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Decisione

14.2016.170

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione quale titolo. Reclamo irricevibile per carente motivazione

15 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 luglio 2016 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'800.– (anziché fr. 17'064.–) “più spese e interessi”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 luglio 2016. Nella

replica del 29 luglio 2016 l’istante ha confermato la sua

domanda.

C. Statuendo con decisione 17 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha accolto

l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta limitatamente a fr. 15'800.– oltre agli interessi del 7%

dal 1° febbraio 2016 su fr. 7'900.– e dal 1° marzo 2016 sugli ulteriori fr. 7'900.–,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “atto di

appello” (recte: reclamo) del 24 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’i­­stanza. Il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 agosto 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 18 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto rileva che il contratto di locazione

del 28 gennaio 2016, costituisce, di principio, valido titolo per l’ottenimento

del rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per i canoni di locazione scaduti

dei mesi di febbraio e marzo 2016, per complessivi fr. 15'800.–. Per il

primo giudice le obiezioni sollevate dal convenuto, che riguardano gli accordi

raggiunti tra le parti in merito alla cessazione del contratto di locazione e

alla riconsegna dei locali, non sono sufficienti a inficiare il riconoscimento

di debito.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al proprietario del locale affittato e all’amministratore

della procedente di essersi comportati scorrettamente nei suoi confronti per

avergli fatto recapitare il 16 luglio 2015 un precetto esecutivo per il

pagamento della pigione del giugno 2015, dopo 14 anni di regolari pagamenti. Il

reclamante spiega il ritardo con le difficoltà dell’esercizio pubblico da lui

condotto in seguito all’apertura di un ristorante della __________ a poche

centinaia di metri e dalla chiusura di alcune attività commerciali nelle

vicinanze del locale. Dopo aver disdetto il contratto di locazione il 4 agosto

2015, il proprietario e l’ammi­­nistratore gli proposero nuove modalità di

conduzione dell’eser­­cizio pubblico, ch’egli non accettò, ottenendo però una

proroga della locazione fino a fine gennaio 2016 per sistemare il personale e

chiudere con calma le pendenze ancora in corso. Il 29 gennaio 2016 egli accettò

poi la loro proposta di rimanere per ulteriori 2 mesi fino a fine marzo il

tempo di concludere le trattative con la nuova società gerente e dopo aver

rifiutato la sottoscrizione di un primo contratto, egli firmò il secondo che

prevedeva ch’egli lasciasse loro tutto il mobilio e la cauzione di fr. 20'000.–.

5.

Con

questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione

del Pretore. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima sede,

limitandosi a censurare il comportamento avuto dal procedente nei suoi confronti

senza però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei.

Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).

5.1

Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.2

Nella

fattispecie, come correttamente accertato dal primo giudice, il

contratto di locazione del 28 gennaio 2016 (doc. C) rappresenta

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i canoni di locazione

scaduti e per le spese accessorie forfettarie per i mesi di febbraio e marzo

del 2016, di complessivi fr. 15'800.– (fr. 13'200.– per le pigioni e fr. 2'600.–

di spese accessorie), oltre agli interessi di mora del 7% (punto 10 del

contratto) dalle scadenze pattuite al 1° febbraio e al 1° marzo 2016, il

ricorrente non contestando (l’evidenza) di avere firmato tale documento di proprio

pugno nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non può ovviamente essere dedotto il

valore dei mobili e della cauzione da lui abbandonati alla parte istante,

perché secondo le sue stesse allegazioni ciò faceva parte dei patti (v. del

resto il punto 24.1 del contratto).

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'800.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).