Lexipedia

Decisione

14.2016.174

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ricusazione del giudice

7 settembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella

procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n.

19-20 ad art. 49 CPC);

che nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante

le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già da

quando l’istanza di rigetto le è stata notificata, così ch’essa avrebbe dovuto

postularne la ricusazione a quel momento (nell’aprile 2015), rivolgendosi alla

pretura viciniore, ovvero al Pretore di Lugano della sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e

11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]);

che

la censura è così doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro

perché non rientra nella competenza della Camera;

che

in assenza di altra censura valida il reclamo si rivela pertanto irricevibile;

che la domanda di effetto sospensivo

diventa così senza oggetto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

– ;

–, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).