14.2016.176
Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Reclamo non motivato
15 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.176
Lugano
15 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 25 luglio 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Campagna ha respinto una petizione 29 ottobre 2008 promossa da RE 1
contro CO 1 nell’ambito di una
compravendita immobiliare, ponendo le spese giudiziarie a carico dell’attore,
tenuto a rifondere alla
convenuta ripetibili di fr. 7'000.–. Il Pretore aggiunto
ha poi accolto parzialmente
la domanda riconvenzionale dell’attrice convenzionale, condannando RE 1 a
rifonderle fr. 5'904.30 e ponendo a carico di CO 1
due terzi delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'696.30 e un’indennità
di fr. 1'500.– per ripetibili parziali
a favore di RE 1 (inc. __________).
Fatti
B. Con
sentenza del 1° aprile 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha
respinto l’appello presentato il 13 giugno 2012 da RE 1 contro la sentenza di
primo grado, ponendo le spese giudiziarie di fr. 1'800.– a carico dell’appellante, tenuto a rifondere
a CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili
(inc. 12.2012.103).
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'473.43
oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2016, indicando quale titolo di
credito: “Sentenza 14.05.2012
Pretura di Locarno-Campagna (inc. no. __________). Sentenza 1.04.2014 II CCA
Tribunale d’appello (inc. no. 12.2012.103)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 luglio 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
La parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte
nel termine impartito.
E. Statuendo con decisione 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità
di fr. 850.– a favore di CO 1.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento e la “riassegnazione”, da parte del Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Città, di un nuovo termine di 15 giorni per presentare le proprie
osservazioni all’istanza di rigetto. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 3 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera
verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni
chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza
impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la
motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Poiché
il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione,
da parte del primo giudice, di un nuovo termine per presentare le proprie
osservazioni all’istanza di rigetto, occorre dapprima esaminare la censura con
cui egli lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per non
aver potuto presentare le sue osservazioni “per
il semplice fatto che era assente per vacanze”.
2.1
In procedura
sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo
alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni
(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né
una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore,
secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza di
questo tipo di procedura” (Messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen
in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).
2.2
Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Pretore
ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato al convenuto l’istanza
con ordinanza del 27 luglio 2016, invitandolo a presentare le proprie osservazioni
entro 15 giorni. Egli l’ha ritiriata il giorno successivo (doc. B),
sottoscrivendo poi l’indomani un “ordine di trattenere la corrispondenza”
presso la posta di __________ valevole dal 2 al 20 agosto 2016 (doc. C accluso
al reclamo).
2.3
Ora, avendo l’escusso ritirato la raccomandata in questione il 28
luglio 2016, durante le ferie giudiziarie estive (art. 56 n. 1 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di 15 giorni impartitogli per
formulare eventuali osservazioni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96
III 50 consid. 3), è scaduto il 17 agosto 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC cui rinvia
l’art. 31 LEF). Entro tale scadenza il reclamante non ha presentato
osservazioni né una domanda di proroga del termine assegnatogli, che ora risulta
improponibile (art. 144 cpv. 2 CPC). Non sussiste, nelle circostanze descritte,
alcuna violazione del diritto di essere sentito del reclamante, il quale ha
avuto la possibilità concreta di esprimersi sull’istanza (anche dal luogo di
villeggiatura) ma non l’ha sfruttata. A scanso di equivoci va aggiunto, del
resto, che un’assenza per vacanze non costituisce un ostacolo non imputabile
a colpa del debitore suscettibile di giustificare la restituzione del termine
non rispettato (art. 33 cpv. 4 LEF).
3.
Nel
merito il reclamante asserisce che “molte
sono le ragioni” per le quali egli non intende pagare le spese e le
ripetibili in questione, “in quanto in quei 2
anni che la signora CO 1 non ha chiesto il pagamento molto è stato fatto,
proprio in relazione con la sentenza definitiva”. Sennonché egli non
spende una sola parola sulla sentenza impugnata e non spiega in particolare
perché le sentenze 14 maggio 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Campagna e 1° aprile 2014 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
non siano da considerare valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Il
reclamo si avvera quindi inammissibile poiché insufficientemente motivato (v.
sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, la decisione impugnata risulta corretta,
nella misura in cui le sentenze appena citate sono esecutive giusta l’art. 80
cpv. 1 LEF e giustificano pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal reclamante per l’intero importo di fr. 12'473.43 posto
in esecuzione, composto dalle ripetibili di
prima e seconda istanza di fr. 9'200.– e dalla riconvenzionale di fr. 5'904.30,
tolte le spese giudiziarie riconvenzionali di complessivi fr. 1'130.87 e le
ripetibili riconvenzionali di fr. 1'500.– (doc. B dispositivo n. I/2 e
II/1, e doc. C dispositivo n. 2).
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'473.43, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).