14.2016.172
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito. Nota di onorario relativa a prestazioni di consulenza societaria e fiscale. E-mails. Dichiarazione di un ex organo della convenuta
10 gennaio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.172
Lugano
10 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
istanza 25 gennaio 2016 da
CO 1
(patrocinata dagli avv. PA 2 e)
contro
RE 1,
RE 2,
RE 3,
RE 4,
RE 5,
(patrocinati dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 29 agosto 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE
3, RE 4 ed RE 5 contro la decisione emessa il 18 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Lo Studio N__________ di M__________ (in seguito: lo Studio N__________) è uno studio
associato attivo nel settore della consulenza societaria e fiscale di cui fanno
parte, quali soci, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5. La CO 1 in liquidazione è
una società anonima di partecipazioni finanziarie nel campo dello spettacolo,
costituita nel 2003 secondo il diritto __________ e posta in liquidazione
volontaria dal 5 dicembre 2012. Oltre alla sede principale di L__________, essa
disponeva di una succursale a L__________ (denominata “R__________ SA, __________,
__________”), sciolta e cancellata dal registro di commercio lo stesso 5
dicembre 2012. La CO 1 è detenuta per il 96,77% dalla R__________ S.r.l., che
ha sede a M__________ ed è pure attiva nel settore dello spettacolo, in
particolare nell’organizzazione dei tour mondiali del cantante __________ R__________.
B. Il 9 luglio 2014 la R__________ S.r.l., per il tramite del suo amministratore
unico P__________, ha inoltrato allo Studio N__________ la revoca, a valere
dallo stesso giorno, da “ogni
incarico avente ad oggetto la consulenza contabile, fiscale ed amministrativa
in favore della [sua]
società”. Con scritto del 9 settembre 2014 lo Studio
ha trasmesso alla CO 1 una fattura di € 206'232.– per prestazioni varie dal 2003 al primo semestre del 2014, che quest’ultima ha contestato con risposta del 1° ottobre 2014.
C. Con una prima istanza diretta contro la CO 1, il 17 aprile 2015 RE 1, RE
2, RE 3, RE 4 ed RE 5, avevano ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il sequestro di “tutti
gli averi patrimoniali e titoli depositati su conti o in cassette di sicurezza”
intestati alla convenuta o alla sua succursale di Lugano presso le banche __________ e __________ di Lugano, il tutto fino a
concorrenza di fr. 213'141.–, oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre
2014. Quale titolo del credito, i sequestranti avevano indicato le prestazioni
di “consulting” da essi effettuate
per conto della convenuta a far tempo dal 2003 al 2014. Con una comunicazione
scritta del 25 agosto 2015, la banca __________ ha informato l’Ufficio d’esecuzione
di Lugano che il sequestro aveva dato esito negativo, essendo il conto in
oggetto stato chiuso il 12 marzo dello stesso anno. A detta dei sequestranti,
il saldo sarebbe stato riversato su un conto presso il medesimo istituto
bancario ma intestato alla R__________ S.r.l.
D. Sulla base dello stesso titolo del credito, con una nuova istanza del
17 novembre 2015 diretta sempre contro la CO 1, i soci hanno chiesto alla
medesima Pretura di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali e titoli
depositati su conti o in cassette di sicurezza” intestati alla CO 1 S.r.l.” presso __________ di Lugano e in tutte le altre filiali o succursali
della stessa site in Svizzera, fino a concorrenza di fr. 222'669.– (pari a
€ 206'232.–), oltre agli interessi
del 5% dal 10 ottobre 2014.
E. Con
decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il
sequestro di quanto richiesto, rendendo attenti i creditori in merito alla loro
responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse
essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro
stato eseguito il 30 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano
(verbale n. __________), con istanza del 25 gennaio 2016 la CO 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di
discussione dell’8 marzo 2016, la parte debitrice ha confermato la sua opposizione
producendo un allegato scritto incorporato nel verbale, mentre i sequestranti,
con l’accordo della controparte, hanno presentato un allegato di risposta
scritta entro il termine dell’8 aprile assegnatogli dal Pretore, chiedendo la
reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con replica e duplica
rispettivamente del 6 maggio e del 16 giugno 2016, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.
F. Statuendo
con decisione 18 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato
il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di
fr. 400.– e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.
