14.2016.170
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione quale titolo. Reclamo irricevibile per carente motivazione
15 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.170
Lugano
15 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.443 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 luglio
2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 agosto 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio (doc. B), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'532.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2016 e di fr. 8'532.– oltre
agli interessi del 7% dal 1°
marzo 2016, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento affitto e
spese accessorie mese di febbraio e marzo 2016 – come contratto locazione
sottoscritto il 28.01.2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 luglio 2016 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'800.– (anziché fr. 17'064.–) “più spese e interessi”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 luglio 2016. Nella
replica del 29 luglio 2016 l’istante ha confermato la sua
domanda.
C. Statuendo con decisione 17 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 15'800.– oltre agli interessi del 7%
dal 1° febbraio 2016 su fr. 7'900.– e dal 1° marzo 2016 sugli ulteriori fr. 7'900.–,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “atto di
appello” (recte: reclamo) del 24 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 agosto 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 18 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto rileva che il contratto di locazione
del 28 gennaio 2016, costituisce, di principio, valido titolo per l’ottenimento
del rigetto provvisorio dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti
dei mesi di febbraio e marzo 2016, per complessivi fr. 15'800.–. Per il
primo giudice le obiezioni sollevate dal convenuto, che riguardano gli accordi
raggiunti tra le parti in merito alla cessazione del contratto di locazione e
alla riconsegna dei locali, non sono sufficienti a inficiare il riconoscimento
di debito.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al proprietario del locale affittato e all’amministratore
della procedente di essersi comportati scorrettamente nei suoi confronti per
avergli fatto recapitare il 16 luglio 2015 un precetto esecutivo per il
pagamento della pigione del giugno 2015, dopo 14 anni di regolari pagamenti. Il
reclamante spiega il ritardo con le difficoltà dell’esercizio pubblico da lui
condotto in seguito all’apertura di un ristorante della __________ a poche
centinaia di metri e dalla chiusura di alcune attività commerciali nelle
vicinanze del locale. Dopo aver disdetto il contratto di locazione il 4 agosto
2015, il proprietario e l’amministratore gli proposero nuove modalità di
conduzione dell’esercizio pubblico, ch’egli non accettò, ottenendo però una
proroga della locazione fino a fine gennaio 2016 per sistemare il personale e
chiudere con calma le pendenze ancora in corso. Il 29 gennaio 2016 egli accettò
poi la loro proposta di rimanere per ulteriori 2 mesi fino a fine marzo il
tempo di concludere le trattative con la nuova società gerente e dopo aver
rifiutato la sottoscrizione di un primo contratto, egli firmò il secondo che
prevedeva ch’egli lasciasse loro tutto il mobilio e la cauzione di fr. 20'000.–.
5.
Con
questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione
del Pretore. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima sede,
limitandosi a censurare il comportamento avuto dal procedente nei suoi confronti
senza però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei.
Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).
5.1
Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
5.2
Nella
fattispecie, come correttamente accertato dal primo giudice, il
contratto di locazione del 28 gennaio 2016 (doc. C) rappresenta
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i canoni di locazione
scaduti e per le spese accessorie forfettarie per i mesi di febbraio e marzo
del 2016, di complessivi fr. 15'800.– (fr. 13'200.– per le pigioni e fr. 2'600.–
di spese accessorie), oltre agli interessi di mora del 7% (punto 10 del
contratto) dalle scadenze pattuite al 1° febbraio e al 1° marzo 2016, il
ricorrente non contestando (l’evidenza) di avere firmato tale documento di proprio
pugno nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non può ovviamente essere dedotto il
valore dei mobili e della cauzione da lui abbandonati alla parte istante,
perché secondo le sue stesse allegazioni ciò faceva parte dei patti (v. del
resto il punto 24.1 del contratto).
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'800.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).