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Decisione

14.2016.175

Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Reclamo non motivato

15 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi CO 2 nell’ambito di una compravendita immobiliare, ponendo le spese

giudiziarie a carico dell’attore, tenuto a rifondere ripetibili di fr. 7'500.– ai convenuti. Il

Pretore aggiunto ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di CO 1 e CO 2, condannando il

convenuto riconvenzionale a rifondere a que­st’ultimi fr. 6'108.85

e ponendo a loro carico nove decimi delle spese giudiziarie di complessivi fr. 2'096.40

e fr. 5'000.– per ripeti­bili parziali da versare a RE

1 (inc. __________).

B. Con

sentenza 1° aprile 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha

respinto l’appello presentato il 13 giugno 2012 da RE 1 contro la sentenza di

primo grado, ponendo le spese giudiziarie di fr. 2'000.– a carico dell’appellante, tenuto a rifondere a CO 1 e CO 2 fr. 2'500.– per

ripetibili (inc. 12.2012.101).

C. Con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di

Locarno, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’in­­casso di

fr. 11'318.50 oltre agli interessi del 5% dal 26 aprile 2016, indicando quale titolo di credito

la “Sentenza

14.05.2012 Pretura di Locarno-Campagna (inc. no. __________). Sentenza

1.04.2014 II CCA Tribunale d’appello (inc. no. 12.2012.101)”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 luglio 2016 CO

1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città. La parte convenuta non ha

presentato osservazioni scritte nel termine impartito.

E. Statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 800.–

a favore degli istanti.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2016 per ottenerne

l’annullamento e la “riassegnazione”, da parte del Pretore della Giurisdizione

di Locarno-Città, di un nuovo termine di 15 giorni per presentare le proprie

osservazioni all’istanza di rigetto. Stante l’esito del giudizio odierno,

il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 3 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera

verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni

chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza

impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la

motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni

di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo

le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare

il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica. La Camera decide in linea

di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Poiché

il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione,

da parte del primo giudice, di un nuovo termine per presentare le proprie

osservazioni all’istanza di rigetto, occorre dapprima esaminare la censura con

cui egli lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per non

aver potuto presentare le sue osservazioni “per

il semplice fatto che era assente per vacanze”.

2.1

In procedura

sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo

alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni

(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né

una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore,

secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’es­­senza di

questo tipo di procedura” (Messaggio

concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen

in: Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).

2.2

Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Pretore

ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato al convenuto l’istanza

con ordinanza del 28 luglio 2016, invitandolo a presentare le proprie

osservazioni entro 15 giorni. Il 29 luglio 2016 l’in­teressato ha sottoscritto

un “ordine di trattenere la corrispondenza” presso la posta di __________

valevole dal 2 al 20 agosto 2016 (doc. C accluso al reclamo) e il giorno

successivo egli ha ritirato la predetta ordinanza del 28 luglio (doc. B).

2.3

Ora, avendo l’escusso ritirato la raccomandata in questione il 30

luglio 2016, penultimo giorno delle ferie giudiziarie estive (art. 56 n. 1 LEF

per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di 15 giorni impartitogli

per formulare eventuali osservazioni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016

(DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto il 17 agosto 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC cui

rinvia l’art. 31 LEF). Entro tale scadenza il reclamante non ha presentato

osservazioni né una domanda di proroga del termine assegnatogli, che ora risulta

improponibile (art. 144 cpv. 2 CPC). Non sussiste, nelle circostanze descritte,

alcuna violazione del diritto di essere sentito del reclamante, il quale ha

avuto la possibilità concreta di esprimersi sull’istanza (anche dal luogo di

villeggiatura) ma non l’ha sfruttata. A scanso di equivoci va aggiunto, del

resto, che un’as­senza per vacanze non costituisce un ostacolo non imputabile a

colpa del debitore suscettibile di giustificare la restituzione del termine non

rispettato (art. 33 cpv. 4 LEF).

3.

Nel

merito il reclamante asserisce che “molte

sono le ragioni” per le quali egli non intende pagare le spese e le

ripetibili poste in esecuzione, “in quanto in

quei 2 anni che i signori CO 1 e CO 2 non hanno chiesto il pagamento molto è

stato fatto, proprio in relazione con la sentenza definitiva”. Sennonché

egli non spende una sola parola sulla sentenza impugnata e non spiega in

particolare perché le sentenze 14 maggio 2012 del Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Locarno-Campagna e 1° aprile 2014 della seconda Camera civile

del Tribunale d’appello non siano da

considerare valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione nel senso

dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Il reclamo si avvera quindi inammissibile poiché insufficientemente

motivato (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, la decisione impugnata risulta

corretta, nella misura in cui le sentenze appena citate sono esecutive giusta l’art.

80.

cpv. 1 LEF e giustificano pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dal reclamante per l’intero importo di fr. 11'318.50

posto in esecuzione, composto dalle

ripetibili di prima e seconda istanza di fr. 10'000.–, dalla

riconvenzionale di fr. 6'108.85 e dalla quota del 10% delle spese

giudiziarie riconvenzionali, pari fr. 209.65, tolti fr. 5'000.– per

ripetibili riconvenzio­nali (doc. B dispositivo n. I/2, II/1 e II/2, e doc. C

Dispositivo

dispositivo n. 2).

4. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'318.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).