G. Contro
la sentenza appena citata i creditori sequestranti sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 29 agosto
2016 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e
la conferma dello stesso. Con decreto del 30 agosto 2016, il presidente della
Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo postulata dai reclamanti. Nelle sue osservazioni del 19 settembre
2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 agosto 2016 contro la sentenza notificata al
patrocinatore dei sequestranti il 22 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278
cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che
dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF
14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio
degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È
ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639
consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o
arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente
capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi
oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili
dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale
federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC
commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si
siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenze della CEF 14.2011.225
del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 927 consid. 1.3; 14.2002.6 del 15 maggio
2002, consid. 1.5/d, con cui la Camera ha abbandonato la sua precedente
giurisprudenza [inc. 14.2000.8], citata dai reclamanti, che fissava la soglia
minima da raggiungere a una probabilità del 33%). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto sgombrato il campo dalle eccezioni
formali sollevate dalle parti in merito alla tempestività dell’opposizione e
alla legittimazione attiva dei sequestranti, respingendole poiché superate
dalla documentazione aggiuntiva prodotta agli atti. In merito alla verosimiglianza
del credito, egli ha ritenuto che l’argomentazione addotta dai sequestranti
poggi su affermazioni e documenti “di parte o di persona a lei vicina”, non corroborate da riscontri oggettivi, e come tali non idonei a
fondare il mantenimento del sequestro. Oltre all’assenza di un contratto di
mandato sottoscritto dalle parti e di fatture dettagliate – invece emesse per
le prestazioni effettuate a favore della R__________ –, a mente del magistrato
vi sarebbe poi una serie di “curiosi” elementi che sfalderebbero la tesi dei sequestranti. Anzitutto, che
quest’ultimi abbiano chiesto la remunerazione del loro operato per la prima
volta dopo dodici anni e a pochi mesi dalla comunicazione della disdetta da
parte della R__________ S.r.l. parrebbe più che altro una “reazione se non una ripicca” da parte dello studio commercialistico.
A
parere del Pretore ulteriori dubbi sorgerebbero dal ricorso da parte degli
istanti a una dichiarazione di una persona in conflitto con R__________ S.r.l.,
ovvero M__________, già amministratore e liquidatore della società opponente
(nonché fratello dell’azionista unico del gruppo, __________ R__________),
per rendere verosimile l’attività svolta dallo Studio N__________. Il fatto poi
che prestazioni simili a quelle per cui i sequestranti richiedono il pagamento
siano state fatturate anche da altri fiduciari o commercialisti, che il credito
richiesto dallo Studio N__________ non sia mai stato inserito nei bilanci della
società opponente, contro la quale non risulta peraltro essere stata avviata
alcuna causa di merito a L__________ (mentre per quella promossa presso la sede
di L__________ gli istanti hanno omesso di presentare le loro conclusioni entro
il termine fissato dalla corte) ostano ad ammettere – a mente del magistrato –
l’esistenza di un “principio
di prova” sufficiente a sostanziare il credito fatto valere
con il grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF. Per tutti questi
motivi, egli ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, prescindendo
pertanto dall’esame degli ulteriori requisiti per la concessione dello stesso.
4. Nel
loro reclamo, i soci sequestranti rimproverano al Pretore di non aver valutato “oggettivamente ed in maniera pertinente” la documentazione prodotta. In particolare, essi ribadiscono l’attendibilità
della dichiarazione del 6 dicembre 2014 di M__________, che renderebbe
verosimile il credito da essi vantato poiché, oltre a essere stata rilasciata
in un periodo in cui non sussisteva più alcuno screzio tra le parti, attesta le
prestazioni svolte dal loro Studio per la convenuta. Ricordato che la validità
di un contratto di mandato non richiede la forma scritta, i reclamanti sostengono
poi che quanto fatturato alla CO 1 si evince sia dall’estratto dettagliato
delle loro prestazioni sia dal plico di e-mails da loro prodotte, in particolare
circa la “negoziazione del
contratto discografico con la B__________”. Tale
questione, continuano i sequestranti, riguardava esclusivamente la società
sequestrata e non la R__________ S.r.l., le cui fatture erano già state
saldate.
Per
quanto concerne la tempistica con cui è stata richiesta la remunerazione e l’assenza,
nel bilancio della società opponente, di una riserva di sorta concernente il
credito da loro vantato, i sequestranti negano di aver agito “per ripicca” a
seguito della disdetta inoltrata dalla R__________ S.r.l, rilevando che le
fatture nei confronti dell’opponente non venivano trasmesse annualmente, ma
soltanto a fine mandato. Reputano inoltre “normale ed usuale” che la
gestione delle problematiche internazionali della società sequestrata sia curata
da diversi professionisti. Infine, i sequestranti ribadiscono l’esistenza di
una causa del sequestro e l’appartenenza alla debitrice dei beni da sequestrare.
5. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del
sequestro (sopra, consid. 2), controversa nella fattispecie è anzitutto quella
relativa all’esistenza del credito. La questione centrale è pertanto quella di
sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto – e pertanto l’art.
