14.2016.168
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di subappalto. Tempestività della segnalazione di difetti. Statuizione “ultra petita”. Spese processuali in parte a carico dello Stato
16 dicembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.168
Lugano
16 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa
con istanza 15 marzo 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 marzo 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 993.60
oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2016, indicando quale titolo di
credito il “Mancato pagamento
del saldo 10% per lavoro di sostituzione integrale di un lift”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 marzo 2016
l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 13 aprile 2016.
C. Statuendo con decisione del 9 agosto
2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta, probabilmente per svista, per fr. 1'850.– (anziché fr. 993.60)
oltre agli interessi del 5% dal 3 (anziché dal 1°) marzo 2016, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 4 settembre 2016, l’CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più
presto il 10 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
subappalto concluso dalle parti circa la sostituzione integrale di un
ascensore per persone costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per l’ultima rata (del 10%) della retribuzione pattuita posta in esecuzione,
oltre agli interessi di mora a contare dalla prima valida messa in mora,
reputata essere la data dell’emissione del precetto esecutivo (3 marzo 2016). Egli
non ha esaminato gli argomenti, qualificati di merito, esposti dalla convenuta
nelle osservazioni all’istanza, ritenendoli esulare dalla procedura di rigetto
e rinviando la parte all’azione di disconoscimento di debito.
4.
Nel
reclamo la RE 1 si limita ad affermare che il contratto di subappalto non costituisce
un riconoscimento di debito, né quindi un titolo di rigetto provvisorio della
sua opposizione, “ma piuttosto il contrario”.
Rimprovera inoltre al primo giudice di avere rigettato l’opposizione per fr. 1'850.–
oltre agli interessi mentre la somma indicata sul precetto esecutivo è di soli fr. 993.60
più interessi.
5.
Sulla questione del titolo di rigetto il reclamo non è minimamente
motivato, e risulta pertanto inammissibile, non bastando al reclamante, per
adempiere il requisito di motivazione posto all’art. 321 cpv. 1 CPC, semplicemente
negare l’opinione del primo giudice senza alcuna spiegazione. Tuttavia, in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di appalto firmato dal committente costituisce in linea di massima un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede convenuta fintanto
che l’opera sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti (art. 372 CO
e 82 cpv. 1 LEF).
a) Stante
il carattere bilaterale sinallagmatico del contratto d’appalto (DTF 89 II
235), è discussa la questione di sapere se il committente escusso deve rendere
verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento o d’incorretto
adempimento della controprestazione (art. 82 CO) e non solo asserirla (prassi
di Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui formulare tale eccezione
in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimili le proprie
allegazioni) per obbligare l’appaltatore escutente a dovere dimostrare la
corretta esecuzione dell’opera (cosiddetta “Basler Praxis”, riferita alla
prassi di Basilea-Città). Nelle sue ultime decisioni la Camera ha lasciato il
quesito aperto (inc. 14.2015.246 del 28 aprile 2016, RtiD 2016 II 662 n. 48c
consid. 5.2; 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 6.5; 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 659
n. 47c consid. 7.1).
b) In
un caso come nell’altro, ad ogni modo, il committente, sul quale grava un onere
di verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte
(art. 367 CO), deve rendere verosimile, in conformità dell’art. 82 cpv. 2 LEF, di
avere adempiuto tempestivamente tale onere (la cui prova gli incombe: DTF 118
II 147 consid. 3/a), altrimenti il giudice può considerare plausibile la perenzione
dell’eccezione di cattivo adempimento per quanto attiene alla procedura di
rigetto dell’opposizione, e per converso il carattere incondizionato della
pretesa dell’istante (già citata sentenza
della CEF 14.2015.138, consid. 7.2; 14.2006.25 del 20 giugno 2006 consid. 1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 104 e 128 ad art. 82 LEF).
5.2
Nel
caso specifico, il contratto di subappalto concluso dalle parti circa la sostituzione
integrale di un ascensore per persone (doc. A accluso all’istanza), debitamente
firmato dalla RE 1, costituisce in sé un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e di conseguenza un titolo di rigetto provvisorio, per
fr. 9'200.– più IVA e interessi di mora del 5% (art. 104 CO) dal 1° marzo
2016.
