14.2016.174
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ricusazione del giudice
7 settembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.174
Lugano
7 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 2 aprile 2015 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 agosto 2016 presentato dall’__________ RE
1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2014
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’__________ RE 1 per l’incasso
di fr. 12'000.–, indicando quale titolo di credito delle pigioni
arretrate;
che avendo l’__________ RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza 2 aprile 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione 4 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante;
che il 22 agosto 2016 RE 1 ha presentato alla Camera un “atto
integrativo” di un precedente ricorso da lei inoltrato il 15 luglio 2016 contro
tre sentenze di rigetto dell’opposizione della Pretura di Lugano, sezione 5,
che la opponevano a un’altra controparte (inc. __________), postulando nel
contempo di accertare la nullità della decisione del 4
agosto 2016 (così come di un’altra pronunciata il 19
luglio 2016, sempre dallo stesso giudice, ma in una causa avviata da una terza
persona, v. inc. __________) e di conferire ai suoi reclami effetto sospensivo;
che
stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato a CO 1
per osservazioni;
che
la reclamante ritiene la sentenza impugnata nulla perché il Pretore l’ha emessa
a un momento in cui la sua ricusazione era già stata richiesta nel quadro del
reclamo da lei inoltrato a questa Camera il 15 luglio 2016;
che
la reclamante lamenta nuovamente una violazione del principio d’indipendenza
per l’appartenenza del Pretore alla magistratura ticinese, che “essendo nominata e lottizzata dai partiti
politici, è giocoforza da questi controllati, ovvero dalle lobbies retrostanti,
segnatamente quelle bancarie”;
ch’essa reputa il primo giudice prevenuto anche per avere emesso una
serie di sentenze “praticamente
tutte e sempre, a far stato dal 2010 ad oggi, in favore dei nemici ed
avversati” suoi;
che,
ora, la parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità
giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura
viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto
(art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo
di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49
cpv. 1 CPC);
che
Fatti
il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella
procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n.
19-20 ad art. 49 CPC);
che nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante
le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già da
quando l’istanza di rigetto le è stata notificata, così ch’essa avrebbe dovuto
postularne la ricusazione a quel momento (nell’aprile 2015), rivolgendosi alla
pretura viciniore, ovvero al Pretore di Lugano della sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e
11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]);
che
la censura è così doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro
perché non rientra nella competenza della Camera;
che
in assenza di altra censura valida il reclamo si rivela pertanto irricevibile;
che la domanda di effetto sospensivo
diventa così senza oggetto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione a:
– ;
–, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).