272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove ha considerato che i documenti prodotti dai
sequestranti non costituiscono indizi oggettivi e concreti atti a dimostrare la
fondatezza della pretesa da essi vantata.
5.1 A dimostrazione della propria titolarità del credito, con l’istanza di
sequestro RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno prodotto,
per quanto qui d’interesse, una nota di onorario e spese di € 206'232.– emessa dal loro Studio il 9 settembre
2014 (doc. B), relativa a “prestazioni
di consulting” fornite alla società opponente dal 2003
al giugno 2014, una dichiarazione del 6 dicembre 2014 (doc. D) rilasciata dall’allora
amministratore della società convenuta, M__________, nonché un plico concernente
diversi scambi di e-mails intercorse tra l’opponente e RE
2 (doc. G). In sede di opposizione al sequestro, la CO 1 ha obiettato che la
controparte non ha reso verosimile le prestazioni indicate nella fattura né
tantomeno che le parti siano vincolate da un contratto. In particolare, l’opponente
ha sottolineato come le attività elencate nella fattura non corrispondano
minimamente a quelle che si evincono dalla corrispondenza elettronica agli
atti, già fatturate e saldate dalla società R__________ S.r.l. (doc. 10 e 11). La convenuta ha d’altronde qualificato
la dichiarazione di M__________ come “priva di alcun valore di autenticità”, poiché rilasciata dopo ch’egli era stato allontanato dalla società
(opposizione al sequestro, pag. 4 ad 11 e 12). In fase di risposta e di
duplica, i sequestranti hanno prodotto un estratto delle prestazioni oggetto
della nota fattura (doc. R) e un ulteriore plico di corrispondenza elettronica
(doc. T-AB e AE).
5.2 Orbene, una semplice fattura non avallata dal debitore di regola
non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le
prestazioni elencate (sentenza della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014,
consid. 6.3/a; 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298,
consid. 1/a). Nella fattispecie va però verificato se, come i reclamanti
sostengono, la tabella delle prestazioni fornite, il plico di
e-mails e la dichiarazione di M__________ agli atti rendono
verosimile il lavoro da essi svolto per la società opponente e fatturato il 9
settembre 2014 (doc. B e doc. 6), con particolare riferimento alla negoziazione
del contratto discografico con la B__________.
5.3 Ora,
la distinta con l’elenco cronologico delle prestazioni effettuate dallo Studio
N__________ (doc. R), pur offrendo una descrizione più dettagliata dell’attività
svolta, costituisce pur sempre un documento allestito unilateralmente dai creditori
sequestranti e quindi assimilabile a una mera allegazione di parte la quale, come
per le fatture, non è di regola considerata un indizio oggettivo su cui fondare
un giudizio di verosimiglianza (v. le sentenze citate sopra consid. 5.2). A
fronte poi dell’esplicita contestazione della controparte, non risultano agli
atti altri indizi oggettivi e concreti – quale ad esempio il contratto di
mandato concluso dalle parti comprensivo dell’accordo sugli onorari per le
varie tipologie di consulenza – che consentano di rendere verosimili e di
quantificare le prestazioni che i soci allegano di aver eseguito.
5.4 Al
riguardo il (fitto) scambio di e-mails prodotte dai sequestranti (doc. T-AB e
doc. AE acclusi alla risposta e alla duplica) non torna loro utile, poiché si
sono limitati a rinviarvi senza mettere in relazione le singole e-mails con le
relative prestazioni elencate nella nota tabella e nella fattura.
a) Ebbene
non spetta di certo né al giudice del sequestro né a questa
Camera spulciare la documentazione prodotta al fine di estrapolare gli atti che
potrebbero rendere verosimili le attività per le quali gli istanti si
professano creditori nei confronti della convenuta. E senza una riconciliazione
di quei dati risulta impossibile verificare, seppure approssimativamente, l’importo
vantato dai soci.
b) Non
si disconosce, invero, che lo Studio N__________ sia stato in qualche modo
coinvolto nel contratto discografico B__________, come si evince da una
semplice lettura di alcuni “oggetti” (titoli) indicati nelle e-mails (doc. G, doc. U e Z), e la stessa CO
1 ammette che la questione era di sua pertinenza (osservazioni al reclamo, pag.
