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Decisione

14.2016.172

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito. Nota di onorario relativa a prestazioni di consulenza societaria e fiscale. E-mails. Dichiarazione di un ex organo della convenuta

10 gennaio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti non sono riusciti a confutare.

a) Anzitutto,

essi non spiegano il motivo per cui le prestazioni svolte a favore della

convenuta non sono state fatturate prima della fine, peraltro inopinata, del

contratto, mentre le fatture per gli onorari contabilizzati alla R__________

S.r.l venivano invece regolarmente emesse ogni anno a partire dal 2003 (doc.

16). Appare quantomeno insolito, secondo

l’andamento normale delle cose e l’esperienza generale della vita, che uno

studio fiduciario attenda oltre un decennio prima di fatturare le proprie

prestazioni (come attestano le fatture prodotte dall’opponente relative alle

prestazioni di altri studi fiduciari nei suoi confronti e nei confronti della

sua succursale [doc. 4]).

b) Considerando

poi come nella distinta delle prestazioni fatturate alla R__________ S.r.l.

figurino esplicitamente anche attività eseguite in favore della CO 1 (doc. 16,

ad esempio fattura del 2004, 2006, 2007), pare legittimo pensare che le

prestazioni svolte a favore della parte sequestrata fossero comprese nella

remunerazione pattuita con la R__________ S.r.l., ciò che spiegherebbe perché

non si trova nella contabilità della convenuta, che gli istanti pretendono di

avere verificato negli anni in questione, alcuna traccia di debito nei

confronti dello Studio N__________, neppure sotto forma di accantonamenti.

Nelle predette circostanze non si può seriamente rimproverare al Pretore di non

avere creduto alla tesi dei sequestranti.

6. In

definitiva, a ragione il Pretore ha concluso all’assenza di quel­l’“inizio di prova”

sufficiente a sostanziare il credito vantato dagli istanti con il grado di verosimiglianza

richiesto dall’art. 272 LEF, non avendo essi esposto dettagliatamente le

Considerandi

prestazioni fornite con riferimento a indizi oggettivi risultanti dagli atti,

in modo che il giudice potesse immediatamente convincersi dell’esistenza della

loro pretesa per l’importo enunciato (sopra consid. 2.1).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 222'669.–, supera

agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in parti

uguali e in solido. Essi rifonderanno alla CO 1, sempre in parti uguali e in

solido, fr. 4'600.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).