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Decisione

14.2016.166

Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo

19 settembre 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.166

Lugano

19 settembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da

RE 1

contro

CO 1 Lugano

giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito

Considerandi

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di ese­cuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato

pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese;

che

statuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto

l’istanza (recte: l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha

versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio

dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016,

entro il termine di dieci giorni impartitole;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere

ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento –

è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett.

a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1

LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già

il 17 giugno (tracciamento Easy­Track dell’invio n. __________), in concreto il

reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

[RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).