14.2016.17
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura non firmata dall’escusso
20 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.17
Lugano
20 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 dicembre 2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 gennaio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'012.50
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito
la “fattura No. __________,
del 01.09.2014”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 dicembre 2015 la
RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 dicembre 2015.
C. Statuendo con decisione 21 gennaio 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 180.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 30 gennaio 2016 chiedendo di “rivedere
la decisione […], annullando la stessa e tutte le tasse di giustizia messe a
[suo] carico”. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 30 gennaio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 gennaio, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che né la documentazione
prodotta dalla RE 1 – una semplice fattura – né lo scambio di corrispondenza
avvenuto tra le parti addotto dalla stessa escussa, costituiscono un riconoscimento
di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il
primo giudice ha d’altronde rilevato l’assenza agli atti di una valida cessione
di creditore a favore dell’istante.
4. Nel
reclamo la RE 1 si duole anzitutto del fatto che la sentenza impugnata è stata
emessa senza che le sia stata data la possibilità di replicare alle
osservazioni della convenuta e chiede di “rivedere” la sentenza
annullandola, facendo valere che il titolare della RE 1 (Italia) e della RE 1 è
la medesima persona, che tutte le ordinazioni sono state eseguite dall’escussa
utilizzando l’indirizzo e-mail della ditta svizzera e che parte dei lavori
Considerandi
sono stati eseguiti da quest’ultima. Ne conclude che CO 1 “non può non riconoscere la nostra fattura”.
5.
Dall’incarto
del primo giudice non risulta che le osservazioni all’istanza presentate da CO
1.
siano state notificate alla reclamante. Il suo diritto di essere sentita
(art. 53 CPC) pare quindi essere stato disatteso. Non si giustifica
tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al
Pretore per nuovo giudizio dopo aver sentito l’istante, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità
priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse
delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale
federale 4A_283/ 2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF
14.2014.205
dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal
momento che la RE 1 si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera
può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla
al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l’unica questione determinante
da risolvere nel caso concreto – l’esistenza o l’inesistenza di un titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione – essendo, come si vedrà, di natura meramente
giuridica.
6.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una
semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque
rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo
di rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014,
consid. 6).
Nella
fattispecie, il Pretore ha quindi correttamente giudicato che la fattura
prodotta dall’istante (doc. B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito
firmato né da CO 1, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Già per questo motivo la sentenza impugnata merita conferma. Il reclamo dev’essere
quindi respinto senza che sia necessario esaminare se vi è identità tra la società
(svizzera) escutente e la società che ha pattuito i lavori con CO 1, e senza
verificare l’importo del credito residuo. Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà
di eventualmente sottoporre la questione al giudice di merito (sopra consid.
2).
7.
Poiché
la reclamante è risultata integralmente soccombente (anche) in prima sede, il
Pretore ha correttamente posto a suo carico le spese processuali (art. 106 cpv.
1.
CPC).
8.
A sua volta la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 16'012.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).