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Decisione

14.2016.169

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

8 novembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.169

Lugano

8 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 giugno 2016 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 19 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2016 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2015, indicando quale titolo di

credito la quota parte di un terzo spettante all’escutente di una provvigione

per la vendita della particella n. __________ RFD di __________.

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 giugno

2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona;

che

nel termine impartito la parte convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore con osservazioni scritte del 27

luglio 2016 mentre l’istante ha ribadito la propria domanda con replica scritta

del 3 agosto;

che statuendo con decisione del 9 agosto 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza

assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 19 agosto 2016 chiedendole di emettere una decisione “tramite le carte ma che anche in buon senso abbia la

sua parte e possibilmente prevalga”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 19 agosto 2016 contro la sentenza emessa il 9 agosto, il reclamo

è tempestivo (art. 321 cpv. 2 e art. 251 lett. a CPC);

Considerandi

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che

la Camera verifica d’ufficio;

che

il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare

dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3);

che doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che solo

a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare

un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica;

che

nel caso specifico RE 1 non critica la sentenza impugnata ma, “indipendentemente” dalla stessa,

unicamente il comportamento qualificato come “subdolo

e truffaldino” della controparte;

che

siccome RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata il reclamo si avvera

irricevibile;

che ad

ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;

che,

infatti, in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente

eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1);

che

non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in

esecuzione firmato da CO 1, il Pretore non poteva far altro che respingere l’istanza

in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la legge non autorizzandolo a statuire in equità

in questo ambito (e ciò vale anche per la Camera);

che

la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3);

che

il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid.

3.

);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).