14.2016.171
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte di culto. Contestazione orale al parroco
24 gennaio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.171
Lugano
24 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco
promossa con istanza 30 giugno 2016 dalla
RE 1
(rappresentata dal RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 26 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con raccomandata 21 febbraio 2013 intitolata “Iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di voto
e nel Catalogo tributario parrocchiale del 2012” il RA
1 ha comunicato a CO 1, come a tutte le altre persone residenti dal 2012 nel
territorio del Comune di __________, di essere iscritto nel catalogo appena
citato, lasciandogli “il
compito di eventualmente richiedere lo stralcio dal catalogo parrocchiale per
appartenenza ad altre religioni”. La facoltà di
chiedere l’esenzione dall’imposta e lo stralcio dal catalogo tributario è stata
data fino al 31 marzo 2013 e la comunicazione in questione è stata qualificata
come “intimazione formale” dell’iscrizione in tale catalogo. Il 2 settembre 2013 la RE 1 ha
inviato a CO 1 il conguaglio dell’imposta parrocchiale 2012 di fr. 99.40
e con raccomandata 6 gennaio 2014 è seguita la relativa diffida di pagamento.
Mentre per l’imposta parrocchiale 2013 di fr. 96.25, il conguaglio è stato
emesso il 13 giugno 2014 e la relativa diffida di pagamento è stata spedita per
raccomandata il 14 novembre 2014.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 196.65
oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2013, indicando quale titolo di
credito: “Imposta parrocchiale
2012 CHF 99.40; Imposta parrocchiale 2013 CHF 97.25”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 giugno 2016 la
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si
è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18
luglio 2016.
D. Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione interposta dal
convenuto in via definitiva limitatamente a fr. 97.25 oltre agli interessi
del 5% dal 15 dicembre 2014, ossia unicamente per l’imposta parrocchiale 2013.
Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e non sono state assegnate indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 26 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 14 settembre 2016, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 agosto 2016 contro la sentenza notificata al RA 1 al più
presto il 23 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto citato l’art. 5 del
decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle
Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata, in virtù del quale “all’imposta di culto sono assoggettate tutte
le persone iscritte all’inizio dell’anno civile, nel catalogo tributario della
Parrocchia (…)” e le persone fisiche possono
dichiarare “il primo anno,
entro un mese dall’intimazione della decisione d’iscrizione nel catalogo
tributario, a valere per l’anno civile successivo, l’esenzione dall’imposta”. Nella fattispecie egli ha dedotto dagli atti la chiara volontà di CO
1.
di essere esentato dall’obbligo del pagamento dell’imposta parrocchiale dal
novembre 2014, mentre per il periodo precedente non si troverebbero riscontri
oggettivi inerenti a una tale richiesta. Il Giudice di pace ha quindi ritenuto definitiva la notifica 21 febbraio 2013, con cui
il convenuto è stato reso attento dell’iscrizione nel catalogo tributario del
2012, ma tenuto conto sia del decreto del 10 novembre 1992, sia del relativo
regolamento d’applicazione del 3 febbraio 1993 – secondo cui l’iscrizione nel catalogo tributario dev’essere intimata
entro il 31 marzo del primo anno d’assoggettamento – egli ha ritenuto di potere rigettare l’opposizione unicamente per l’imposta
parrocchiale del 2013.
4.
Nel
reclamo la RE 1 asserisce che CO 1 non si è opposto alla decisione d’iscrizione
nel catalogo tributario parrocchiale 2012 entro un mese dall’intimazione – avvenuta con raccomandata 21 febbraio 2013 – e che egli non ha interposto reclamo contro il
calcolo dell’imposta per gli anni 2012 e 2013 entro i 30 giorni assegnatigli.
Di conseguenza, la reclamante ritiene che il Giudice di pace sia erroneamente
entrato “nel merito della
bontà di una decisione regolarmente cresciuta in giudicato e quindi esecutiva”.
5.
Nelle
proprie osservazioni al reclamo, CO 1 fa valere che non gli è mai stata
notificata la decisione d’iscrizione al catalogo tributario, motivo per cui
egli non sarebbe “stato messo
nelle condizioni di poter interporre reclamo”. Il
convenuto sostiene inoltre che vi è stato un accordo verbale con Don __________
sull’esenzione dal pagamento dell’imposta in questione e che la reclamante non
ha dimostrato il ritiro della raccomandata del 21 febbraio 2013. Infine CO 1
sottolinea di non aver mai ottenuto alcun servizio dalla RE 1, di essere ateo e
non cristiano e di ritenere il pagamento della tassa una violazione del suo
diritto alla libertà di pensiero, conoscenza e di opinione.
6.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario
il passaggio in giudicato (Staehelin
in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3
LIFD, 244 cpv. 3 e 275 LT), ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi
(art. 4 del decreto legislativo concernente l’imposta di culto
delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata
del 10 novembre 1992, RL 10.2.4.1).
