14.2016.179
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di giustizia e ripetibili
13 gennaio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.179
Lugano
13 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 28 luglio 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,
__________)
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2
giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 637'820.50 oltre agli interessi
del 0.2% dal 1° gennaio 2016 e di fr. 41'458.34, indicando quali titoli di
credito la “sentenza no. __________
del 16.02.2012 del Tribunale di __________” e “gli interessi calcolati”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 luglio
2016 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, in
via principale, di pronunciarne il rigetto definitivo per fr. 609'199.05
oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2012 al 31 dicembre 2013, dell’1%
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio 2016, e “in via pregiudiziale” ha postulato che la sentenza n. __________ della Corte d’Appello di M__________
del 10 aprile 2015 fosse dichiarata esecutiva in territorio elvetico. Con
scritto del 23 agosto 2016 il convenuto ha dichiarato di rinunciare a
presentare osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza, riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza
italiana e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per fr. 609'199.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio
2012 al 31 dicembre 2013, dell’1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,
dello 0.5% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dello 0.2% dal 1° gennaio
2016, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e un’indennità
di fr. 5'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne
l’annullamento, l’accoglimento dell’istanza limitatamente alla domanda
principale di rigetto definitivo dell’opposizione e la riduzione delle spese
processuali a fr. 120.– (anziché fr. 800.–) e delle ripetibili a fr. 1'500.–
(in luogo di fr. 5'000.–). Il 19 settembre 2016 il presidente della Camera
ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2016, l’CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo limitatamente alla domanda relativa alle
spese processuali e alle ripetibili, e chiesto la revoca del decreto di effetto
sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Le parti, infatti, concordano sul fatto che la domanda di exequatur
aveva carattere solo pregiudiziale e non avrebbe dovuto essere oggetto di una
decisione indipendente nel dispositivo (v. osservazioni al reclamo, pag. 4).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha riconosciuto e
dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________
della Corte d’Appello di M__________ del 10 aprile 2015 e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico, con riferimento agli art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 CPC e all’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), le
spese processuali di fr. 800.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore
dell’istante.
3.
Nel
reclamo RE 1 chiede l’annullamento del dispositivo (n. 1.1) con cui il Pretore
aggiunto ha dichiarato la sentenza italiana esecutiva in Svizzera, ch’egli
ritiene lesivo del principio dispositivo (art. 58 CPC), l’istante avendo
concluso all’exequatur solo a titolo pregiudiziale. Tenuto conto della
semplicità del caso, della succintezza dell’istanza e della propria rinuncia a
presentare osservazioni, il reclamante postula inoltre una riduzione delle spese
processuali al minimo della tariffa (OTLEF) previsto per un valore litigioso di
oltre 1 milione di franchi, ossia fr. 120.–, e una limitazione delle ripetibili
al minimo stabilito dall’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), pari a fr. 1'500.–.
4.
Sulla postulata revoca del dispositivo (n. 1.1)
sull’exequatur della sentenza italiana, già si è detto che le parti
concordano (sopra consid. 1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo
punto.
5.
In
merito alle spese processuali, invece, le opinioni divergono. L’istante reputa
il caso complesso, poiché relativo a una sentenza estera “assai corpulenta”,
di valore litigioso elevato e basato su una voluminosa documentazione. A suo
parere gli importi stabiliti dal primo giudice, che rientrano nei limiti fissati
dalle tariffe applicabili, sono perfettamente condivisibili.
5.1
Non
è contestato – ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base
all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole
sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 609'199.05 (pure incontestato), questa
norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.–
e fr. 1'000.–.
a) Nel
fissarne l’importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy,
Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges
judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes
choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di
altri elementi quali il dispendio lavorativo
del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle
parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad
art. 48 OTLEF). Visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la
propria valutazione a quella del primo giudice.
b) Nel
caso specifico, la tassa di fr. 800.– determinata dal primo giudice si
situa nei limiti della tariffa. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante,
la vertenza non può d’altronde considerarsi semplice, poiché oltre all’esame
classico del titolo di rigetto il primo giudice ha dovuto anche verificare, in
via pregiudiziale, l’adempimento delle esigenze poste dalla Convenzione di Lugano
(art. 41, 53 e 54 CLug). La rinuncia del convenuto a formulare osservazioni ha
sì alleggerito il carico lavorativo del primo giudice, ma egli ha comunque
dovuto procedere, d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III
447.
consid. 4.1.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 80
LEF), all’esame della decisione estera sulla scorta degli art. 80 LEF
e 41 CLug. Tutto sommato, anche se la tassa
stabilita dal Pretore aggiunto nella fascia alta della tariffa potrebbe sembrare
elevata, non risulta esulare dai margini d’apprezzamento lasciatigli
dalla legge. In assenza di violazione dell’art. 48 OTLEF, la censura si rivela
quindi infondata.
5.2
Quanto
alle ripetibili, esse sono invece fissate secondo la tariffa cantonale (art.
96, 105 cpv. 2 e 106 CPC), ma il valore litigioso è determinato dal diritto
federale (DTF 139 III 199 consid.
4.
). Nel Cantone Ticino, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.–
e fr. 1'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.8 al 4.2%
del valore medesimo, ovvero nel caso in esame da fr. 4'870.– a fr. 25'590.–.
L’indennità di fr. 5'000.– stabilita dal Pretore aggiunto rappresenta
quindi poco più della soglia minima della tariffa, al cui importo il reclamante
chiede di ridurre le ripetibili da lui dovute all’istante. Non si giustifica di
conseguenza di riformare la decisione impugnata su questo punto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC), che si può qualificare come integrale, siccome l’annullamento del
Dispositivo
dispositivo sull’exequatur non è imputabile all’istante. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 609'199.05, supera ampiamente la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è annullato, mentre
gli altri dispositivi sono confermati.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1
fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).