14.2016.177
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
14 novembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.177
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.3344 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2016
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'486.60,
indicando quale titolo di credito due attestati di carenza di beni emessi dal
medesimo ufficio il 4 marzo 2016 (n. __________) e il 17 dicembre 2014 (n. __________)
rispettivamente per fr. 8'486.60 e per fr. 8'776.80 in merito a un
credito sorto nel quadro di un contratto di mutuo del 2 marzo 1988 con la Banca
__________;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio
2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente;
che statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare
indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’accoglimento “in considerazione delle
[sue] giuste rimostranze”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
Considerandi
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC),
ciò che la Camera verifica d’ufficio;
che
il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3);
che doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;
che nel caso specifico RE 1 non si
confronta con la sentenza impugnata, e in particolare non spiega perché l’attestato
di carenza di beni dopo pignoramento emesso il 4 marzo 2016 dall’UE di Lugano
per fr. 8'486.60 (doc. B) non costituirebbe, contrariamente a quanto
stabilito dal Pretore, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lui
interposta, come del resto esplicitamente stabilito dalla legge (art. 149 cpv.
2.
LEF);
che il reclamante si limita invece a
criticare l’operato dell’UE di Lugano relativo verosimilmente a un’altra
esecuzione (quella in esame non essendo ancora giunta allo stadio del
pignoramento) e a dolersi delle imposte che è tenuto a pagare, senza che si
possa capire quale nesso tali censure avrebbero con la causa in esame;
che ad ogni modo non è questa la sede
per discutere dell’operato dell’UE (contestabile solo con un ricorso all’autorità
di vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF) né dell’imposizione fiscale del reclamante;
che insufficientemente motivato il
reclamo è irricevibile;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'486.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).