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Decisione

14.2016.179

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di giustizia e ripetibili

13 gennaio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 luglio

2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, in

via principale, di pronunciarne il rigetto definitivo per fr. 609'199.05

oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013, dell’1%

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31

dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio 2016, e “in via pregiudiziale” ha postulato che la sentenza n. __________ della Corte d’Appello di M__________

del 10 aprile 2015 fosse dichiarata esecutiva in territorio elvetico. Con

scritto del 23 agosto 2016 il convenuto ha dichiarato di rinunciare a

presentare osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza, riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza

italiana e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta per fr. 609'199.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio

2012 al 31 dicembre 2013, dell’1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,

dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio

2016, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità

di fr. 5'000.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne

l’annullamento, l’accoglimento dell’istanza limitatamente alla domanda

principale di rigetto definitivo dell’opposizione e la riduzione delle spese

processuali a fr. 120.– (anziché fr. 800.–) e delle ripetibili a fr. 1'500.–

(in luogo di fr. 5'000.–). Il 19 settembre 2016 il presidente della Camera

ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, l’CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo limitatamente alla domanda relativa alle

spese processuali e alle ripetibili, e chiesto la revoca del decreto di effetto

sospensivo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Le parti, infatti, concordano sul fatto che la domanda di exequatur

aveva carattere solo pregiudiziale e non avrebbe dovuto essere oggetto di una

decisione indipendente nel dispositivo (v. osservazioni al reclamo, pag. 4).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha riconosciuto e

dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________

della Corte d’Appello di M__________ del 10 aprile 2015 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico, con riferimento agli art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 CPC e all’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), le

spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore

dell’istante.

3.

Nel

reclamo RE 1 chiede l’annullamento del dispositivo (n. 1.1) con cui il Pretore

aggiunto ha dichiarato la sentenza italiana esecutiva in Svizzera, ch’egli

ritiene lesivo del principio dispositivo (art. 58 CPC), l’istante avendo

concluso al­l’exequatur solo a titolo pregiudiziale. Tenuto conto della

semplicità del caso, della succintezza dell’istanza e della propria rinuncia a

presentare osservazioni, il reclamante postula inoltre una riduzione delle spese

processuali al minimo della tariffa (OTLEF) previsto per un valore litigioso di

oltre 1 milione di franchi, ossia fr. 120.–, e una limitazione delle ripetibili

al minimo stabilito dal­l’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), pari a fr. 1'500.–.

4.

Sulla postulata revoca del dispositivo (n. 1.1)

sull’exequatur della sentenza italiana, già si è detto che le parti

concordano (sopra consid. 1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo

punto.

5.

In

merito alle spese processuali, invece, le opinioni divergono. L’istante reputa

il caso complesso, poiché relativo a una sentenza estera “assai corpulenta”,

di valore litigioso elevato e basato su una voluminosa documentazione. A suo

parere gli importi stabiliti dal primo giudice, che rientrano nei limiti fissati

dalle tariffe applicabili, sono perfettamente condivisibili.

5.1

Non

è contestato – ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base

all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole

sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 609'199.05 (pure incontestato), questa

norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.–

e fr. 1'000.–.

a) Nel

fissarne l’importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone

di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tap­py,

Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges

judiciaires en matière de poursuites: champs d’appli­­cation et problèmes

choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di

altri elementi quali il dispendio lavorativo

del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la com­plessità della causa, il comportamento delle

parti e la situazione fi­nanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Ge­bührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad

art. 48 OTLEF). Visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità

giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la

propria valutazione a quella del primo giudice.

b) Nel

caso specifico, la tassa di fr. 800.– determinata dal primo giudice si

situa nei limiti della tariffa. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante,

la vertenza non può d’altronde considerarsi semplice, poiché oltre all’esame

classico del titolo di rigetto il primo giudice ha dovuto anche verificare, in

via pregiudiziale, l’adempimento delle esigenze poste dalla Convenzione di Lugano

(art. 41, 53 e 54 CLug). La rinuncia del convenuto a formulare osservazioni ha

sì alleggerito il carico lavorativo del primo giudice, ma egli ha comunque

dovuto procedere, d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III

447.

consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 80

LEF), all’esa­­me della decisione estera sulla scorta degli art. 80 LEF

e 41 CLug. Tutto sommato, anche se la tassa

stabilita dal Pretore aggiunto nella fascia alta della tariffa potrebbe sembrare

elevata, non risulta esulare dai margini d’apprezzamento lasciatigli

dalla legge. In assenza di violazione dell’art. 48 OTLEF, la censura si rivela

quindi infondata.

5.2

Quanto

alle ripetibili, esse sono invece fissate secondo la tariffa cantonale (art.

96, 105 cpv. 2 e 106 CPC), ma il valore litigioso è determinato dal diritto

federale (DTF 139 III 199 consid.

4.

). Nel Cantone Ticino, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.–

e fr. 1'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.8 al 4.2%

del valore medesimo, ovvero nel caso in esame da fr. 4'870.– a fr. 25'590.–.

L’indennità di fr. 5'000.– stabilita dal Pretore aggiunto rappresenta

quindi poco più della soglia minima della tariffa, al cui importo il reclamante

chiede di ridurre le ripetibili da lui dovute all’istante. Non si giustifica di

conseguenza di riformare la decisione impugnata su questo punto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC), che si può qualificare come integrale, siccome l’annullamento del

Dispositivo

dispositivo sull’exequatur non è imputabile all’istante. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 609'199.05, supera ampiamente la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è annullato, mentre

gli altri dispositivi sono confermati.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1

fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).