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Decisione

14.2016.165

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Asserita tardiva consegna della cosa venduta. Eccezione di compensazione del prezzo di compravendita con il danno consecutivo al ritar

7 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 maggio

2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è implicitamente opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 9 giugno 2016, chiedendo uno sconto significativo

di € 10'000.–. Nella replica del 15 giugno, l’istante ha

confermato la sua domanda respingendo la proposta di transattiva. Nella duplica

dell’11 luglio, ritenuta irricevibile dal primo giudice, la convenuta ha

ribadito la propria posizione.

C. Statuendo con decisione 13 luglio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Il

29 luglio 2016, la RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di riesaminare la sua

“missiva” (recte: decisione) del 13 luglio 2016 ribadendo le proprie

argomentazioni. Interpellata dal primo giudice, il 6 agosto la società ha poi

precisato che il suo scritto del 29 luglio era da intendere quale reclamo contro

la decisione del 13 luglio 2016. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 luglio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 21

luglio, in concreto il reclamo è tempestivo. Il successivo scritto del 6 agosto,

nella misura in cui non si limita a confermare la volontà della RE 1 di

ricorrere, non può invece essere considerato come un complemento del reclamo,

poiché inoltrato più di dieci giorni dopo la notifica della sentenza impugnata.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato il contratto di

compravendita firmato dalle parti il 13 marzo 2015 come un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e ha pertanto

rigettato l’opposizione in via provvisoria.

4.

Nel

reclamo la RE 1 non disconosce il credito dell’istante ma eccepisce l’inadempienza

di cui rende responsabile la venditrice, facendo valere che la merce ordinata

non è avvenuta nei termini pattuiti.

5.

Un

contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita,

purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione

che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se

il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale

federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1°

settembre 2011 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2015.179 del 7 gennaio 2016

consid. 5.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.1

Avendo

di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehe­lin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita

non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia

eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente

(art. 82 CO). Tale eccezione, tuttavia, è inopponibile in caso d’esecuzione (o

di offerta di esecuzione) della controprestazione (Hohl in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad

art. 82 CO), pur tardiva, (purché il compratore non abbia, prima

di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art.

190.

CO).

5.2

Nel

caso specifico, la reclamante non contesta né la validità del contratto – che

comunque è pacifica – né l’effettiva fornitura della merce ordinata in uno stato conforme a quanto pattuito, ma lamenta il

ritardo con cui essa sarebbe avvenuta, esigendo di tenere conto nel prezzo da

pagare dei danni economici e d’imma­gine (rispetto al proprio cliente cinese)

da lei subìti. Essendo la cosa venduta stata consegnata al cliente finale con

il tacito consenso della reclamante, la quale non invoca la rescissione del

contratto, l’eccezione dell’art. 82 CO non è opponibile alla venditrice. D’altronde

non risulta dal tenore del contratto di compravendita (doc. B) né da altri

documenti agli atti che il pagamento del prezzo di acquisto fosse vincolato

alla fornitura tempestiva della merce, e in verità il contratto neppure

menziona alcuna data di consegna. Esso costituisce dunque un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF) per il

credito posto in esecuzione.

6.

L’eccezione

fondata sull’asserito danno subìto dalla reclamante, con cui essa pare

implicitamente di voler compensare, a concorrenza di € 10'000.–, il credito

posto in esecuzione con la propria pretesa in risarcimento del danno, ricade

sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF.

6.1

In virtù di questa norma, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.2

Nel

caso in esame, in prima sede la RE 1 si è limitata ad allegare che a causa del

ritardo con cui l’istante avrebbe messo in funzione il sistema di colorimetria

venduto, il suo cliente cinese avrebbe contestato la fornitura e bloccato il

pagamento, motivo per cui la convenuta ha chiesto la concessione di uno sconto

di € 10'000.– impegnandosi a tale condizione a provvedere immediatamente

al pagamento del saldo (osservazioni all’istanza del 9 giugno 2016). Non si può

invece tenere conto della duplica né dei documenti che vi sono allegati, la

reclamante non avendo contestato la decisione del Pretore aggiunto di ritenerla

tardiva e quindi irricevibile. Ora, le allegazioni contenute nelle osservazioni

all’istanza non state minimamente rese verosimili con riscontri concreti e oggettivi.

L’eccezione dell’escussa non poteva quindi ch’essere respinta. Infondato, il

ricorso va di conseguenza respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'242.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).