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Decisione

14.2016.17

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura non firmata dall’escusso

20 aprile 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che né la documentazione

prodotta dalla RE 1 – una semplice fattura – né lo scambio di corrispondenza

avvenuto tra le parti addotto dalla stessa escussa, costituiscono un riconoscimento

di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione. Il

primo giudice ha d’altronde rilevato l’assenza agli atti di una valida cessione

di creditore a favore dell’istante.

4. Nel

reclamo la RE 1 si duole anzitutto del fatto che la sentenza impugnata è stata

emessa senza che le sia stata data la possibilità di replicare alle

osservazioni della convenuta e chiede di “rivedere” la sentenza

annullandola, facendo valere che il titolare della RE 1 (Italia) e della RE 1 è

la medesima persona, che tutte le ordinazioni sono state eseguite dall’escussa

utilizzando l’indirizzo e-mail della ditta sviz­zera e che parte dei lavori

Considerandi

sono stati eseguiti da quest’ultima. Ne conclude che CO 1 “non può non riconoscere la nostra fattura”.

5.

Dall’incarto

del primo giudice non risulta che le osservazioni all’i­­stanza presentate da CO

1.

siano state notificate alla reclamante. Il suo diritto di essere sentita

(art. 53 CPC) pare quindi essere stato disatteso. Non si giustifica

tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al

Pretore per nuovo giudizio dopo aver sentito l’istante, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità

priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse

delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale

federale 4A_283/ 2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF

14.2014.205

dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal

momento che la RE 1 si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera

può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla

al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l’unica questione determinante

da risolvere nel caso concreto – l’esistenza o l’inesistenza di un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione – essendo, come si vedrà, di natura meramente

giuridica.

6.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una

semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque

rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo

di rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014,

consid. 6).

Nella

fattispecie, il Pretore ha quindi correttamente giudicato che la fattura

prodotta dall’istante (doc. B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito

firmato né da CO 1, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Già per questo motivo la sentenza impugnata merita conferma. Il reclamo dev’essere

quindi respinto senza che sia necessario esaminare se vi è identità tra la società

(svizzera) escutente e la società che ha pattuito i lavori con CO 1, e senza

verificare l’importo del credito residuo. Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà

di eventualmente sottoporre la questione al giudice di merito (sopra consid.

2).

7.

Poiché

la reclamante è risultata integralmente soccombente (anche) in prima sede, il

Pretore ha correttamente posto a suo carico le spese processuali (art. 106 cpv.

1.

CPC).

8.

A sua volta la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 16'012.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).