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Decisione

14.2016.171

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte di culto. Contestazione orale al parroco

24 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 196.65

oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2013, indicando quale titolo di

credito: “Imposta parrocchiale

2012 CHF 99.40; Imposta parrocchiale 2013 CHF 97.25”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 giugno 2016 la

RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si

è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18

luglio 2016.

D. Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione interposta dal

convenuto in via definitiva limitatamente a fr. 97.25 oltre agli interessi

del 5% dal 15 dicembre 2014, ossia unicamente per l’imposta parrocchiale 2013.

Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno e non sono state assegnate indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 26 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 14 settembre 2016, CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 agosto 2016 contro la sentenza notificata al RA 1 al più

presto il 23 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto citato l’art. 5 del

decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle

Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata, in virtù del quale “all’imposta di culto sono assoggettate tutte

le persone iscritte all’inizio dell’anno civile, nel catalogo tributario della

Parrocchia (…)” e le persone fisiche possono

dichiarare “il primo anno,

entro un mese dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo

tributario, a valere per l’anno civile successivo, l’esen­­zione dall’imposta”. Nella fattispecie egli ha dedotto dagli atti la chiara volontà di CO

1.

di essere esentato dall’obbligo del pagamento dell’imposta parrocchiale dal

novembre 2014, mentre per il periodo precedente non si troverebbero riscontri

oggettivi inerenti a una tale richiesta. Il Giudice di pace ha quindi ritenuto definitiva la notifica 21 febbraio 2013, con cui

il convenuto è stato reso attento dell’iscrizione nel catalogo tributario del

2012, ma tenuto conto sia del decreto del 10 novembre 1992, sia del relativo

regolamento d’applicazione del 3 febbraio 1993 – secondo cui l’iscrizione nel catalogo tributario dev’essere intimata

entro il 31 marzo del primo anno d’assoggettamento – egli ha ritenuto di potere rigettare l’opposizione unicamente per l’imposta

parrocchiale del 2013.

4.

Nel

reclamo la RE 1 asserisce che CO 1 non si è opposto alla decisione d’iscrizione

nel catalogo tributario parrocchiale 2012 entro un mese dall’intimazione – avvenuta con raccomandata 21 febbraio 2013 – e che egli non ha interposto reclamo contro il

calcolo dell’imposta per gli anni 2012 e 2013 entro i 30 giorni assegnatigli.

Di conseguenza, la reclamante ritiene che il Giudice di pace sia erroneamente

entrato “nel merito della

bontà di una decisione regolarmente cresciuta in giudicato e quindi esecutiva”.

5.

Nelle

proprie osservazioni al reclamo, CO 1 fa valere che non gli è mai stata

notificata la decisione d’iscrizione al catalogo tributario, motivo per cui

egli non sarebbe “stato messo

nelle condizioni di poter interporre reclamo”. Il

convenuto sostiene inoltre che vi è stato un accordo verbale con Don __________

sull’esenzione dal pagamento dell’imposta in questione e che la reclamante non

ha dimostrato il ritiro della raccomandata del 21 febbraio 2013. Infine CO 1

sottolinea di non aver mai ottenuto alcun servizio dalla RE 1, di essere ateo e

non cristiano e di ritenere il pagamento della tassa una violazione del suo

diritto alla libertà di pensiero, conoscenza e di opinione.

6.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario

il passaggio in giudicato (Staehelin

in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3

LIFD, 244 cpv. 3 e 275 LT), ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi

(art. 4 del decreto legislativo concernente l’imposta di culto

delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata

del 10 novembre 1992, RL 10.2.4.1).

7.

Impregiudicata

la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del

Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del

16.

dicembre 2002, RL 2.3.1.1) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art.

20.

cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di

applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993

(RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere

intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo,

l’ammontare dell’im­­posta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare

del­l’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare

il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque

fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei

confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto

carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più

proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 6 e sentenza della

CEF 14.2011.81 del 13 luglio 2011, consid. 8).

