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Decisione

14.2016.178

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preventivo per la riparazione di un frigorifero. Interessi di mora

4 gennaio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 giugno 2016 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 luglio 2016, cui

l’istante ha replicato con uno scritto dell’11 agosto 2016, irritualmente

notificato alla controparte solo con la sentenza.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 84.– oltre agli

interessi del 12% dal 25 novembre 2015, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” (recte: reclamo) del 2 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e “il rinvio a nuovo giudizio”.

Statuendo sulla domanda 12 settembre 2016 della reclamante, il presidente della

Camera l’ha esenta dal versare l’anticipo di fr. 60.– richiestole in

garanzia delle spese processuali presumibili. Nelle sue osservazioni del 14

ottobre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il preventivo

firmato dall’escussa il 2 settembre 2015 costituisce un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF mentre ha respinto l’istanza

per quanto concerne le spese di gestione dell’incarto di fr. 80.– “in quanto non documentate”.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che "la

fattura e la cifra messa in esecuzione sono state emesse in un secondo tempo

senza alcun comune accordo reciproco documentato",

sicché nega l’esi­­stenza di un valido riconoscimento di debito. La reclamante

contesta inoltre il tasso d’interesse del 12% ammesso dal primo giudice quando

l’art. 104 cpv. 1 CO lo fissa in 5%.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, l’istante si limita a ricordare i dettagli del suo

intervento e il fatto che l’escussa ha riconosciuto il lavoro eseguito a suo

favore firmando il preventivo il 2 settembre 2015.

5.

Ora,

sta di fatto che la reclamante non contesta di avere firmato di proprio pugno

il rapporto n. __________ allestito il 2 settembre 2015 dall’istante (doc. B

accluso all’istanza), riconoscendo così esplicitamente l’importo di fr. 166.50

(pari a fr. 84.– forfettari più fr. 82.50 per una mezz’ora di lavoro)

preventivato per la riparazione del sistema di sbrinamento automatico del suo

frigorifero. Ciò rappresenta secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF un valido titolo di

rigetto provvisorio per l’importo, ridotto a fr. 84.– con la fattura (doc.

C), posto in esecuzione. Al riguardo il reclamo si avvera così infondato.

6.

Il

preventivo citato non contiene per contro alcuna pattuizione in merito agli

interessi di mora e l’istante non ha prodotto altri documenti sottoscritti dall’escussa

da cui si potrebbe dedurre ch’essa ha riconosciuto il tasso del 12% fatto

valere dalla procedente. In assenza di accordo delle parti, si applica quindi

il tasso legale del 5% stabilito dall’art. 104 cpv. 1 CO, come del resto

ammesso dalla CO 1 nell’istanza (alla voce "osservazioni"), seppure

nel petitum insista a postulare il rigetto per gli interessi di mora del

12% dal 25 novembre 2015. La sentenza impugnata va quindi

riformata su questo punto nel senso richiesto dalla reclamante, la data di decorrenza

degli interessi moratori risultando dalla fattura (doc. C).

7.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di

attribuire indennità d’inconvenienza, le parti non avendo addotto alcuna motivazione

al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che se fossero

dovute tali indennità in ogni modo andrebbero compensate.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 84.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 84.– oltre

agli interessi del 5% dal 25 novembre 2015.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte

istante, è posta a carico delle parti metà ciascuno. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio sono

poste a carico delle parti metà ciascuno. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).