7.
Impregiudicata
la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del
Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del
16.
dicembre 2002, RL 2.3.1.1) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art.
20.
cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di
applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993
(RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere
intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo,
l’ammontare dell’imposta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare
dell’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare
il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque
fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei
confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto
carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più
proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 6 e sentenza della
CEF 14.2011.81 del 13 luglio 2011, consid. 8).
7.1
In
questa sede rimane in discussione solo l’imposta di culto del 2012, che la RE 1
fonda sulla decisione tributaria del 2 settembre 2013 (doc. I) e sulla
diffida di pagamento del 6 gennaio 2014 (doc. K). Nel reclamo essa sottolinea a
ragione che non spetta al Giudice di pace, la cui competenza si limita alla
verifica formale del titolo di rigetto (sopra consid. 2), di sindacare la sua
decisione nel merito. La violazione dell’art. 5 cpv 1 del Regolamento non
configura d’altronde un caso di nullità che il primo giudice avrebbe potuto
rilevare d’ufficio, la RE 1 risultando materialmente e funzionalmente
competente per emetterla (cfr. DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138
II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Che la
reclamante chieda la riforma della sentenza impugnata malgrado non contesti l’erroneità
materiale della propria decisione sarà poco signorile ma rimane senza effetti
giuridici in sede di esecuzione.
7.2
Rientra
invece nella competenza del giudice del rigetto di verificare che la decisione
invocata quale titolo sia passata in giudicato (nel caso d’imposte dirette).
Ciò presuppone in particolare che la stessa sia stata notificata al destinatario.
La prova della notifica incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di
aver ricevuto la decisione (Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80). Nel caso specifico, le liste di raccomandate
prodotte dall’istante (doc. D e L), relative all’invio dello scritto del 21
febbraio 2013 (doc. C) con cui all’escusso è stata notificata la sua iscrizione
nel catalogo tributario parrocchiale, e
della diffida di pagamento dell’imposta parrocchiale 2012 emessa il 6
gennaio 2014 (doc. K) e spedita un mese dopo proprio l’ultimo giorno del
termine di pagamento, dimostrano solo l’invio di quelle raccomandate e non la
loro notifica al destinatario. Sta però di fatto che nelle sue osservazioni al
reclamo CO 1 ammette di avere ricevuto “la
prima tassa da pagare” (ciò che del resto non aveva contestato in
prima sede) e di essere così venuto a conoscenza a quel momento della sua
iscrizione nel catalogo. Egli ha quindi avuto la possibilità effettiva di
contestare l’imposta di culto del 2012 interponendo un reclamo alla stessa RE 1
come indicato sulla decisione di tassazione.
7.3
Va
però rilevato che CO 1 ribadisce anche di avere immediatamente chiamato la
parrocchia e di avere concordato con il parroco Don __________ di non pagare la
tassa, siccome egli non è credente. Rinvia al riguardo al suo scritto del 20
novembre 2014, prodotto in prima sede con le proprie osservazioni del 18 luglio
2016.
(doc. b). Ora, l’istante non ha contestato tale allegazione né nella sua
risposta del 26 novembre 2014 (doc. E) né nella procedura di rigetto. Sorge
quindi la domanda se la contestazione comunicata al parroco, il quale è membro
di diritto del consiglio parrocchiale (art. 17 cpv. 3 Legge sulla Chiesa
cattolica), sia da considerare un reclamo contro la decisione di tassazione del
2012.
(doc. I). Essa non precisa, infatti, che il reclamo debba essere scritto e
in ogni caso il RA 1 non ha diffidato CO 1 a formularlo in forma scritta con la
comminatoria della sua irricevibilità in caso d’inosservanza di tale esigenza
(cfr. DTF 123 II 559 consid. 4/c). Non essendosi la RE 1 determinata con
una decisione formale (seppure d’irricevibilità) sulla contestazione di CO 1,
la decisione di tassazione 2012 non può essere considerata passata in giudicato.
7.4
A
scanso di equivoci vale la pena di precisare che al privilegio – detto
“privilège du préalable” – riconosciuto alle autorità amministrative di
statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le
proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza di trattamento ineccepibile
di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua
delle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate. Perché soltanto con
l’emissione di una decisione – seppur d’irricevibilità – è data all’amministrato
la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero giudice
indipendente dall’amministrazione) mediante un ricorso contro la decisione dell’autorità
amministrativa (art. 29a Cost.). Questo compito istituzionale non
incombe alle autorità d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.25 del 2 giugno
2016.
consid. 6.5/a).
7.5
In
assenza di un titolo passato in giudicato, il reclamo va respinto e la
decisione impugnata confermata, ancorché per sostituzione di motivi.
8.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, CO 1
non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 99.40,
non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la
decisione impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).