7.1

In

questa sede rimane in discussione solo l’imposta di culto del 2012, che la RE 1

fonda sulla decisione tributaria del 2 settembre 2013 (doc. I) e sulla

diffida di pagamento del 6 gennaio 2014 (doc. K). Nel reclamo essa sottolinea a

ragione che non spetta al Giudice di pace, la cui competenza si limita alla

verifica formale del titolo di rigetto (sopra consid. 2), di sindacare la sua

decisione nel merito. La violazione dell’art. 5 cpv 1 del Regolamento non

configura d’altronde un caso di nullità che il primo giudice avrebbe potuto

rilevare d’ufficio, la RE 1 risultando materialmente e funzionalmente

competente per emetterla (cfr. DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138

II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Che la

reclamante chieda la riforma della sentenza impugnata malgrado non contesti l’erroneità

materiale della propria decisione sarà poco signorile ma rimane senza effetti

giuridici in sede di esecuzione.

7.2

Rientra

invece nella competenza del giudice del rigetto di verificare che la decisione

invocata quale titolo sia passata in giudicato (nel caso d’imposte dirette).

Ciò presuppone in particolare che la stessa sia stata notificata al destinatario.

La prova della notifica incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di

aver ricevuto la decisione (Staehelin,

op. cit., n. 124 ad art. 80). Nel caso specifico, le liste di raccomandate

prodotte dall’istante (doc. D e L), relative all’invio dello scritto del 21

febbraio 2013 (doc. C) con cui all’escusso è stata notificata la sua iscrizione

nel catalogo tributario parrocchiale, e

della diffida di pagamento dell’imposta par­rocchiale 2012 emessa il 6

gennaio 2014 (doc. K) e spedita un mese dopo proprio l’ultimo giorno del

termine di pagamento, dimostrano solo l’invio di quelle raccomandate e non la

loro notifica al destinatario. Sta però di fatto che nelle sue osservazioni al

reclamo CO 1 ammette di avere ricevuto “la

prima tassa da pagare” (ciò che del resto non aveva contestato in

prima sede) e di essere così venuto a conoscenza a quel momento della sua

iscrizione nel catalogo. Egli ha quindi avuto la possibilità effettiva di

contestare l’imposta di culto del 2012 interponendo un reclamo alla stessa RE 1

come indicato sulla decisione di tassazione.

7.3

Va

però rilevato che CO 1 ribadisce anche di avere immediatamente chiamato la

parrocchia e di avere concordato con il parroco Don __________ di non pagare la

tassa, siccome egli non è credente. Rinvia al riguardo al suo scritto del 20

novembre 2014, prodotto in prima sede con le proprie osservazioni del 18 luglio

2016.

(doc. b). Ora, l’istante non ha contestato tale allegazione né nella sua

risposta del 26 novembre 2014 (doc. E) né nella procedura di rigetto. Sorge

quindi la domanda se la contestazione comunicata al parroco, il quale è membro

di diritto del consiglio parrocchiale (art. 17 cpv. 3 Legge sulla Chiesa

cattolica), sia da considerare un reclamo contro la decisione di tassazione del

2012.

(doc. I). Essa non precisa, infatti, che il reclamo debba essere scritto e

in ogni caso il RA 1 non ha diffidato CO 1 a formularlo in forma scritta con la

comminatoria della sua irricevibilità in caso d’inosservanza di tale esigenza

(cfr. DTF 123 II 559 consid. 4/c). Non essendosi la RE 1 determinata con

una decisione formale (seppure d’irricevibilità) sulla contestazione di CO 1,

la decisione di tassazione 2012 non può essere considerata passata in giudicato.

7.4

A

scanso di equivoci vale la pena di precisare che al privilegio – detto

“privilège du préalable” – riconosciuto alle autorità amministrative di

statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le

proprie decisioni deve corrispondere un’e­sigenza di trattamento ineccepibile

di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua

delle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate. Perché soltanto con

l’emissione di una decisione – seppur d’irricevibilità – è data al­l’amministrato

la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice

indipendente dall’amministrazione) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità

amministrativa (art. 29a Cost.). Questo compito istituzionale non

incombe alle autorità d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.25 del 2 giugno

2016.

consid. 6.5/a).

7.5

In

assenza di un titolo passato in giudicato, il reclamo va respinto e la

decisione impugnata confermata, ancorché per sostituzione di motivi.

8.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconve­nienza, CO 1

non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 99.40,

non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la

decisione impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).