7 ad 30). Quali siano state di preciso le prestazioni dello Studio rimane però
un’incognita in assenza di un rinvio nell’elenco delle prestazioni (doc. R), per ognuna di esse, alle singole
e-mails. E il solo fatto che l’esistenza della pretesa vantata dai sequestranti
non sia improbabile non è sufficiente a giustificare il sequestro. Occorre anzitutto,
come visto, che tale esistenza sia fondata su indizi documentali oggettivi che
risultano dagli atti e che siano sufficienti a costituire un “inizio di prova” dell’esistenza, dell’importo e dell’esigibilità della pretesa
indicata nell’istanza di sequestro (sentenza della CEF 14.2014.91 del 29
ottobre 2014, consid. 6.3/d, con rinvii). Non è quindi
manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) l’accertamento del
Pretore secondo cui i servizi che gli istanti allegano di
avere fornito alla convenuta non sono corroborati da riscontri oggettivi.
5.5 Nella sua dichiarazione scritta del 6 dicembre 2014 (doc. D e AC), M__________
riferisce che nel periodo in cui è stato amministratore, e successivamente
liquidatore, della parte sequestrata e della sua succursale di L__________, i
soci dello Studio N__________ hanno prestato a favore di entrambe le società “un’attività di consulenza continuativa”, che riguardava “diversi
aspetti tra cui l’assistenza nella formalizzazione con B__________ di tutti i
rapporti economici connessi con il nuovo contratto discografico, l’analisi
della situazione finanziaria e degli investimenti”.
Puntualizza inoltre che “l’attività
di cui sopra non è stata svolta dalla società di consulenza N__________ che era
stata incaricata di seguire altri aspetti prettamente fiscali e contabili” e di essersi recato “moltissime
volte” a L__________ con il dott. RE 2.
A prescindere dai dubbi sull’attendibilità di tale dichiarazione, rilasciata
da M__________ dopo la conclusione di una procedura di conciliazione sindacale
relativa alle sue pretese quale amministratore unico della V__________ Srl,
società che controlla la R__________ S.r.l. (doc. 8), essa assume, comunque
sia, un carattere generico che una volta ancora non permette d’identificare né
di quantificare le prestazioni elargite dagli istanti, tanto più che il
dichiarante nemmeno distingue quanto e cosa è stato eseguito per la sede
principale della società qui opponente e quanto invece per la sua succursale di
L__________ (non parte al procedimento), né precisa le eventuali specificità
dell’operato degli istanti per rapporto agli incarichi affidati dall’opponente
ad altri consulenti (doc. 4). Che il Pretore non l’abbia considerata di rilievo
ai fini del suo giudizio non può quindi dirsi manifestamente errato.
5.6 Quanto
precede basterebbe già a respingere il reclamo. Per mera abbondanza, va però
aggiunto che la sentenza impugnata regge inoltre su due ulteriori argomenti che
Fatti
i reclamanti non sono riusciti a confutare.
a) Anzitutto,
essi non spiegano il motivo per cui le prestazioni svolte a favore della
convenuta non sono state fatturate prima della fine, peraltro inopinata, del
contratto, mentre le fatture per gli onorari contabilizzati alla R__________
S.r.l venivano invece regolarmente emesse ogni anno a partire dal 2003 (doc.
16). Appare quantomeno insolito, secondo
l’andamento normale delle cose e l’esperienza generale della vita, che uno
studio fiduciario attenda oltre un decennio prima di fatturare le proprie
prestazioni (come attestano le fatture prodotte dall’opponente relative alle
prestazioni di altri studi fiduciari nei suoi confronti e nei confronti della
sua succursale [doc. 4]).
b) Considerando
poi come nella distinta delle prestazioni fatturate alla R__________ S.r.l.
figurino esplicitamente anche attività eseguite in favore della CO 1 (doc. 16,
ad esempio fattura del 2004, 2006, 2007), pare legittimo pensare che le
prestazioni svolte a favore della parte sequestrata fossero comprese nella
remunerazione pattuita con la R__________ S.r.l., ciò che spiegherebbe perché
non si trova nella contabilità della convenuta, che gli istanti pretendono di
avere verificato negli anni in questione, alcuna traccia di debito nei
confronti dello Studio N__________, neppure sotto forma di accantonamenti.
Nelle predette circostanze non si può seriamente rimproverare al Pretore di non
avere creduto alla tesi dei sequestranti.
6. In
definitiva, a ragione il Pretore ha concluso all’assenza di quell’“inizio di prova”
sufficiente a sostanziare il credito vantato dagli istanti con il grado di verosimiglianza
richiesto dall’art. 272 LEF, non avendo essi esposto dettagliatamente le
Considerandi
prestazioni fornite con riferimento a indizi oggettivi risultanti dagli atti,
in modo che il giudice potesse immediatamente convincersi dell’esistenza della
loro pretesa per l’importo enunciato (sopra consid. 2.1).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 222'669.–, supera
agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in parti
uguali e in solido. Essi rifonderanno alla CO 1, sempre in parti uguali e in
solido, fr. 4'600.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).