(come richiesto dall’istante, siccome l’ultima rata posta in esecuzione
era esigibile già 30 giorni dopo la messa in funzione dell’impianto, pattuita
per il 18 dicembre 2015). Risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che la
convenuta ha eccepito la carente conformità dell’opera con gli impegni assunti
e preteso di compensare l’ultima rata (del 10%) della retribuzione con i danni
da essa subiti. Il Giudice di pace ha considerato che si trattasse di argomenti
di merito esulanti dalla procedura di rigetto. A torto. Come appena esposto, l’esigibilità
della mercede dipende dalla corretta esecuzione dell’opera, ciò che si evince anche
dal contratto in esame, per cui la retribuzione di fr. 9'200.– più IVA è
dovuta “per tutte le prestazioni summenzionate”
(doc. A). Occorreva di conseguenza valutare se la RE 1 aveva reso verosimile o,
volendo seguire la “Basler Praxis” (sopra consid. 5.1/a), allegato in modo non
palesemente insostenibile la carente esecuzione del contratto da parte dell’CO
1.
5.3
Sennonché
quest’ultima, già nell’istanza, aveva allegato che l’ascensore è stato
consegnato il 18 dicembre 2015 come convenuto “senza
contestazioni scritte”, producendo a sostegno della sua affermazione
una serie di email scambiati tra i responsabili delle due parti (doc. B), e
nelle osservazioni al reclamo essa ribadisce che la reclamante non le ha fatto
pervenire alcuna contestazione verbale o scritta entro il termine di un mese
dalla consegna previsto nel contratto. In queste circostanze incombeva allora
alla RE 1 di rendere verosimile di avere tempestivamente comunicato alla
subappaltatrice (o “assuntrice”) i difetti che ora invoca. Orbene, la prima
comunicazione figurante tra i documenti prodotti dalla reclamante in prima sede
risale al 10 marzo 2016, ovvero quasi tre mesi dopo la consegna del lift e due
mesi dopo la perizia 15 gennaio 2016 dell’ing. __________. Tale segnalazione
non può dirsi effettuata “appena lo consenta l’ordinario corso degli affari” nel
senso dell’art. 367 cpv. 1 CO, e neppure entro il termine di trenta giorni
dalla consegna stabilito dalle parti per il pagamento dell’ultima rata. L’eccezione
di cattivo adempimento dell’opera pare così, in questa sede,
verosimilmente perenta, sicché la decisione impugnata, nella misura in cui accoglie
l’istanza, va confermata, ancorché per un altro motivo. L’odierno
pronunciato, comunque sia, non priva la reclamante del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 83 cpv. 2 LEF e sopra consid.
2).
6.
Per quanto riguarda invece l’ammontare di fr. 1'850.–
oltre agli interessi per cui è stata rigettata l’opposizione della convenuta, essa
evidenzia a ragione che il rigetto non
può per sua natura vertere su un importo superiore a quello posto in esecuzione
(v. Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 125 in fondo). Del resto anche l’CO 1, sia nell’istanza
che nelle proprie osservazioni al reclamo, postula il pagamento di soli fr. 993.60
oltre agli interessi di mora, e non della somma di fr. 1'850.– indicata verosimilmente per errore nella
sentenza impugnata. Su questo punto il reclamo si rivela quindi fondato,
siccome il primo giudice ha statuito “ultra petita”, ovvero ha
aggiudicato all’istante più di quanto abbia domandato in contrasto con il
disposto dell’art. 58 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2015.144 consid.
6). Ciò posto, la decisione impugnata va riformata nel senso di ridurre l’importo
a quanto richiesto nell’istanza di rigetto.
7.
Il
reclamo va in definitiva parzialmente accolto e il giudizio di prima istanza
modificato nel senso dell’accoglimento integrale del’istanza. A scanso di
equivoci occorre ricordare che sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione
con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012). Nel caso specifico, essendo necessario riformare la sentenza impugnata,
viene corretto pure il dispositivo per tali spese, anche se la questione non ha
alcun effetto vincolante per l’Ufficio.
8.
La tassa di giustizia relativa all’odierno giudizio (calcolata secondo
gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure quella di prima sede,
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto del
palese errore del Giudice di pace in merito all’importo rigettato, non
imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità esse vengono poste a
carico della reclamante solo in parte, la rimanenza essendo lasciata a carico
dello Stato (art. 107 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità
d’inconvenienza, CO 1 non avendo chiesto né giustificato nulla in proposito in
seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 993.60
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. 2162457 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata
in via provvisoria.
2. Le
spese processuali ridotte di fr. 100.– sono poste a
carico della parte convenuta, che rifonderà all’istante fr. 75.– per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/4
e per il restante 1/4 rimangono a carico dello Stato. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).