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Decisione

14.2016.173

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ricusazione del giudice

7 settembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella

procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n.

19-20 ad art. 49 CPC);

che nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante

le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già da

quando ha presentato l’istanza di rigetto, così ch’essa avrebbe dovuto postularne

la ricusazione a quel momento (nel febbraio 2016), rivolgendosi alla pretura

viciniore, ovvero al Pretore di Lugano della sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11

lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]);

che

la censura è così doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro

perché non rientra nella competenza della Camera;

che

in assenza di altra censura valida il reclamo si rivela pertanto irricevibile;

che la domanda di effetto sospensivo

diventa così senza oggetto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

Considerandi

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 73'283.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).