14.2016.166
Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo
19 settembre 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.166
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da
RE 1
contro
CO 1 Lugano
giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito
Considerandi
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato
pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese;
che
statuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto
l’istanza (recte: l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha
versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio
dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016,
entro il termine di dieci giorni impartitole;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere
ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento –
è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett.
a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già
il 17 giugno (tracciamento EasyTrack dell’invio n. __________), in concreto il
reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF
[RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).