14.2016.175
Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Reclamo non motivato
15 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.175
Lugano
15 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promosse con istanza 25 luglio 2016 da
CO 1, __________
CO 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Campagna ha respinto una petizione 29 ottobre 2008 promossa da RE 1 contro
Fatti
i coniugi CO 2 nell’ambito di una compravendita immobiliare, ponendo le spese
giudiziarie a carico dell’attore, tenuto a rifondere ripetibili di fr. 7'500.– ai convenuti. Il
Pretore aggiunto ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di CO 1 e CO 2, condannando il
convenuto riconvenzionale a rifondere a quest’ultimi fr. 6'108.85
e ponendo a loro carico nove decimi delle spese giudiziarie di complessivi fr. 2'096.40
e fr. 5'000.– per ripetibili parziali da versare a RE
1 (inc. __________).
B. Con
sentenza 1° aprile 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha
respinto l’appello presentato il 13 giugno 2012 da RE 1 contro la sentenza di
primo grado, ponendo le spese giudiziarie di fr. 2'000.– a carico dell’appellante, tenuto a rifondere a CO 1 e CO 2 fr. 2'500.– per
ripetibili (inc. 12.2012.101).
C. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di
Locarno, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 11'318.50 oltre agli interessi del 5% dal 26 aprile 2016, indicando quale titolo di credito
la “Sentenza
14.05.2012 Pretura di Locarno-Campagna (inc. no. __________). Sentenza
1.04.2014 II CCA Tribunale d’appello (inc. no. 12.2012.101)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 luglio 2016 CO
1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città. La parte convenuta non ha
presentato osservazioni scritte nel termine impartito.
E. Statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 800.–
a favore degli istanti.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la “riassegnazione”, da parte del Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Città, di un nuovo termine di 15 giorni per presentare le proprie
osservazioni all’istanza di rigetto. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 3 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera
verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni
chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza
impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la
motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni
di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo
le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare
il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica. La Camera decide in linea
di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Poiché
il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione,
da parte del primo giudice, di un nuovo termine per presentare le proprie
osservazioni all’istanza di rigetto, occorre dapprima esaminare la censura con
cui egli lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per non
aver potuto presentare le sue osservazioni “per
il semplice fatto che era assente per vacanze”.
2.1
In procedura
sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo
alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni
(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né
una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore,
secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza di
questo tipo di procedura” (Messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen
in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).
2.2
Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Pretore
ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato al convenuto l’istanza
con ordinanza del 28 luglio 2016, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni entro 15 giorni. Il 29 luglio 2016 l’interessato ha sottoscritto
un “ordine di trattenere la corrispondenza” presso la posta di __________
valevole dal 2 al 20 agosto 2016 (doc. C accluso al reclamo) e il giorno
successivo egli ha ritirato la predetta ordinanza del 28 luglio (doc. B).
2.3
Ora, avendo l’escusso ritirato la raccomandata in questione il 30
luglio 2016, penultimo giorno delle ferie giudiziarie estive (art. 56 n. 1 LEF
per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di 15 giorni impartitogli
per formulare eventuali osservazioni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016
(DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto il 17 agosto 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC cui
rinvia l’art. 31 LEF). Entro tale scadenza il reclamante non ha presentato
osservazioni né una domanda di proroga del termine assegnatogli, che ora risulta
improponibile (art. 144 cpv. 2 CPC). Non sussiste, nelle circostanze descritte,
alcuna violazione del diritto di essere sentito del reclamante, il quale ha
avuto la possibilità concreta di esprimersi sull’istanza (anche dal luogo di
villeggiatura) ma non l’ha sfruttata. A scanso di equivoci va aggiunto, del
resto, che un’assenza per vacanze non costituisce un ostacolo non imputabile a
colpa del debitore suscettibile di giustificare la restituzione del termine non
rispettato (art. 33 cpv. 4 LEF).
3.
Nel
merito il reclamante asserisce che “molte
sono le ragioni” per le quali egli non intende pagare le spese e le
ripetibili poste in esecuzione, “in quanto in
quei 2 anni che i signori CO 1 e CO 2 non hanno chiesto il pagamento molto è
stato fatto, proprio in relazione con la sentenza definitiva”. Sennonché
egli non spende una sola parola sulla sentenza impugnata e non spiega in
particolare perché le sentenze 14 maggio 2012 del Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Campagna e 1° aprile 2014 della seconda Camera civile
del Tribunale d’appello non siano da
considerare valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Il reclamo si avvera quindi inammissibile poiché insufficientemente
motivato (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, la decisione impugnata risulta
corretta, nella misura in cui le sentenze appena citate sono esecutive giusta l’art.
80.
cpv. 1 LEF e giustificano pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal reclamante per l’intero importo di fr. 11'318.50
posto in esecuzione, composto dalle
ripetibili di prima e seconda istanza di fr. 10'000.–, dalla
riconvenzionale di fr. 6'108.85 e dalla quota del 10% delle spese
giudiziarie riconvenzionali, pari fr. 209.65, tolti fr. 5'000.– per
ripetibili riconvenzionali (doc. B dispositivo n. I/2, II/1 e II/2, e doc. C
Dispositivo
dispositivo n. 2).
4. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'318.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).