14.2016.169
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
8 novembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.169
Lugano
8 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 giugno 2016 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2015, indicando quale titolo di
credito la quota parte di un terzo spettante all’escutente di una provvigione
per la vendita della particella n. __________ RFD di __________.
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 giugno
2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona;
che
nel termine impartito la parte convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore con osservazioni scritte del 27
luglio 2016 mentre l’istante ha ribadito la propria domanda con replica scritta
del 3 agosto;
che statuendo con decisione del 9 agosto 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza
assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 19 agosto 2016 chiedendole di emettere una decisione “tramite le carte ma che anche in buon senso abbia la
sua parte e possibilmente prevalga”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 19 agosto 2016 contro la sentenza emessa il 9 agosto, il reclamo
è tempestivo (art. 321 cpv. 2 e art. 251 lett. a CPC);
Considerandi
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che
la Camera verifica d’ufficio;
che
il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3);
che doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che solo
a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare
un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica;
che
nel caso specifico RE 1 non critica la sentenza impugnata ma, “indipendentemente” dalla stessa,
unicamente il comportamento qualificato come “subdolo
e truffaldino” della controparte;
che
siccome RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata il reclamo si avvera
irricevibile;
che ad
ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;
che,
infatti, in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1);
che
non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in
esecuzione firmato da CO 1, il Pretore non poteva far altro che respingere l’istanza
in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la legge non autorizzandolo a statuire in equità
in questo ambito (e ciò vale anche per la Camera);
che
la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3);
che
il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid.
3.
);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).