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Decisione

14.2016.177

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

14 novembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.177

Lugano

14 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2016.3344 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2016

da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2016 dall’Ufficio

di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'486.60,

indicando quale titolo di credito due attestati di carenza di beni emessi dal

medesimo ufficio il 4 marzo 2016 (n. __________) e il 17 dicembre 2014 (n. __________)

rispettivamente per fr. 8'486.60 e per fr. 8'776.80 in merito a un

credito sorto nel quadro di un contratto di mutuo del 2 marzo 1988 con la Banca

__________;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio

2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare

indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’accoglimento “in considerazione delle

[sue] giuste rimostranze”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

Considerandi

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC),

ciò che la Camera verifica d’ufficio;

che

il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare

dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3);

che doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

che nel caso specifico RE 1 non si

confronta con la sentenza impugnata, e in particolare non spiega perché l’attestato

di carenza di beni dopo pignoramento emesso il 4 marzo 2016 dal­l’UE di Lugano

per fr. 8'486.60 (doc. B) non costituirebbe, contrariamente a quanto

stabilito dal Pretore, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lui

interposta, come del resto esplicitamente stabilito dalla legge (art. 149 cpv.

2.

LEF);

che il reclamante si limita invece a

criticare l’operato dell’UE di Lugano relativo verosimilmente a un’altra

esecuzione (quella in esame non essendo ancora giunta allo stadio del

pignoramento) e a dolersi delle imposte che è tenuto a pagare, senza che si

possa capire quale nesso tali censure avrebbero con la causa in esame;

che ad ogni modo non è questa la sede

per discutere dell’operato dell’UE (contestabile solo con un ricorso all’autorità

di vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF) né dell’imposizione fiscale del reclamante;

che insufficientemente motivato il

reclamo è irricevibile;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'486.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).