al pagamento del saldo (osservazioni all’istanza del 9 giugno 2016). Non si può
invece tenere conto della duplica né dei documenti che vi sono allegati, la
reclamante non avendo contestato la decisione del Pretore aggiunto di ritenerla
tardiva e quindi irricevibile. Ora, le allegazioni contenute nelle osservazioni
all’istanza non state minimamente rese verosimili con riscontri concreti e oggettivi.
L’eccezione dell’escussa non poteva quindi ch’essere respinta. Infondato, il
ricorso va di conseguenza respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'242.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).